LINDORO REGOLATTI ELEMENTI DI CIVICA MANUALE ILLUSTRATO compilato in relazione al nuovo programma per le Scuole Maggiori e per il Ginnasio e le Scuole Tecniche Inferiori Fondo Gianini EDU 108 PRESSO IL DEPOSITO SCOLASTICO DELLA LIBRERIA ALFREDO ARNOLD LUGANO LINDORO REGOLATTI ELEMENTI DI CIVICA MANUALE ILLUSTRATO compilato in relazione al nuovo programma per le Scuole Maggiori e per il Ginnasio e le Scuole Tecniche Inferiori PRESSO IL DEPOSITO SCOLASTICO DELLA LIBRERIA ALFREDO ARNOLD LUGANO SBTS - MALO PROPRIETÀ LETTERARIA DELL’AUTORE Tipografia Commerciale Moderna — Lugano Ugello scorso giugno il Direttore del Liceo-Ginnasio Cantonale signor Professore Francesco Chiesa, mi comunicò il nuovo programma di Civica per le Scuole Maggiori e per il Ginnasio e le Scuole Tecniche inferiori. Dietro suo suggerimento, preparai nelle vacanze questo Manuale. L’edizione è limitata ad un numero di copie sufficienti per l’anno scolastico in corso. Sarò grato agli onorevoli Ispettori scolastici, ai signori Direttori degli Istituti pubblici e privali ed ai colleghi Docenti che vorranno comunicarmi le loro osservazioni e proposte per il caso di una ristampa. Lugano, 5 ottobre 1922 Il Compilatore. PHIMA NOZIONI GENERALI CAPITOLO I LE SOCIETÀ UMANE. 1. — L’uomo è da natura destinato alla sociale convivenza. Isolato, egli sarebbe incapace di soddisfare a’ suoi molteplici bisogni, e perirebbe, o diventerebbe simile ai bruti. — « Aristotile afferma che l'uomo è un (mimale politico, e f Alighieri dice che . . . . sarebbe il peggio Per l’uomo in terra se non fosse cive. « I suoi bisogni, le sue facoltà, le sue aspirazioni, i suoi sentimenti, la stessa ragione e l'uso della parola, tutto dimostra ch'egli è un essere per natura e per necessità socievole. « Vae soli! dice la Scrittura; guai a chi è solo! Dalla assoluta solitudine, l'uomo per il suo stesso istinto natural- menete abborre; mentre nella convivenza co’ suoi simili trovano appagamento le sue più nobili tendenze: la benevolenza. l'amicizia, la pietà, il vicendevole soccorso: onde nella società ciascun individuo coopera al bene di ciascuno: Uno per tutti e tutti per uno. » (G.li.Cipani). « Considerata la fragilità del corpo umano, sono necessarie quasi infinite cose per nutrirlo, augumentarlo e conservarlo; alla preparazione delle quali si richiedono molte arti, le quali saria impossibile, o molto difficile, che si potessero avere tutte insieme da un uomo solo; è'stato quindi necessario che gli uomini vivano insieme acciocché uno aiuti l'altro.» (G. Savonarola). 2 . — La prima società umana è la famiglia. Essa è antica quanto l’umanità. La famiglia, moltiplicandosi, diventò una tribù poi un popolo, una nazione. — È impossibile dire con certezza come si formarono e come si organizzarono le prime società umane. Mose racconta nella Genesi (uno dei più antichi libri che si conoscano) che i discendenti di Noè, separandosi e disperdendosi in vari paesi, divennero a poco a poco tribù, popoli, nazioni. Così la famiglia di Assur diventò la nazione degli Assiri; quella di Aram la nazione degli Armeni, quella di Giacobbe od Israel la nazione degli Israeliti, composta di dodici tribù, cioè (pianti erano i figliuoli di Giacobbe. 3. — La caccia, la pastorizia, l’agricoltura furono le prime occupazioni dell’uomo. Lo sviluppo della società umana è parallelo al progresso dell’attività. Così i popoli e le nazioni si formarono solamente ELEMENTI DI CIVICA quando l'uomo agricoltore prese stabile dimora sulle terre da esso dissodate. — L'uomo primitivo si nutriva di carne e di frutti selvatici e rifugiavasi, colla famiglia, nelle caverne e sotto le rocce sporgenti. Più tardi l'uomo prese ad addomesticare gli animali, ed allora guidava le mandre dal monte al piano, da settentrione a mezzogiorno, in cerca di pascolo e le famiglie dei pastori erigevano tende o capanne. Queste tribù nomadi occupavansi ancora di caccia e cercavano i frutti selvatici come l'uomo delle caverne, ma traevano dagli armenti gli elementi principali per la sussistenza e per il vestito. Più tardi ancora l'uomo apprese a coltivare la terra. Obbligati ad aspettare che le sementi germogliassero, che maturassero i cereali, gli agricoltori si stabilirono nelle regioni coltivate, vi costrussero le loro dimore, nelle quali ammassavano anche i raccolti e sorsero così i primi villaggi, si formarono le popolazioni stabili che non tardarono ad organizzarsi in vere Società civili. Si afferma quindi con ragione che l'agricolturai è la madre della civiltà. CAPITOLO II LA NAZIONE — LO STATO. 1. — Le nazioni primitive erano composte di popoli della stessa stirpe e che avevano comuni i costumi, la lingua, la religione. Le guerre, le conquiste, le alleanze, le scissure religiose, concorsero a fondere popoli di diversa razza e di diversa fede, od a dividere genti di « comune lignaggio ». La nazione moderna si distingue sopratutto per la manifesta volontà di unione di popoli che hanno un’anima sola, cioè le stesse tradizioni, le stesse aspirazioni culturali e politiche. — « Non è lecito disporre dei popoli considerando unicamente i vincoli, talvolta superficiali, creati da analogia di razza o di lingue. Bisogna interrogare la storia, ricercare sopratutto la volontà dei popoli, scrutarne i sentimenti di indipendenza, scoprire il loro desiderio di sottrarsi ad uno Stato considerato come oppressore. Il sentimento che ha un popolo della sua unità politica è il miglior fondamento della Nazione. » (G. Sauser-Hall). « là» prepotenza dei più forti, le guerre fra tribù e tribù, genti e genti, popoli e popoli, le conseguenti conquiste, le confederazioni e le alleanze, concorsero a mescolare ed a fondere insieme famiglie e tribù, genti e popoli di diversa origine. Laonde le nazioni a poco a poco, col progresso dei tempi, risultarono composte di svariati elementi. E perciò non si può dire ohe Nazione sia un popolo della medesima origine e di un'unica stirpe» (G. R. Cìpani). 2. — Le discordie intestine concorsero a dividere, e talvolta a mantenere in servitù, popoli della stessa nazione, come avvenne per diversi secoli in Italia. — Alessandro Manzoni ricordando Veneziani e Milanesi che si trucidano a Maclodio, chiede: Chi son dessi? Alle belle contrade Qual ne venne straniero a far guerra ? Qual’è quei che ha giurato la terra Dove nacque far salva o morir? NOZIONI GENER ALI Nessuno aveva giurato di vincere o di morire per la libertà della Patria. Ed il Poeta stesso mestamente risponde: D’una terra son tutti, un linguaggio Parlan tutti ; fratelli li dice Lo straniero ; un comune lignaggio A ognun d’essi dal volto traspar. Questa terra fu a tutti nutrice, Questa terra dal sangue or intrisa Che Natura dall’altre ha divisa E recinta coll*Alpi e col mar. E con patriottico accasciamento conclude: I fratelli hanno ucciso i fratelli ; Quest’orrenda novella vi do 1 3. — L’organizzazione della famiglia dipende dai genitori e specialmente dal padre; la tribù era sottoposta ad un capo chiamato patriarca. I popoli, le nazioni, per convivere nell’ordine, nella pace, hanno pure bisogno di un’organizzazione imposta a tutti da un’autorità, da un potere supremo: la Nazione così organizzata forma la società politica (1) che prende nome di Stato. — Per la costituzione di uno Stato ri- chiedesi il concorso di quattro elementi essenziali: 1° la popolazione: 2" la comunanza dell'autorità; 3° il territorio: 4° lo scopo sociale.' La popolazione di uno Stato può variare indeterminatamente: è uno Stato la Repubblica di San Marino che ha una popolazione di 10.000 abitanti, come la China che ne ha più di 300 milioni. Senza un'autorità comune, un governo officiale e stabile vi sarebbe un agglomeramene di persone, di famiglie, ma non uno Stato. Così gli anarchici non potranno mai formare uno Stato, perchè escludono qualsiasi governo. Inoltre lo Stato deve poter esercitare la propria potenza sopra (1) Il nome politica derivante dal greco,,significa arte di governare un paese, uno Stato. E usato anche come aggettivo e come avverbio. un dato territorio, che potrà essere piccolo come il Cantone di Zugo, o grande come la Russia. Gli Ebrei, benché raggiungano il numero di 1(5 milioni, non formano uno Stato non possedendo un territorio, a ciò il sionismo, cioè il movimento israelista tendente a richiamare gli Ebrei in Palestina onde riprender possesso della Terra Promessa e fondare lo Stato d'Israele. Infine lo Stato deve avere anche uno scopo sociale, il (piale consiste specialmente nella difesa del Paese, nel mantenimento dell'ordine interno, nel progresso economico e sociale dei cittadini. 4. — L’ unione di più Stati si chiama Confederazione. La Confederazione può essere semplice ed unitaria. E’ semplice quando ognuno degli Stati confederati rimane interamente sovrano ed il vincolo del patto federale riguarda unicamente alcuni precipui comuni interessi, quali l’indipendenza dall’estero e l’integrità territoriale. La Confederazione è unitaria (o Stato federativo) quando si istituisce un potere (o Governo) centrale a favore del quale gli Stati federati rinunciano ad una parte della loro sovranità. (1) — La Svizzera dal 1291 al 1798 e dal 1803 al 1848 fu una Confederazione di Stati sovrani, comprendente una monarchia (il principato di Neuchatel) e delle repubbliche aristocratiche e democratiche. Così pure gli Stati l'niti d'America dal 1781 al 1787, nel quale anno si trasformarono in uno Stato federativo. Seguirono poi l'Argentina, il Brasile e nel 1848 la Svizzera, la cui Costituzione è simile a quella degli Stati l'niti. ( 1 ) Su questo e su diversi altri punti delle Nozioni Generali il docente potrà ritornare utilmente allorché spiegherà l'organizzazione cantonale e federale. 8 ELEMENTI DI CIVICA CAPITOLO III IL DIRITTO — LA LEGGE. 1. — Il diritto è ciò che è giusto e può essere riassunto nella massima: «Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi; non fare agli altri'quello che non vorremmo fosse fatto a noi. » Ma questa legge naturale non basta, perchè l’uomo interpreta la giustizia soggettivamente, cioè secondo il suo sentimento e talvolta secondo le sue passioni ed i suoi interessi. E’ necessario quindi che un’autorità superiore — Io Stato — intervenga a dettare delle regole oggettive di diritto, formulate, cioè nel- l’interesise di tutti e rese per tutti obbligatorie. Queste regole sono le leggi che il cittadino deve conoscere ed osservare e che il magistrato deve applicare. — /,’ idea del diritto è innata negli uomini; anche senza conoscere le leggi, essi osservano nelle loro relazioni quotidiane, nei loro alluri, le norme della giustizia, del diritto naturale. Ma il senso della giustizia non è egualmente sviluppato in tutti, e l’idea del diritto varia secondo i tempi, i luoghi, e le persone. Le passioni, gli interessi, falsano ed obliterano in molti individui il sentimento dell'equità. Devesi inoltre ricordare che l'uomo non è un essere perfetto, ed anche quando il diritto è evidente, può rifiutare di sottomettervisi perchè contrario al suo interesse. Il diritto naturale è dunque insufficiente perchè l'ordine sociale sia garantito. In ogni tempo si giudicò necessario che un potere, la cui mitorità fosse indiscussa, formulasse le regole di diritto che tutti devono seguire, e ne imponesse l'osservanza colla forza a coloro che tentassero sottrarvisi. Questo potere sociale è lo Stato. Le regole di diritto ( leggi) che esso formula e rende obbligatorie costituiscono il diritto positivo. (Js. Berney). 2 . — La prima legge di uno Stato è la Costituzione. Essa determina la forma di governo, i diritti ed i doveri dei cittadini e dei magistrati. Tutte le altre leggi concernenti la famiglia, le persona, la proprietà, l’onore, la repressione dei delitti e dei crimini, sono raccolte in codici di ‘Cui i principali sono due: il codice civile ed il codice penale. — « Non v’è animale più cattivo dell'uomo senza legge », scrisse Fw Girolamo Savonarola. « Là dove si osserva religiosamente la legge, ivi è ordine e pace, giustizia e libertà. Al contrario, là dove la legge è tenuta in non cale, regna il disordine, impera la sagacia dei furbi e trionfa la tirannide dei prepotenti. II buon cittadino osserva la legge per dovere e con amore, non per forza e per timore della pena. » — « Nella guisa che le idee ed i costumi esercitano un'influenza più o meno gagliarda; sulle leggi, così bisogna che le leggi drizzinsi a riformare i costumi stessi, ed a correggere le opinioni, non che i pregiudizi esistenti fra il popolo. Occorre inoltre non mettere in oblio che le leggi senza una moralità vivente hanno pochissima forza; laonde un buon legislatore si applica più Sdla riforma dei costumi che ad emettere punizioni e supplizi da cui non sorgono mai il patriottismo e la virtù. » (G. Mascagni). NOZIONI (GENERALI il CAPITOLO IV IL GOVERNO. § I. I Poteri dello Stato. 1. — Nella società domestica i genitori danno gli ordini, vigilano alla esecuzione e puniscono i figli disubbidienti. Nella società politica, che è lo Stato, il diritto ed il dovere di stabilire degli ordini (leggi, decreti, ordinanze), di farli eseguire, di punire i trasgressori, spetta al Governo, cioè ai magistrati che rappresentano lo Stato. Il Governo, in senso lato, è quindi la potestà politica che ha facoltà di provvedere alla difesa dello Stato, all’ordine pubblico, al benessere dei cittadini. Per raggiungere questo scopo la potestà politica deve: emanare le leggi che tutelino i diritti di tutti e ne regolino l'esercizio ; provvedere alla esecuzione rigorosa delle leggi promulgate; applicare ai trasgressori le sanzioni prestabilite. Conseguentemente i poteri dello Stato sono tre: 1. Il potere legislativo cioè il diritto di emanare leggi, decreti, ordinanze ; 2. Il potere esecutivo cioè la facoltà di'far eseguire le leggi e le ordinanze promulgate ; 3. Il potere giudiziario^rpè'-da mansione di inquisire ^ptmir4\N trasgressori delle leggi! S/ . I , • -yj * — Il Governo, per il popolo, è il potere esecutivo. E si comprende benissimo il senso ristretto dato a questa parola in tutti i paesi. La grandissima maggioranza della popolazione di ogni Stato non ha relazione diretta col potere giudiziario e tanto meno eoi potere legislativo, ma tutti i cittadini si trovano più o meno sovente di fronte alle autorità esecutive. Per essi adunque la parola Governo non indica il complesso dei magistrati che esercitano i poteri dello Stato, ma singolarmente i pochi magistrati (di regola da cinque a quindici) che dirigono ramministrazione e la politica del Paese. Nè si può dire che il popolo abbia torto di dare un significato così ristrettivo al nome Governo, poiché in realtà le buone leggi e la buona giustizia dipendono in gran parte dagli uomini di Stato cioè dai magistrati dell'ordine esecutivo. Infatti, benché la separazione dei poteri sia ormai un fatto compiuto in (piasi tutti gli Stati civili, spetta però sempre al“ potere esecutivo 10 studio dei progetti di legge e decreti che vengono poi sottoposti aH'esame ed all'approvazione del potere legislativo. Così pure spetta al potere esecutivo la vigilanza sul regolare funzionamento dei tribunali. -- La Costituzione stabilisce il principio della separazione dei poteri, quindi le autorità legislative, esecutive e giudiziarie svolgono la loro azione completamente indipendenti le une dalle altre. 11 potere legislativo può ad esempio, biasimare il potere esecutivo per la nomina di funzionari incapaci, ma non può annullare la nomina: così nè l’uno nè l'altro di questi due poteri non potrebbero costringere i tribunali ad emanare sentenze conformemente ai loro desideri. < Se i tre poteri fossero riuniti in € un solo individuo od in una sola as- « semblea, i cittadini non avrebbero ga- i ranzia alcuna contro le vessazioni e 1(1 ELEMENTI DI CIVICA « l'arbitrio ed il Governo dispotico po- « trebbi* promulgare leggi tiranniche per « eseguirle tirannicamente, * < Montesquieu). § 2. Le forme di Governo. 2. — Le principali forme di governo attualmente in vigore sono due: la monarchia e la repubblica. Negli Stati governati a sistema monarchico l’autorità sovrana è esercitata da un sol uomo. Il monarca (imperatore, re, duca, principe, sultano, ecc.) detiene il potere a vita, ed ih virtù del principio ereditario lo trasmette a’ figli suoi in ordine di primogenitura. Negli Stati a sistema repubblicano l’autorità suprema è esercitata dal popolo, direttamene od a mezzo di rappresentanti. — La forma più antica di governo è le teocrazia. Tra i popoli primitivi l’autorità religiosa era nello stesso tempo autorità politica. Mosè fu il pontefice, il legislatore, il giudice, il eondottiere del popolo ebreo. — Questo sistema ricomparve nel medio evo in Italia: il re longobardo Liutprando e l'imperatore franco Carlo Magno donarono delle terre al Papa ed il capo della Chiesa cristiana divenne anche sovrano politico. Il Lazio e diverse altre regioni dell'Italia centrale formavano gli Stati pontifici. II potere temporale del Papa ebbe fine il 20 settembre 1870. 3. — La monarchia può essere assoluta e costituzionale. E’ assoluta quando il potere del monarca (detto anche autocrate) è illimitato. E' costituzionale quando la potestà politica è divisa fra il monarca ed i rappresentanti del popolo. Una Costituzione (Statuto) stabilisce allora i diritti del Sovrano ed i diritti del Parlamento. — Nella monarchia assoluta il re, od imperatore, decide della guerra e della pace, promulga, abroga, modifica le leggi, dispone dei beni e della vita dei sudditi. Questo sistema conduce facilmente al dispostismo, alla tirannia. — La monarchia assoluta fu abolita in Francia nel 1789, in Russia nel 1905, in Turchia nel 1908, e nella China nel 1910. Oggi vi sono solamente tre monarchie assolute: l'Abissinia. il Marocco e l'Afga- nistan. — Nella monarchia costituzionale l'opera del monarca e quella del parlamento si integrano: le decisioni più importanti del parlamento devono essere ratificate dal re e gli atti di quest'ultimo devono essere approvati dal parlamento. — Nelle monarchie moderne il potere del parlamento tende a predominare su quello del sovrano: si va delineando la monarchia parlamentare, sistema che avvicinasi molto alla repubblica, e che è da tempo seguito nella potente Inghilterra. Il re regna, ma non governa: egli è, sostanzialmente, il presidente coronato d'una repubblica. A questo sistema si uniforma, di fatto, anche l'Ifalia. 4. — La repubblica può essere oligarchica, aristocratica e democratica. E’ oligarchica quando i poteri dello Stato sono esercitati da poche famiglie; è aristocratica quando la potestà politica si trasmette per eredità ad una classe privilegiata di cittadini (nobiltà, patriziato); è democratica quando la sovranità risiede nel popolo intero. — La repubblica aristocratica ha una storia gloriosa. Atene, Roma. Venezia, Firenze, e nella Svizzera Berna. I'ribor- go e Zurigo ebbero prosperità e grandezza da questo regime. Ma ovunque, nell’antichità, come nel medio evo, la NOZI ONI GENE RALI ir* oovBKxo Legislativo { .. dintt< ? ° i di emanare le leggi Poteri l Esecutivo facoltà di far eseguire le leggi Giudiziario ™ n sione di punire i I trasgressori delle leggi Teocrazia I Monarchia Tribù Popoli primitivi Assoluta Costituzionale' Forme < \ Oligarchica ^ Aristocratica j Firenze Cantoni svizzeri Venezia Cantoni svizzeri Repubblica < pura Democratica'^ rappresentativa ! mista Piccoli Cantoni svizzeri Friborgo, Francia Cantoni svizzeri con diritto di iniziativa e di referendum repubblica aristocratica gradatamente si trasformò in repubblica oligarchica. I poteri dello Stato divennero monopolio di poche famiglie, le quali, naturalmente, finivan colfabusare della loro situazione privilegiata, e proseguivan l’interesse del loro casato piuttosto che quello del Paese. Dalla repubblica oligarchica alla monarchia il passo è brevissimo: i Cesari, i Medici, i Visconti, gli Sforza, e nell’epoca contemporanea i Napoleoni, cinsero la corona. Nel 1848 Alfonso de Lamartine scriveva nel proclama diretto dal Comitato rivoluzionario al popolo francese: « La Francia vuole la Repubblica, ma la vuole per sè, non per i Cesari nè per i Napoleoni. » Cosa avvenne? La Francia ebbe la seconda Repubblica, ma elesse presidente Luigi Napoleone, il quale naturalmente « lavorò per il casoto piuttosto che per il paese » e quattro anni dopo (2 dicembre 1852) trasformava la Repubblica in Impero. La storia ci dà quindi la prova che il popolo può essere veramente libero e sovrano solo col regime repubblicano democratico. 5. — La repubblica democratica può essere pura, rappresentativa e mista. La democrazia è pura quando il popolo esercita direttamente il potere sovrano, e si riunisce in assemblea per deliberare sugli affari pubblici. Nella repubblica rappresentativa il popolo ha solo il diritto 12 ELEMENTI DI CIVICA di eleggere i suoi rappresentanti (consiglieri o deputati) ai quali è conferita l’autorità di legiferare e di controllare la gestione dello Stato. La democrazia è mista quando il popolo esercita direttamente ed indirettamente il potere sovrano; eleggo dei rappresentanti, ma si riserva il diritto di proporre egli stesso delle leggi (iniziativa) e di accettare o respingere le leggi dai rappresentanti votate (referendum). — La democrazia pura è la forma più antica di governo repubblicano. Questo regime però è possibile solo nei piccoli Stati, e nella Svizzera è ancora in vigore in quattro Cantoni: l’ri, l'n- terwalden. (damila e Appenzello, nei (piali le assemblee popolari si chiamano Landsgemeinden. Nel Ticino avemmo dal 1803 al 1875 delle piccole Landsge- meinden: in ognuno dei 38 circoli i cittadini si riunivano periodicamente al capoluogo ]>er la nomina dei deputati o della Giustizila di Pace, o per la presentazione dei candidati al Tribunale distrettuale. La democrazia rappresentativa è in vigore nella Svizzera solo nel Cantone di Friborgo. Questo sistema è ancoro adottato invece in Francia, da (piasi tutte le repubbliche americane e dalle nuove repubbliche europee. La maggior parte degli Stati della Confederazione Svizzera ( 17 Cantoni sopra 22) sono retti col sistema della democrazia mista che è pure adottato dalla ('.(istituzione federale. CAPITOLO V I DIRITTI POLITICI. 1. — Nelle democrazie il popolo esercita la sovranità a mezzo dei diritti politici. I principali sono tre: il diritto di voto, il diritto di iniziativa ed il diritto di referendum. — A mezzo dei diritti politici ogni cittadino di uno Stato democratico può influire sul governo del Paese e sulla pubblica amministrazione. Naturalmente non tutti gli abitanti dello Stato possono esercitare questi diritti. Ne sono esclusi gli stranieri, le donne, i minorenni, e coloro che l'autorità giudiziaria ritiene incapaci od indegni. — Da un quarto di secolo prese grande sviluppo il femminismo, vasto movimento sociale che si propone la rivendicazione dei diritti della donna non solo dal punto di vista economico, igienico e morale, ma anche per rispetto alla emancipazione politica. I femministi intendono che la donna possa essere elettrice ed eleggibile a qualunque carica dello Stato, e che sia parificata all" uomo nell' esercizio di tutti i diritti civili e politici. Nell'Australia ed in quasi tutti gli Stati dell'America settentrionale venne da parecchi lustri accordato alle donne il diritto di voto. NelI'Furopa il femminismo trionfò durante la guerra e dal 1915 al 1919 le donne divennero eletteci ed eleggibili in una dozzina di Stati. 2. — II diritto di voto è la facoltà di eleggere i magistrati e di accettare o respigere i progetti di riforma costituzionale ed i progetti di legge. Il voto, per rispetto alla forma può essere segreto od aperto e per rispetto al sistema elettorale può essere assoluto, limitato e proporzionale. — Il voto aperto è la più antica forma di manifestazione della volontà popolare, ed è dato per appellò nominale o per alzata (di mano o di persona) o per separazione. F'u quasi esclusiva- NOZIONI GENERALI I DIHITTI POLITICI Voto Referendum Iniziativa Requisiti Forme cittadinanza svizzera età maggiore (20 anni) domicilio (tre mesi) pagamento tributi segreto aperto schede palline appello nominale alzata separazione assoluto Sistemi { limitato proporzionale costituzionale < sempre obbligatorio legislativo legislativa costituzionale obbligatorio facoltativo misto 13 mente in uso nella maggior parte dei Cantoni svizzeri, compreso il Ticino, fin dopo la metà del secolo scorso. La riforma ticinese del 1875 stabilì il voto segreto e per comune per la elezione dei magistrati, ma il voto aperto è ancora abituale non solo nelle Assemblee comunali, ma anche nei Parlamenti. Il voto segreto può aver luogo a mezzo di palline o di schede. II sistema delle palline variopinte non è più in uso. In quasi tutti -gli Stati civili oggi si vota colla scheda, sia nelle assemblee popolari come nei Parlamenti. — Il sistema elettorale più antico è l’assoluto. Il partito che raggiunge la maggioranza vede eletti tutti i suoi candidati, e nessun rappresentante resta alla minoranza, anche se soccombe per pochi voti. Questo sistema è riconosciuto universalmente ingiusto, e negli Stati ove è ancora in vigore, il partito predominante cede volontariamente uno o più seggi nei pubblici Consigli alla minoranza. Più equo invece è il sistema limi tato, in base al quale ogni cittadino vota soltanto per i due terzi od i tre quarti dei numero dei magistrati dai eleggere, di modo che resta alla minoranza una rappresentanza. Teoricamente ideale è il sistema proporzionale: ogni gruppo di elettori ha diritto ad un numero di rappresentanti corrispondente al numero dei suoi aderenti. Praticamente però questo sistema è applicato solo per le elezioni legislative. Il potere esecutivo ed il potere giudiziario sono esercitati da pochi magistrati e se i gruppi di elettori sono più di due o tre, il riparto proporzionale matematico non è più possibile. 3. — Il diritto di iniziativa è la facoltà di chiedere la riforma to- ELEMENTI DI CIVICA tale o parziale della Costituzione, nonché di presentare i postulati od i progetti di nuove leggi. L’iniziativa può quindi essere costituzionale; e legislativa. Il diritto di referendum è la facoltà di chiedere che le riforme costituzionali e le leggi votate dai rappresentanti siano sottoposte all’approvazione delle assemblee popolari. I diritti di iniziativa e di referendum sono le più alte prerogative di un popolo democratico. Furono conquistati dalle Repubbliche svizzere nella seconda metà del secolo scorso. — Oggi il popolo svizzero può in ogni tempo chiedere la riforma totale o parziale della Costituzione. I.a domanda deve essere firmata da 50.000 cittadini attivi. Nel Ticino occorrono 7000 firme per chiedere la riforma della Costituzione. Vini ziativa legislativa federalmente non è ancora ammessa. Venne invece introdotta da tutti i Cantoni, meno Lucerna. Il numero delle firme richieste varia da 800 (Zugo) a 12.000 (Berna). Nel Ticino la domanda deve essere firmata da 5000 cittadini. — Il referendum costituzionale è obbligatorio, federalmente e cantonalmente: tutte le modificazioni che i corpi legislativi cantonali o federali intendono portare alle rispettive costituzioni devono essere sottoposte all'approvazione delle Assemblee popolari, senza che ne venga fatta speciale domanda. Invece il referendum legislativo è in alcuni Cantoni facoltativo, in altri obbligatorio, in altri misto. In otto Cantoni, tra cui il Ticino, è facoltativo: le leggi votate dai rappresentanti diventano esecutive, se entro un dato termine dalla pubblicazione (generalmente un mese) il popolo non presenta domanda di referendum. Questa domanda, nel Ticino deve essere firmata da 5000 cittadini. In dieci Cantoni il referendum è obbligatorio, e quindi tutte le leggi votate dai rappresentanti devono essere sottoposte al popolo. Finalmente vi sono alcuni Cantoni che adottarono il sistema misto: per le leggi finanziarie il referendum è obbligatorio e per le altre facotativo. 4. — I requisiti principali richiesti al cittadino svizzero per l’esercizio dei diritti politici sono tre: L’età di venti anni; il domicilio nel Comune ove intenda votare; il pagamento dei pubblici tributi. — I cittadini che godono i diritti politami nella Svizzera sono circa 800.000, cioè un quinto della popolazione. Ogni svizzero è cittadino attivo, cioè può e- sercitare il diritto di voto e coprire qualunque carica pubblica in ogni Comune della Confederazione, purché vi abbia da tre mesi almeno il suo domicilio effettivo. Naturalmente egli deve pagare i pubblici tributi: se è in arretrato di due anni è cancellato dal catalogo civico. — Viene pure privato dei diritti politici per un tempo determinato chi è colpito da pena infamante. CAPITOLO VI I DIRITTI CIVILI. 5. — I cittadini svizzeri, oltre i diritti politici godono tutti i diritti civili o sociali, i quali « si riducono a due gruppi: quelli che si raccolgono sotto il nome di libertà e quelli che si raccolgono sotto il nome di proprietà. » (Rosmini). Sono diritti sanciti dalla Gostitu- NOZIONI GENERALI 15 zione federale la libertà di coscienza, la libertà di parola e di stampa, la libertà di riunione e di associazione. — Naturalmente queste libertà devono « contenersi * nella legge suprema del- Vinteresse di Stato. Ognuno può professare quella fede religiosa o politica in cui crede, ma non può « manifestarla » con atti contrari alle leggi od ai costumi. — Ognuno può parlare al pubblico, o scrivere o far pubblicare quanto vuole, ma i suoi discorsi e le sue pubblicazioni non devono recare ingiusta offesa alle persone e sopratutto non «devono compromettere gli interessi economici o politici dello Stato. Così pure sono libere le riunioni in locali sia pubblici che privati, ed anche nelle vie e nelle piazze, purché l'ordine pubblico non sia turbato. Quanto alle Associazioni l'unica condizione posta dalla. Costituzione e dalle leggi è che sian leciti, lo scopo ed i mezzi. 6. — Per quanto concerne la proprietà i diritti essenziali garantiti dalla Costituzione sono tre: la inviolabilità della persona; l’inviolabilità del domicilio; l’inviolabilità del possesso. — Il diritto alla vita è connaturale all'uomo, e lo Stato lo garantisce con severe disposizioni contro chi, in qualsiasi modo, attenti all'esistenza altrui. Lo Stato garantisce pure ad ogni citta dino la tranquilla permanenza nel domicilio sceltosi ed il possesso dei beni e dei valori avuti in eredità od acquistati col risparmio. A tal uopo i funzionari ed i magistrati dello Stato hanno facoltà di arrestare e condannare coloro che attentano alla vita òd alla sostanza altrui. Ma nessuno può essere arrestato sé non nei casi previsti dalla legge, e cioè in caso di flagrante delitto, od in seguito a condanna, oppure se gravemente indiziato di aver commesso un delitto (arresto preventivo) ma il detenuto ha il diritto di essere interrogato entro 24 ore. — Il magistrato può anche in caso di gravi indizi, violare momentaneamente il domicilio di un cittadino per cercare l’autore'di un reato (perquisizione). — Così pure i beni stabili di un cittadino possono essere'dallo Stato espropriati quando lo richieda l’utilità pubblica ( costruzione di ferrovie, di strade, di condotte d'acqua, di edifici pubblici....) ma il proprietario riceve allora un giusto compenso. CAPITOLO VII li DOVERI.j 1. — I principali doveri dei governanti si riassumono in questi tre punti: garantire tutti i diritti dei governati; proseguire con tutti i mezzi possibili il bene economico e morale dello Stato; distribuire con giustizia fra i cittadini i contributi, gli ' impieghi, gli onori. —. Nella società politica vi ha tra go- vrnanti e . governati una cprrispondenza di doveri e di diritti come nella società domestica, poiché lo Stato non è che una grande famiglia. l(i ELEMENTI DI CIVICA « Nei paesi liberi, scrisse il Sismondi, è generalmente ammesso che il governo esiste per il bene di tutti, ch’esso non è fatto se non per il benessere della nazione, la quale non può essere ben governata che da’ suoi più virtuosi e preclari cittadini. » « Fine del governo, osserva il Cantò, è d’ottenere che la società si conservi meglio e si perfezioni sempre più. Deve dunque crescere la pubblica moralità ed il benessere sviluppando la ragione ed i sentimenti; insegnare i diritti ed i doveri: assuefare il cittadino a desiderare e fare quel che giova al bene comune: promuovere l’industria, conservare il paese quieto dentro, rispettato fuori. » 2. — I governati hanno il dovere di rispettare ed amare i magistrati che rappresentano lo Stato e sono i tutori dell’ordine sociale, di obbedirli in tutto ciò oh'essi legittimamente prescrivono pel bene comune. — Solone, interrogato in qual modo potesse essere ottimo il governo di uno Stato, rispose: « Se i cittadini obbédi- scono ai magistrati, ed i magistrati atte leggi. » La potestà politica destituita di autorità e priva dell’aureola quasi divina che questa le dona, non avrebbe a- zione nè potenza alcuna per compiere ne' soggetti il suo mandato. Sacro dovere è dunque la ossequiosa reverenza all’autorità, nelle persone che ne sono legittimamente investite, anche se queste ne sembrano indegne. Il buon cittadino, anziché impancarsi a giudice dei suoi superiori, pensa alla loro dignità e li rispetta, li ossequia, li obbedisce: senza vigliaccheria e senza servilismo, egli tributa aH'ocasione il suo sincero omaggio all’autorità, non badando ai difetti delle persone che ne sono investite. — E l’omaggio più sincero che un cittadino può e deve all'autorità tributare consiste nella rigorosa osservanza delle leggi. ( Cipani ). 3. — I principali dbveri del cittadino, oltre il rispetto delle leggi e l’ubbidienza aH’autorità, sono: La prestazione del servizio militare; il pagamento delle imposte; la devozione alla cosa pubblica. — Ogni cittadino svizzero è soldato dai venti anni ai quarantotto. Coloro che non sono atti al servizio militare devono pagare una tassa annua, dai venti ai quarantanni compiuti. Questa tassa varia secondo la professione e la situazione economica del contribuente. Le imposte sono contributi in denaro che lo Stato preleva onde fronteggiare le spese richieste dai servizi ici. Possono essere indirette e dirette. Sono imposte indirette le tasse doganali, i diritto di bollo, i monopoli. Le imposte dirette sono quelle pagate personalmente dal contribuente ai funzionari del Comune e dello Stato, e sono prelevate specialmente in ragione della sostanza e della rendita dei Singoli cittadini. Il cittadino di uno Stato democratico ha l’obbligo di interessarsi della cosa pubblica, e quindi deve partecipare alle assemblee ed alle votazioni, e deve accettare le cariche a cui fosse chiamato dalla fiducia popolare. La legge prevede il caso di ingiustificata riluttanza, e rende obbligatorie certe cariche: quelle di sindaco, di municipale, di assessore giurato, di tutore, ecc. NOZIONI (ONERALI 17 CAPITOLO Vili LA PATRIA. Il nome di patria deriva dal latino pater che significa padre. La patria è dunque la terra dei nostri avi, delle nostre affezioni, delle nostre memorie, delle nostre speranze. Noi abbiamo il dovere di conoscerla nella sua estensione, nella sua storia, nelle sue istituzioni; di conservarne come sacro retaggio degli avi la lingua ed i costumi, di difenderne aH'occaskme l’integrità territoriale. Oh dolce Patria! Oh come Balza di forti il core al tuo bel nome! Stimolo a generosi atti è il desio Ch'ella in senno e virtù splenda felice; La voce che me '1 dice Voce è di carità, voce è di Dio! (Pellico). — Patria! Dolcissima parola! Io però, ve lo confesso, allorché me la sentivo alle orecchie quand'ero bambino, ne provavo una specie di sbigottimento. Guardavo attento la carta geografica della Svizzera, seguivo il corso dei fiumi. varcavo, sempre spiritualmente s'intende, e poggi e colline e monti, poi finivo col dire a me stesso: Io devo a- mare la Svizzera, cioè quei paesi che si estendono dalle Alpi al Giura, dal Gemano al Reno, quelle immense pianure, quelle profonde vallate, quei fiumi, quei laghi numerosi e bizzarri, quei candidi ghiacciai che non ho mai veduto e che forse mai non vedrò: devo amare della gente che non conosco, che ha un linguaggio a me ignoto e colla (piale non mi troverò forse mai a contatto! Possibile! Ma io amo invece il mio Paesello, la mia Chiesa, l’orto il prato in mezzo ai quali sono nato ed ho fatto chiasso! Io amo la striscia di sole che inghirlanda. la sera, la vetta del campanile, amo il bosco che s'innalza dietro il piccolo cimitero, amo i poveri morti che riposano qui accanto a noi, e la cui vita si riassume tutta in due parole: onestà e lavoro. Un amore più vasto, più diffuso io non potevo capirlo. Ma quando, fatto più grandicello, mi dissero che questa bella Elvezia, unione di Repubbliche e di popoli così diversi per lingua e costumi, ma così simili per l'amore alla libertà comune forma un paese a sé, un paese libero che il destino pose nel centro dei grandi Stati d'Europa, (piasi a calmare i bellicosi istinti — (piando seppi che tanti tiranni avevan voluto dominarla, avevan voluto render soggetti quei montanari, usi spaziar liberi come le aquile delle loro alpi — quando appresi che solo dopo un lunghissimo avvicendarsi di anni, di sventure e di eventi la Confederazione era riuscita ad espandersi, a consolidarsi, a completarsi — (piando seppi che migliaia di martiri avevano versato il loro sangue per lei e che la guerra civile istessa non aveva scosso, negli Svizzeri tutti, il sentimento dell'unione per la libertà comune: — allora capii cosa vuol dire put ria. ( Imit. da Ida Bave ini). PARTE SECONDA IL TICINO f Le, nostre Istituzioni e le nostre Autorità CAPITOLO I RIASSUNTO DI STORIA TICINESE. 1. — La storia dei nostro Paese, dall’epoca più remota fin verso la fine del medio evo, è la storia della Lombardia. Dal 1512 al 1798 le nostre terre formarono i Baliaggi italiani dell* Antica Confederazione, poi furono unite alla Repubblica Elvetica (1798-1803). La Repubblica e Cantone del Ticino è uno Stato autonomo della Confederazione Svizzera solo dal principio del 1803. I - Periodo feudale. — Le terre ticinesi, nell'epoca feudale come nei tempi più remoti, seguirono le vicende dell'Italia settentrionale e specialmente della Lombardia. Nel secolo XII anche nelle nostre vallate il popolo insorse contro i balivi imperiali. Bleniesi e Leventinesi, nel febbraio del 1182 giuravano a Torre di liberare il paese da balivi e giudici stranieri. Però quasi tutti i nostri Paesi erano soggetti, direttamente od indirettamente, ai Signori di Como e di Milano che si disputavano specialmente il possesso della fortezza di Bellinzona, chiave dei passi alpini. Nel 1242 i Milanesi, aiutati dai Signori di Locamo e della Mesolcina, riuscirono ad impadronirsi di Bellinzona. togliendola ai Signori di Como, alleati dell'imperatore Federico IL II - Guelfi e Ghibellini. — Risalgono a quest’epoca le lotte intestine tra Guelfi e Ghibellini, che si prolungarono sino al secolo XV ed ebbero anche nei nostri Paesi gravissime conseguenze. L’odio feroce tra i Comuni e tra i Signori dell’una e dell'altra parte, scoppiava sovente in sanguinosi conflitti, in orribili atrocità, come ne fu esempio la strage di Castel San Pietro (1390). Talvolta però , queste lotte tendevano a maggior libertà contro il feudalismo oppressore, o più precisamente contro l’imperatore ed i suoi vicari come avvenne a Legnano (1176), ove i Comuni lombardi ebbero il glorioso battesimo di sangue. Ili - Comunità e Vicinanze. — Quasi contemporaneamente alle altre regioni lombarde (1100-1200) si costituirono anche nel Ticino, col nome di Comunità e di Vicinanze delle organizzazioni municipali autonome, con degli Statuti e dei Regolamenti proprii. Ogni Vicinanza nominava il proprio Console (Sindaco) e concorreva ad eleggere i Consigli della Comunità, cioè il Consiglio Generale (analogo agli attuali Consigli Comunali) ed il Consiglio di Cre- IL TICINO 19 (lenza o di Reggenza (analogo ai Municipi). I Signori di Como e di Milano, che si contestarono più tardi il possesso delle nostre Terre, rispettarono i diritti e le consuetudini dei cittadini. IV - Periodo visconteo. — La lotta tra Como e Milano ebbe il suo epilogo colla vittoria della metropoli lombarda. cioè dei Visconti sui Torriani. Un ticinese, Siinone Creili (1220-1286) ebbe grande parte in queste guerre. Fu lui che condusse le truppe di Ottone Visconti all’occupazione di Como, facendo prigioniero Napoleone Della Torre (1277). Dopo questa vitttoria, in meno di mezzo secolo i Visconti si assicurarono il dominio su tutto il Ticino e su quasi tutte le provincie lombarde. Il più potente dei Visconti fu il duca Gian Galeazzo. Durante il suo regno le Comunità ticinesi ebbero la prima riforma degli Statuti; il duca approvò la revisione « compiuta dagli uomini del luogo » nel 1392. — Nel periodo visconteo incominciò a svolgersi l'opera meravigliosa degli artisti ticinesi (maestri co- macini) che per parecchi secoli arricchirono di capolavori d’architettura e di scoltura le città d'Italia e diverse città estere. V - ArbedO. — Gian Galeazzo morì nel 1402 all'assedio di Firenze ed il vasto ducato da lui fondato incominciò a sgretolarsi. Mentre parecchie città e regioni lombarde si sottraevano al dominio visconteo, gli Urani, pretestando danni subiti dai loro mercanti alla fiera di Varese, occuparono la Leventina che non oppose resistenza (1403). Nel 1419 gli Urani comperarono llellinzona dai Sacco, ma il duca Filippo Maria Visconti nel 1422 mandò 24.000 soldati capitanati da Angelo della Pergola e dal conte di Carmagnola per riconquisare i suoi possessi. Il 30 giugno ebbe luogo ad Arbedo un’aspra battaglia che finì colla vittoria delle truppe ducali, e ,solo nel 1440 gli Urani poterono riconquistare la Leventina. VI - Giornico. — Morto Filippo Maria Visconti (1447) fu proclamata in Milano la repubblica e si elesse capitano Francesco Sforza, il quale condusse vittoriosamente la guerra contro Venezia, ma qualche anno dopo si fece incoronare duca. Regnava un suo nipote Lodovico Sforza detto il Moro quando nel 1478. pretestando una violazione di confine gli Svizzeri passarono le Alpi ed occuparono llellinzona, ma poi ritornarono alle case loro lasciando un presidio di 200 soldati. Allora il conte Rorelli marciò alla riconquista di llellinzona e della Leventina con 10.000 soldati ma fu vinto a Giornico. Quattrocento leventinesi comandati dal giudice Stanga combattevano cogli Svizzeri (28 dicembre 1478) ed a ([uei forti vallerani specialmente è dovuta la vittoria. VII - Le guerre mercenarie. — Fu in questo periodo che incominciarono le guerre mercenarie d'Italia. Gli Svizzeri, che avevano vinto uno dei più potenti principi d'Europa, Carlo il Temerario duca di Rorgogna, offuscarono la loro gloria colle capitolazioni militari, cioè col permettere che si reclutassero nei liberi Stati della Confederazione delle milizie destinate a combattere per mercede agli ordini di principi stranieri. I re di Francia Luigi XII e Francesco I. ed i duchi di Milano Lodovico il Moro e Massimiliano, ebbero al loro servizio alternativamente, e talvolta contemporaneamente, dei reggimenti svizzeri durante le sanguinose lotte per il possesso della Lombardia (1499-1515). Vili - L’occupazione del Ticino. — Durante le guerre mercenarie avvenne l'occupazione del Ticino da parte degli Svizzeri. Luigi XII aveva promesso agli Svizzeri alcuni baliaggi ticinesi, in compenso dell'aiuto prestatogli per la conquista del ducato di Milano, ma non tenne la parola. Allora i tre Cantoni, appoggiati dai Confederati, occuparono llellinzona che non oppose resistenza, e col concorso dei bellinzonesi stessi, dei rivierani e dei bleniesi, si spinsero fino ad Arona. Luigi XII fu obbligato a firmare la pace colla quale riconosceva ai tre Cantoni il possesso della città di Ral- linzona e delle terre di Riviera e di Rlenio (1503). Nel 1512 una nuova spe- 20 ELEMENTI DI CIVICA » .vy iOTTi> 9 no , .*\V V*V"'1h'\.. • . . *<— ll Sk tiro/o . 7^- o Quinta ' ' V*,- T* \*y « c LLÒCA^-^'/Of B I LUNZ ^. A k*~~ -c o -„ S*-<-»n»r;^ ._._ Dominio de/ C. d tifi/ . »» dei 3 C&n/oni »» o/ei /S Chi lomrtri -' gtf/M/riuò Jte&ìo 4 o' m a &jlf , ‘r'U cfa/esn Carta dei Baliaggi Italiani. dizione di svizzeri, leventintsi. bleniesi. rivierani e hellinzonesi. occupa Lugano e Locamo, appoggiata dagli stessi cittadini. Francesco 1 di Francia vittorioso a Marignano (1515) coll'aiuto dei Veneziani, tanto apprezzò il valore dei soldati svizzeri che l'anno seguente concluse a F'rihorgo la pace perpetua in base alla (piale tutto l'attuale Cantone Ticino rimaneva sotto la protezione o sudditanza degli Svizzeri. I Ticinesi però ottennero la conferma di tutte ie loro libertà e franchigie. 2. — Al principio del secolo XVI la situazione politica delle Terre ticinesi era la seguente: 1. La Le ventina era sotto il protettorato di Uri, ma con autonomia locale quasi perfetta; 2. Blenio, Riviera e Bellinzorta erano baliaggi dei Tre Cantoni, per libera elezione e mantenendo i loro statuti e privilegi; IL TICINO 21 3. Lugano, Mendrisio, Locamo e Vallemaggia erano baliaggi dei Dodici Cantoni confederati. Appen- zello, entrato neMa Confederazione nel 1513 non aveva diritto alcuno sui baliaggi ticinesi, ma fu parecchie volte buon arbitro in questioni gravissime come quella concernente la riforma religiosa. IX - 1 baliaggi italiani. — il Ti tino fu soggetto ai Cantoni svizzeri dal 1512 al 1798. Era diviso in otto Ba- liaggi. ognuno dei quali veniva governato da un Landfogto che aveva poteri giudiziari ed amministrativi. Ogni anno i dodici Cantoni sovrani mandavano o- gnuno il proprio rappresentante per formare il Sindacato che doveva rivedere l'oliera del landfogto e giudicare le cause in grado di appello. N'ei primi tempi specialmente i landfogti si mostrarono onesti ed equi: si fu (piando i Cantoni sovrani vollero trarre dai baliaggi italiani un utile diretto oltre alle molteplici facilitazioni commerciali, primo movente deH'occupazione, che le cariche si vendettero all'asta — e gli acquisitori alla lor volta vendettero la giustizia. 1 principali avvenimenti di questo periodo sono: la distruzione dei castelli ad eccezione delie fortezze di Bellinzona (1520); la predicazione della Riforma a Locarne» (1530-1555) che ebbe per epilogo l'esilio di 55 famiglie (3 marzo 1555); i processi per stregoneria (1020-1700) e la sommossa della Leventina. soffocata dagli Crani colla forza 122 maggio-2 giugno 1755). Per iniziativa della Chiesa e dei privati sorsero pure in quest'epoca diversi istituti di educazione: il collegio di Ascona (1583) i ginnasi di Lugano e Mendrisio, le scuole letterarie di Bellinzona (10751 e di Locamo (1095). X - I Cantoni Elvetici. — Nei primi mesi del 1798 ebbe luogo l'invasione ■ francese nella Svizzera. Il 5 marzo Berna cadeva (per la prima volta dopo la sua fondazione) in potere dello straniero — e con essa cadeva l'antica Confederazione Svizzera. Venne allora proclamata la Repubblica Elvetica una ed indivisibile ordinata sul modello della Repubblica francese. Contemporaneamente era stata proclamata nell' Italia settentrionale la Repubblica Cisalpina. 1 Ticinesi tutti, seguendo l'esempio dei Luganesi, aderirono alla Repubblica Elvetica — ed il nostro paese rimase libera e svizzero. La Repubblica Elvetica comprendeva il territorio attuale della Svizzera, meno (ìinevra. Vailese. Xeuchatel ed il Cium Bernese. Amministrativamente la Repubblica era divisa in 19 Cantoni, ma (piasi tutti diversi, per nome e per estensione, dagli attuali (vedi carta geografica). Il Ticino stesso era diviso in due Cantoni: Lugano (Sottoceneri più.Locamo e Val- lemaggia) e Bellinzona (città e contado con Riviera, Blenio e Leventina). — Il potere esecutivo era esercitato dal Direttorio, composto di 5 membri. Il potere legislativo dal (Iran Consiylio e dal Senato. Ogni Cantone mandava otto rappresentanti al (Iran Consiglio e quattro al Senato. Il potere giudiziario era esercitato da un Tribunale Supremo, composto di un giudice per Cantone. La sede del Direttorio fu dapprima Aarnu, poi si scelse Lucerna per capitale della Repubblica. In ogni Cantone il Direttorio era rappresentato da delegati, e cioè da un Prefetto Nazionale nel Capoluogo e da vice-prefetti nelle località importanti. Il Prefetto aveva diritto di vigilanza sulla Camera amministrativa e sul Tribunale Cantonale. Noi avevamo un Prefetto a Bellinzona ed a Lugano, ed un vice-prefetto a Locamo. 3. — Il nostro Paese nel 1798 conquistò la sua indipendenza politica, ma costituiva allora due Circondari (Cantoni) della Repubblica Elvetica. Solo coll’Atto di Mediazione di Bonaparte (19 febbraio 1803) il Ticino divenne uno Stato autonomo della nuova Confederazione Svizzera. Due altre Costituzioni seguirono: quella del 1815 La Repubblica Elvetica. ELEMENTI DI CIVICA T> •'"V D. CO? 3-.* [Q O •y* Ha" i IL TICINO n imposta dalle Potenze estere e quella del 1830 voluta dal popolo ticinese. La Costituzione del 1830 fu oggetto di molteplici riforme parziali — notevoli specialmente quelle del 1855, del 1875 e del 1892. XI - La Mediazione. — Il Governo Elvetico, installato colla forza nel 1798, non ebbe lunga vita. Quando le truppe francesi sgombrarono la Svizzera, scoppio la rivoluzione (aprile-maggio 1802). Bonaparte impose allora la sua mediazione, e diede alla Svizzera una nuova Costituzione che ristabiliva la forma federativa, aggiungendo sei Cantoni all'antica Lega e cioè: Ticino, Grigioni, San Gallo, Turgovia, Argovia e Vaud. — La prima Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino in data 19 febbraio 1803 forma uno dei venti capitoli dell'Atto di Mediazione. Avemmo allora una organizzazione amministrativa, politica e giudiziaria che nelle sue grandi linee sussiste tuttora. Ogni Comune riconosciuto autonomo, e retto dall'Assenìb/en e dalla Municipalità. In ogni Circolo (38) un Giudice di Pace. In ogni Distretto un Tribunale di prima istanza. Nel Cantone il potere esecutivo era esercitato dal Piccolo Consiglio, composto di 9 membri; il potere legislativo dal Gran Consiglio, composto di 100 deputati: il potere giudiziario dal Tribunale d'Appello composto di 13 membri. Il Piccolo Consiglio e il Tribunale d'AppelIo erano eletti dal Gran Consiglio: i Giudici di Pace ed i Tribunali distrettuali erano eletti dal Piccolo Consiglio. XII - La Restaurazione. - Le Potenze Alleate vinsero Napoleone a Lipsia (1813) ed a Waterloo (1815). La Costituzione federale e le Costituzioni cantonali imposte dal Mediatore furono allora dichiarate decadute dai delegati dei vincitori nel Congresso di Vienna (settembre 1814-giugno 1815). Veniva però riconosciuta l'indipendenza della Svizzera, formata dai 19 Cantoni come all'Atto di Mediazione, più i Cantoni di Ginevra. Vailese e Neuchatel che Napoleone aveva annessi alla Francia (l). La Costituzione che « i Restauratori d' Europa » imposero alla Svizzera portava l'intestazione officiale di « Patto Federale ». Le Costituzioni cantonali dovevano essere approvate dalla Dieta e dai rappresentanti delle Potenze. I Consigli Ticinesi approvavano il 4 marzo 1814 un progetto di Costituzione che i ministri delle Potenze trovarono « modellata sul gusto francese » di cui si voleva « abolita la memoria ». Non fu che dopo numerose variazioni che si potè compilare un progetto di Costituzione appagante la Dieta ed i ministri stranieri. Cosi si ebbe uno Statuto che non solo non apportò alcun sensibile vantaggio nella vita economica e politica nostra, ma « die- « de luogo a tanti scandali e corruzioni « nella magistratura, che dopo tre lustri « cadde esecrato dal voto pressoché una- « nime dei cittadini. » (Baroffio). XIII - II Rinnovamento. — Il Patto Federale del 1815 aveva segnato un grande regresso e appena rallentata l'ingerenza straniera, uno spirito di rinnovamento sorse vivo ed audace in tutti i Cantoni elvetici, ed ebbe per prima conseguenza le riforme costituzionali. In parecchi Cantoni lo scopo democratico non fu raggiunto senza gravissime lotte intestine. Nel Ticino invece gli eccessi c\e\Voligarchia Quadriana avevano così approfondite nella massa le aspirazioni rinnovatrici che le assemblee quasi unanimi di 37 circoli su 38 nei comizi del 4 luglio 1830 accettarono la nuova Costituzione, la prima che il popolo ticinese liberamente si dava. « Questo Sta- « tufo, che raccoglieva ogni salutevole « principio, sia nelle precedenti costitu- « zioni del paese come in quelle di altri t luoghi, sancì massime essenzialmente « liberali, come la inviolabilità della per- « sona, del domicilio e della proprietà, « l’abolizione di qualunque privilegio e ( I ) Bonaparte aveva " regalato * il Principato di Neuchatel al suo fido maresciallo Berthier. Il governo napoleonico aveva progettato anche l’annessione del Ticino all’ Italia e nel 1810 lo faceva occupare dal generale Fontanelli con 10.000 soldati. Ma dopo la campagna di Russia (1812) le truppe francesi sgombrarono il paese. ELEMENTI DI CIVICA 24 « la uguaglianza in faccia alla legge. » (Mascagni). — Dal punto di vista politico la nuova Costituzione stabiliva i seguenti principi democratici: 1. La nomina popolare diretta del Gran Consiglio sulla base di tre deputati per Circolo; 2. La nomina popolare della Giudicatura di Pace; 3. La divisione dei poteri e la incompatibilità delle cariche, e conseguentemente i Consiglieri di Stato ed i Giudici d'Appello non potevano più far parte del Gran Consiglio da cui erano eletti; 4. La riduzione dei Consiglieri di Stato da undici a nove; 5. La sostituzione del titolo di Presidente a quello di Landamano. XIV - Le Riforme. — La Costituzione del 1830 fu riveduta parzialmente numerose volte, tanto che oggi ben pochi dei 47 articoli che la componevano sono ancora completamente in vigore. Le principali riforme sono quelle del 1855, del 1875 e del 1892. — La riforma del 1855 fu una conseguenza di movimenti politici ricordati col nome di Pronunciamento. Essa escludeva gli ecclesiastici « dall’eleggere ed essere eletti a qualunque carica costituzionale » (art. 5); stabiliva delle sessioni ordinarie del Gran Consiglio e I’inden- nità di 5 franchi per seduta ai deputati; riduceva a sette il numero dei Consiglieri di Stato e fissava a sei mesi la durata in carica del Presidente del Governo; riduceva a nove il numero dei Giudici d’Appello ed istituiva il Giurì per la giustizia penale. — Nel 1875 vi fu cambiamento di regime; nei comizi del 21 febbraio il partito liberale-conservatore otteneva la maggioranza. Lo stesso anno si ebbe una riforma costituzionale che. _preceduta dalla riforma federale (1874) potè realizzare diversi principii democratici quali: il voto segreto, e per Comune, la estensione delle incompatibilità, l'iniziativa legislativa ed il referendum, la libertà d'insegnamento. Il Consiglio di Stato veniva ridotto a cinque membri. Tre anni dopo si risolveva anche la questione della capitale, scegliendo la città più centrale: Bellinzona. (l) — La riforma del 1892 seguì i rivolgimenti politici del 1889-90, e rinnovazione essenziale da essa introdotta è il sistema proporzionale per tutte le elezioni amministrative e politiche, ed il sistema limitato per le elezioni giudiziarie. Inoltre questa riforma affidò al popolo l'elezione dei consiglieri di Stato e dei giudici e ristabilì, per le cause penali, l'istituzione del Giurì, abolita nel 1878. ( I ) Dal 1803 al 1815 Bellinzona fu capitale del Cantone. Le Costituzioni del 181 5 e del 1830, per soddisfare a rivalità campanilistiche avevano fissato tre capitali : Bellinzona, Lugano e Locamo. NB. .Yo ! diamo un riassunto scheletrico della storia ticinese. I signori docenti potranno utilmente consultare le opere di Franscini, Lavizzari, Nessi, Motta e Pometta. Gli studenti troveranno nel nostro Manuale di Storia Svizzera sufficienti particolari sui fatti principali qui accennati, quali: Il Giuramento di Torre, la Presa di Bellinzona, la Strage di Castel San Pietro, Simone da Locamo, le Battaglie di Arbedo e Giornico, i Riformati di Locamo, i Processi delle Streghe, ecc. CAPITOLO 11 IL COMUNE. 1. — Il Comune è un aggregato di famiglie e di persone che abitano Io stesso territorio (paese, borgo, città) e sono sottoposte alla medesima organizzazione. — Il Comune è l'immagine dello Stato, di cui forma la più piccola suddivisione. Infatti, esso ha un territorio che può essere di qualche chilometro quadrato o di una dozzina di miglia quadrate: una popolazione che può essere IL TICINO _ 28 di 50 abitanti come Cureggia o di 15.000 come Lugano o di 250.000 come Zurigo; un'amministrazione propria, che provvede ai pubblici servizi in base a regolamenti speciali da esso deliberati. Il Comune ha dunque tutti i caratteri dello Stato, dal quale differisce solo pel fatto che non ha una sovranità propria. 2 . — L’organizzaizione comunale è autonoma nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato. — Lo Stato fissa le norme generali che devono servire di base all'organiz- zazione di tutti i Comuni, ognuno dei quali è libero poi di adottare dei regolamenti propri per fissare ad esempio il numero degli amministratori, l'epoca delle elezioni, il funzionamento dei servizi pubblici — Il Comune ha, in piccolo. quasi gli stessi servizi pubblici dello Stato — la polizia, i lavori pubblici. l'istruzione, il culto, la pubblica assistenza — e vi provvede, come lo Stato, prelevando delle imposte. 3. — II numero dei Comuni componenti uno Stato non è fisso. Un Comune può scindersi in due o più oppure alcuni Comuni possono fondersi in uno solo. Sia per la scissione, come per la fusione è necessaria l’autorizzazione dello Stato. — I Comuni del Ticino erano 263 nel 1850 e 265 nel 1900: oggi sono 260 con una media di seicento abitanti. Una ventina di Cornimi non oltrepassano i cento abitanti: sessanta, circa hanno una po-* polazione da cento a centocinquanta abitanti: la maggior parte degli altri sono inferiori ai trecento abitanti. 4. — I Comuni sono liberi di u- nirsi in Consorzi per determinati scopi, quali sarebbero: Listituzione di asili d'infanzia, di ricoveri di mendicità, di scuole elementari maggiori, l’organizzazione di servizi pubblici, la costruzione di opere pubbliche. — Lo Stato non solo permette ma favorisce la costituzione dei Consorzi precisamente per rimediare all'eccessivo frazionamento del paese, che pone molti piccoli Comuni nella impossibilità di provvedere isolatamente ad istituzioni e ad opere imposte dalle esigenze sociali ed economiche moderne. 5. — Il Comune è retto dalla Municipalità e dall’Assemblea comunale. La Municipalità è composta da tre ad undici membri e da uno a sei supplenti secondo la popolazione del Comune. L’Assemblea è la riunione dei cittadini attivi. — Il Municipio esercita, in altro modo, il potere esecutivo nel Comune: lo amministra e provvede ai servizi pubblici ed alla applicazione della legge e dei regolamenti. — L'Assemblea esercita il potere legislativo cioè vota i regolamenti e le spese ordinarie e straordinarie, esamina la gestione municipale e dispone della sostanza comunale. 6. — La Municipalità è eletta ogni quattro anni dall’Assemblea comunale col sistema proporzionale. Il capo della Municipalità si chiama Sindaco ed è scelto dall’Assemblea tra i membri del Municipio. Le cariche di Sindaco e di Municipale sono obbligatorie. — La legge dispone che ogni quadrienni» le Assemblee di tutti i Comuni del Cantone procedano alla rinnovazione delle Municipalità. Ma le votazioni non hanno luogo contemporaneamente: si svolgono, secondo i singoli regolamenti comunali, nel periodo da gennaio a maggio. Appena proclamato il risultato, il nuovo Municipio entra in funzione e per una settimana funge da Sindaco il municipale che ottenne il maggior numero di voti. La domenica susseguente l'Assemblea è nuovamente convocata per la nomina definitiva del Sindaco. ELEMENTI HI CIVICA 2I> 7. — La Municipalità si raduna ordinariamente una volta per settimana, nel giorno da essa stabilito, e straodinariamente quando il bisogno lo richiede dietro convocazione del Sindaco, o dietro domanda di un terzo dei suoi membri. — Nei piccoli Comuni della campagna e delle vallate il Municipio si riunisce ordinariamente nel pomeriggio del sabato, oppure la domenica. Nelle città e nelle grosse borgate invece le riunioni ordinarie sono due per settimana. Nei centri come nei paesi, in casi urgenti il Sindaco può e deve convocare il Municipio in qualunque giorno. Le sedute devono essere tenute nell’apposito locale pubblico e le risoluzioni non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta del corpo municipale. Mancando il numero legale si chiamano dei supplenti. 8. — Il presidente, che è il Sindaco, od il viee-Sindaco. od il municipale anziano, apre, dirige e chiude le deliberazioni. A sua richiesta i membri votano in ordine di anzianità, e nessuno può astenersi salvo motivi speciali. Per le nomine si può adottare il voto segreto. — Per la validità delle risoluzioni occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il presidente per le votazioni aperte e la sorte per le segrete. Occorre però la maggioranza assoluta dell'intero corpo municipale per revocare o variare una risoluzione precedentemente presa. I municipali dissenzienti da una deliberazione hanno diritto di far registrare a verbale il loro voto negativo e le motivazioni determinanti. 9. — La Municipalità nomina nel suo seno il vice-sindaco e fuori il segretario, il cassiere esattore, i maestri e tutti gli impiegati e funzionari addetti all’amministrazione comunale od ai servizi pubblici municipalizzati. Inoltre, essa nomima, nel suo seno © fuori, le delegazioni prescritte dalle 1©"m o dal Regolamento, quali la Delegazione scolastica, l’annonaria, la pupillare, quelle di polizia, d’igiene, di edilizia, di pubblica assistenza. — La delegazione Scolastica sorveglia l(fc scuole comunali e dà al Municipio il preavviso sulla nomina o conferma dei docenti, sull’acquisto del materiale, sulla riparazione dei locali. La delegazione Annonaria ha la vigilanza sul commercio dei commestibili e delle bevande. Essa assume speciale importanza in periodi di crisi, perchè allora deve controllare non solo la qualità ma anche il prezzo ed il consumo. Sono di recente e dolorosa memoria le « carte » del pane, dello zucchero, dei cereali, dei grassi, dei formaggi e le discussioni sui relativi « calmieri ». La delegazione Pupillare ha il dovere di esaminare scrupolosamente i conti presentati dai tutori o curatori dei minorenni. Le delegazioni di polizia, d’igiene, di edilizia, hanno maggiore importanza nei centri. Importantissima in ogni Comune è invece la delegazione di Pubblica Assistenza. Da molto tempo c vietata nella nostra Patria la mendicità, ed è fatto obbligo ai Comuni di sovvenire i bisognosi. La delegazione di pubblica assistenza deve appunto conciliare l’interesse deH'amministrazione comunale col dovere umanitario: dare cioè tutto il necessario, ma nulla più del necessario. IO. — La funzione amministrativa della Municipalità consiste specialmente nel riparto e neH’incasso delle imposte e delle tasse, nel provvedere al pagamento degli impiegati, dei funzionari e di tutte le spese richieste dai servizi pubblici. La Municipalità provvede inoltre all’amministrazione dei beni stabili e dei valori di proprietà del Co- IL TICINO 27 mime e cura la tenuta dei cataloghi civici e dei libri dello stato civile. — li 1’ Ufficio municipale composto specialmente dal Sindaco e dal Segretario, che dà seguito alle deliberazioni del Municipio e provvede alla tenuta dei registri, aU'ordinamento dell'archivio ed al lavoro di cancelleria. Il Sindaco apre la corrispondenza, dispone e vigila il lavoro della segreteria, firma e bolla la corrispondenza ed i rapporti ufficiali. Il Segretario deve eseguire con fedeltà e diligenza il lavoro d'ufficio, curando sopratutto che ogni atto spedito dalla cancelleria corrisponda esattamente alla lettera ed allo spirito delle deliberazioni municipali. Deve tenere col massimo ordine i registri in generale, e special- mente i libri dello stato civile (registro delle nascite, dei matrimoni, dei decessi), il ruolo di popolazione (elenco delle famiglie e delle persone abitanti il Comune compresi i forestieri) il catalogo civico (elenco dei cittadini aventi diritto di voto) ed i prospetti statistici. 11. — La Municipalità sottopone annualmente all’Assemblea comunale il Preventivo ed il Consuntivo accompagnandoli con appositi Messaggi. — Il Preventivo è il conto delle riscossioni e delle spese che si ritengono certe o molto probabili, per l'anno susseguente. La Municipalità lo allestisce basandosi sul risultato degli esercizi precedenti e suU'andamento dell'esercizio in corso, e lo sottopone all'esame ed all'approvazione deH'Assemblea. Il Consuntivo è il conto delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie effettivamente verificatesi nell'anno decorso. Il Municipio presenta aH’Assemblea, unitamente al preventivo un Messaggio o rapporto, nel (piale dà ragione delle sue previsioni per (pianto concerne le spese ordinarie e straordinarie, e formula precise proposte per provvedere i fondi necessari. Così pure in occasione del consuntivo il Municipio è tenuto a stendere una relazione suU’andamento generale degli affari del Comune. Sia i conti preventivi e consuntivi, come i relativi messaggi devono essere esaminati ed approvati con apposita risoluzione dal Muncipio prima di venir presentati all’Assemblea. 12. — L’Assemblea comunale è la riunione dei cittadini attivi del Comune, e può essere convocata in qualunque tempo ove il bisogno lo richieda, ma per quanto concerne Famministrazione comunale la legge prescrive la tenuta di tre assemblee dette ordinarie. Tutte le altre sono straordinarie. — La partecipazione alle assemblee è un dovere assai più che un diritto per il cittadino di un paese democratico, fi nelle assemblee che si trattano gli interessi del Comune, che sono gli interessi di ogni famiglia, di ogni persona. Non è soltanto questione di verificare le cifre di un bilancio preventivo o consuntivo, nè di eleggere dei galantuomini alla direzione deHamininistrazione: la scuola, l'ordine pubblico, l'igiene, la viabilità, la protezione degli orfani, la pubblica assistenza, sono problemi che in ogni Comune devono essere nel miglior modo risolti, e di fronte ai quali nessun cittadino può rimanere indifferente. 13. — Le assemblee ordinarie hanno per oggetto principale l’esame e l’approvazione del preventivo e del consuntivo. L’epoca della loro tenuta è fissata dal Regolamento. — La prima e la seconda assemblea ordinaria sono destinate all’esame del consuntivo. Hanno luogo nel periodo da gennaio a maggio, e non possono distare più di quindici giorni Luna dall'altra. Nella prima la Municipalità pi esenta il consuntivo, accompagnato da apposito messaggio. L’assemblea nomina la Commissione per l’esame della gestione e dei conti. La Commissione presenta il suo 28 ELEMENTI DI CIVICA rapporto scritto alla seconda assemblea, la (piale procede alla discussione ed alla votazione. Verso la fine deU'anno ha luogo la terza assemblea ordinaria alla quale il Municipio presenta il preventivo. L'Assemblea lo discute e vota ogni singola posta, e può portargli modificazioni od aggiunte. Adottato il preventivo nel suo complesso, la Municipalità deve attenervisi strettamente e non può deliberare nuove spese superanti la somma di 50 franchi. 14. — Le assemblee straordinarie hanno luogo dietro risoluzione della Municipalità o dietro domanda di un sesto dei (Cittadini inscritti in catàlogo. Per la loro convocazione non basta, come per le assemblee ordinarie, l’affissione del decreto municipale, ma i cittadini devono essere avvisati a domicilio. — La Municipalità può convocare, quando lo ritiene opportuno, i cittadini in assemblea straordinaria per deliberare sopra oggetti urgenti o sopra spese non preventivate. I cittadini hanno pure diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea. In tal caso la petizione (recante la firma di un sesto degli inscritti nel catalogo) deve essere motivata, cioè deve indicare chiaramente tutti gli oggetti per cui si chiede la convocazione dell'Assemblea. In casi eccezionali l'assemblea può essere straordinariamente convocata per ordine dell'Autorità cantonale. Nei Comuni bene amministrati questo fatto non si verifica mai. 15. — L’Assemblea comunale è aperta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. IH Sindaco è per legge presidente di tutte le assemblee straordinarie e delTassemblea del preventivo. Invece le due assemblee ordinarie per il consuntivo sono dirette da un ufficio presidenziale appositamente eletto. Il verbale è sempre tenuto dal segretario comunale, il quale, non essendo membro del Municipio, può far parte dell’ Ufficio presidenziale anche nelle Assemblee per il consuntivo. — L’ Ufficio presidenziale è di regola composto dal Sindaco — Presidente, — di due municipali — scrutatori —, e dal Segretario. Naturalmente nelle assemblee del consuntivo discutendosi l'operato del Municipio, nè il Sindaco, nè i membri e supplenti della Municipalità non possono dirigere le operazioni dell'assemblea e neppure partecipare alle .votazioni e viene allora eletto uno speciale ufficio presidenziale. La discussione e le deliberazioni procedono nell'ordine stabilito dal decreto di convocazione, ed ogni cittadino ha diritto di chiedere due volte la parola sopra ogni oggetto e di presentare mozioni ossia proposte sopra oggetti non compresi nell'ordine del giorno. Se la mozione è accettata dalla maggioranza dei presenti, il Municipio deve prenderla in esame e riferire all'assemblea susseguente. Ordinariamente le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, ma occorrono i due terzi dei cittadini presenti (piando si tratti di riformare il regolamento comunale, di alienare o dividere dei beni, di commutarne l'uso od il godimento, di iniziare o transigere liti, di incontrar debiti od accettare nuovi cittadini (naturalizzazione). 16. — Le principali competenze dell’Assemblea comunale sono: 1. La nomina del Sindaco e degli altri membri e supplenti della Municipalità; 2. L’approvazione e la modificazione del Regolamento comunale; 3. Le deliberazioni concernenti la gestione ed i conti preventivi e consuntivi; 4. La nomina di delegazioni speciali; 5. L’ approvazione degli orga,- nici ; 6. Tutte le deliberazioni concernenti il demanio comunale o vincolanti il credito del Comune. IL TICINO 2!) — I Comuni ticinesi, eccettuati i maggiori centri, seguono il sistema della democrazia pura. Il popolo è compieta- mente sovrano: elegge i suoi reggitori e ne controlla direttamente l'opera: vota e modifica i propri regolamenti: nomina caso, per caso, delle delegazioni speciali (per litigi, per affari straordinari, per convenzioni speciali, ecc.), le quali hanno l'obbligo di render conto del loro operato all'assemblea; fissa gli onorari dei propri funzionari ed impiegati -, dispone del demanio ( cioè della sostanza stabile) del Comune; autorizza l'accensione o l'estinzione di debiti. — Tutti questi diritti sono esercitati dai cittadini presenti all'Assemblea comunale. Talvolta basta la maggioranza assoluta per deliberare, altra volta occorre il voto dei due terzi — ma gli assenti non sono mai computati. Il buon cittadino si fa quindi un dovere d'intervenire a tutte le assemblee comunali. 17. — I Comuni die hanno più di tremila abitanti possono nominare un Consiglio Comunale al quale sono devolute quasi tutte le competenze dell’Assemblea. In questi Comuni si richiedono dai membri del Municipio speciali attitudini ed un lavoro quasi quotidiano, quindi la legge permette che si stabilisca un onorario per il Sindaco e per i Municipali, il cui numero può essere ridotto anche a tre. — Nelle città e nei borghi i cittadini attivi sono centinaia ed anche migliaia. Difficilmente un'assemblea troppo numerosa può deliberare sopra oggetti minuti e talvolta complicati. Si sentì quindi la necessità di concedere ai Comuni popolosi la facoltà di eleggere un Consiglio rappresentante l'Assemblea. La città di Lugano fu la prima che approfittò della legge del 1895 ed elesse un Consiglio Comunale. Seguirono poi Bellinzona, Locamo. Chiasso, Mendrisio e Biasca. II numero dei consiglieri comunali può variare da 30 a 50 e la carica è obbligatoria. CAPITOLO III IL PATRIZIATO — LA PARROCCHIA. 1. — Nel Comune si costituirono due società di carattere pubblico, cioè strettamente collegate quasi come il Comune stesso, all’organizzazione dello Stato: il Patriziato e la Parrocchia. H Patriziato è una corporazione formata dagli abitanti originari del Comune (patrizi), i quali rimasero proprietari di una estensione di terreno indiviso. La Parrocchia comprende tutti gli abitanti dèi Comune che professano la stessa religione. — Per molti secoli, si può dire dal 1000 al 1800, Comune, Patriziato e Parrocchia. non formarono nel Ticino che un'unica organizzazione detta Vicinanza. La Vicinanza comprendeva una o più terre e gli abitanti avevano tutti gli stessi diritti e doveri civili e religiosi. Era allora assai raro il caso di famiglie non originarie del Comune di domicilio e più raro ancora il caso di cittadini non cattolici. La Costituzione del 1803 pose già la distinzione fra Comune e Patriziato. Essa stabiliva però che i domiciliati. dopo lunga dimora nel Comune. erano in diritto di essere ammessi quali patrizi, versando alla cassa dei poveri una somma proporzionata. Anche la Parrocchia nel secolo scorso assunse 30 ELEMENTI DI CIVICA un'organizzazione separala e la legge del 188(i ne fissò l'ordinamento oggi ancora in vigore. 2. — Non vi è sempre in ogni Comune un Patriziato. Talvolta diversi Comuni formano un Patriziato solo; altra volta si trovano due o più patriziati nello stesso Connine. — I Comuni della valle Onsernone, meno Auressio (8 paesi), formano un sol Patriziato, come pure le tre terre di Pedemonte (Tegna. Versoio e Caviglia- no) col Comune di Auressio. Invece si verifica sovente il caso in altre vallate del Sopra Oneri, di Comuni che hanno, si può dire, un Patriziato per ogni frazione. col nome di Degagna, o di Squadra o di Roggia. Vi sono infine (specie nel Sotto Ceneri), dei Comuni che non hanno Patriziato. 3. — Il Patriziato è retto dall’Ufficio o Consiglio Patriziale, composto di tre o di cinque membri, e dall’Assemblea che è la riunione dei cittadini patrizi in ragione di uno per famiglia o fuoco. — Il funzionamento dell'Ufficio e del- l’Assemblea patriziale è identico a quello della Municipalità e dell'Assemblea comunale. Sono competenze del Consiglio (oltre l'amministrazione dei beni patrizzali) la nomina del segretario, del cassiere e di altri funzionari al bisogno. — L'Assemblea nomina i membri del Consiglio, esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi, prende tutte le deliberazioni concernenti l'uso e la rendita dei beni patriziali, e risolve l'accettazione di nuovi patrizi. 4. — I beni patriziali non possono essere divisi; le rendite invece possono venire ripartite tra le famiglie o fuochi componenti il patriziato. — I beni patriziali si compongono specialmente di boschi e pascoli. L’Assemblea può risolverne la vendita, ma il capitale ricavato non può essere diviso; è permesso un riparto annuo degli interessi. Se invece si vende il taglio di un bosco o si affìtta un pascolo, il ricavo può essere diviso tra le famiglie o fuochi patriziali. Per la vendita di un bosco, od anche del semplice taglio, occorre l'autorizzazione dello Stato. 5. — 1 cittadini non patrizi hanno diritto per legge al godimento dei beni patriziali. — I cittadini non patrizi non hanno ingerenza alcuna nell'amministrazione e non hanno diritto al riparto del reddito dei beni patriziali, ma pagando un’equa tassa essi hanno diritto al godimento dei boschi e dei pascoli. Possono cioè raccogliere fieno, legna, strame e pascolare il bestiame sul terreno patriziale. 6. — Le Parrocchie nel Ticino sono quasi tutte cattoiiclie ed il loro ordinamento è stabilito dalla legge 21 marzo 1886. — Vi sono nel nostro Cantone cinque o sei parrocchie protestanti, tutte le altre sono cattoliche. La Parrocchia, come il Patriziato, non corrisponde sempre al Comune politico. Vi sono delle parrocchie che comprendono parecchi paesi, e vi sono dei centri popolosi che contano due o più parrocchie. 7. — La Parrocchia è retta dal Consiglio Parrocchiale composto da tre a sette membri e dall’As- semblea composta dai cittadini cattolici del Comune. Le Parrocchie aventi un Capitolo non hanno nò Assemblea nè Consiglio parrocchiale. — L’Assemblea nomina il Parroco ed il Consiglio Parrocchiale, esamina e vota i conti preventivi e consuntivi. Il parroco è membro di diritto del Consiglio 31 IL TICINO cd uno o più altri membri (secondo il numero totale) sono eletti dal Comune se questi partecipa alle spese del culto. — Il Consiglio elegge il proprio Presidente, il Segretario e, sopra una lista presentata dal parroco, il fabbriciero ed il sagrestano. Esso amministra i beni parrocchiali e provvede alle spese per il culto. Nei centri popolosi come Lugano, Bel- linzona e Locamo, le parrocchie sono rette da un Capitolo, cioè dai canonici eletti dal Vescovo. Il Presidente del Capitolo è l’Arciprete. 8. — Le Parrocchie ticinesi appartengono alla Diocesi di Basilea- Lugano, ma dipendono direttamente da un Amministratore Apostolico nominato dal Papa e residente a Lugano. — Da tempi remotissimi sino alla seconda metà del secolo scorso, le Parrocchie ticinesi dipendevano parte dalla Diocesi di Milano e parte dalla Diocesi di Como. Dopo lunghe trattative tra le autorità federali e cantonali da una parte ed il Vaticano dall'altra, si giunse a concludere un Concordato in base al quale tutte le Parrocchie ticinesi formano parte della nuova Diocesi di liasilea- Lugano, ma con una Amministrazione separata. L’ Amministratore apostolico del Ticino ha grado e titolo di Vescovo. Il Comune (Città, Borgo, Paese) comprende tre Istituzioni diverse : Comune politico Patriziato Parrocchia Formazione Il Comune politico è costituito dai cittadini attivi. \ Assemblea Comunale ( nei centri il Con- Organizzazione < si3? * ce c A • 5 '-' */ «o L’Antica Confederazione. 46 ELEMENTI DI CIVICA la Confederazione potè procedere senza ingerenza straniera ad elaborare la propria Costituzione che fu accettata dal popolo il 12 novembre 1848. Da questo momento la Svizzera divenne uno Stato federativo composto di ventidue Can-» toni di cui 19 unitari e 3 composti: l'n- terwalden, Appenzello e Basilea. (1) Questo nuovo Stato ha un’organizzazio- (1) Il Cantone dì Unterwalden era yià diviso in Obwald e Nidwald (Alto e Basso) fin dal 1150 e così fu ammesso ne\YAlleanza Perpetua ( 1291). 11 Cantone di Appenzello invece, entrato nell’Antica Confederazione nel 1513, fu diviso in Interno ed ne completa: un Parlamento federale che esercita il potere legislativo, un Consiglio federale che esercita il potere esecutivo ed un Tribunale federale che esercita il potere giudiziario. Le autorità legislative ed esecutive risiedono a Berna, capitale della Confederazione; la sede del Tribunale federale venne fissata più tardi (1874) a Losanna. Esterno nel 1597, a scopo di evitare l’inasprimento dei conflitti religiosi. Nel Cantone di Basilea la divisione in Città e Campagna avvenne solo nel 1833 in seguito a conflitti politici. CAPITOLO li IL POTERE LEGISLATIVO. 1. — II potere legislativo nella Confederazione è esercitato dal- FAssemblea federale composta di due Camere: il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati. — Il sistema delle due Camere legislative è in vigore in quasi tutti gli Stati, ma questi due consessi rappresentano elementi diversi, ed hanno un’organizzazione differente, secondo il sistema di governo di ogni Stato. Nella Svizzera il Consiglio Nazionale rappresenta il popolo, e la sua elezione dipende da una legge federale che stabilisce la ripartizione dei circondari ed il sistema di voto. Il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni, e la sua elezione dipende dalla Costituzione cantonale ebe può attribuirla al popolo od al CS’an Consiglio. In Italia le due Camere si chiamano: Senato e Parlamento o Camera dei Deputati. Il Parlamento rappresenta la Nazione. ed è eletto dal popolo; il Senato invece rappresenta diverse classi sociali od istituzioni. I senatori sono eletti a vita dal Re su proposta dei ministri e sono scelti tra le maggiori personalità dell’esercito, della marina, dell'industria, del commercio, della scienza, ecc. 2. — Le due Camere deliberano di regola, separatamente. Sono riunite in Assemblea federale in casi speciali previsti dalla Costituzione. — Ogni progetto di legge non diventa esecutivo se non è esaminato ed adottato da ciascuno dei due Consigli. Così pure i conti preventivi e consuntivi della Confederazione devono essere - sottoposti all’esame ed all'approvazione delle due Camere. L Assemblea federale ( cioè i due consigli riuniti in un sol corpo deliberante) è convocata nei seguenti casi speciali: per la nomina del Consiglio federale e del Presidente, del Vice-Presidente e del Cancelliere della Confederazione: per la nomina dei giudici, del Presidente e del Vice-Presidente del Tribù- federale e del Tribunale delle Assicurazioni: per la nomina del generale dell'esercito in caso di mobilitazione, per esercitare il diritto di grazia in caso di violazioni concernenti le leggi penali federali. (Negli altri casi il diritto di grazia spetta al Gran Consiglio di ogni singolo Cantone). LA SV IZZERA 3. — Le due Camere si riuniscono ordinariamente in giugno ed in dicembre. Possono essere convocate straordinariamente per decisione del Consiglio federale, o dietro domanda di un quarto dei membri del Nazionale o di cinque Cantoni. Le sessioni delle due Camere hanno luogo contemporaneamente. — Le competenze principali delle Camere federali sono: la legislazione concernente la difesa nazionale, i servizi pubblici federali, le dogane, e la protezione operaia, industriale ed artistica; Pesame e la ratifica di qualsiasi trattato o convenzione coll’estero; l’esame e l'adozione dei conti preventivi e consuntivi della Confederazione e dei servizi pubblici federali (poste, telegrafi, telefoni, ferrovie) ; l'elezione dei magistrati esecutivi e giudiziari federali; la garanzia alle Costituzioni cantonali ; la revisione della Costituzione federale. 4. — Il Consiglio Nazionale c eletto dal popolo svizzero, ogni tre anni, con voto proporzionale, in ragione di un deputato ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000. Esso costituisce ogni anno il proprio Ufficio presidenziale e nomina le Commissioni parlamentari. — Il sistema proporzionale per la nomina del Consiglio Nazionale è in vigore solo dal 1919. Ogni Cantone forma almeno un Circondario, ed ogni Cantone o mezzo Cantone ha diritto ad un rappresentante, anche se la popolazione non raggiunge i 20.000 abitanti. 1 deputati sono attualmente 180. Il Presidente non è immediatamente rieleggilbile; anche il vice-presidente non è immediatamente rieleggibile, ma può essere promosso alla Presidenza; è quanto regolarmente avviene. Nello scorso anno il presidente del Nazionale fu, per la prilli ri volta, un ticinese: l’on. lìvaristo Gar- bani-Nerini, attualmente Giudice federale. 5. — Il Consiglio degli Stati è composto di quarantaquattro deputati, due per Cantone, eletti dal Gran Consiglio o.dal popolo, secondo la rispettiva Costituzione cantonale. — Il Consiglio degli Stati è, in certo modo, rimmagine dell'antica Dieta che cessò nel 1848. I Cantoni sono liberi di eleggere quando e come credono i rispettivi rappresentanti, e possono delegare qualunque cittadino attivo, anche degli ecclesiastici protestanti o cattolici. Soltanto i magistrati federali esecutivi e giudiziari ed i deputati al Nazionale non possono far parte del Consiglio degli Stati. Nei Cantoni divisi in due Stati, ogni mezzo Cantone ha diritto ad un rappresentante. CAPITOLO III IL POTERE ESECUTIVO. 1. — Il potere esecutivo nella Confederazione è esercitato dal Consiglio Federale composto attualmente di sette membri, eletti per un periodo di tre anni dall’Assemblea federale. 11 Presidente del Consiglio Federale porta il titolo di Presidente 48 ELEMENTI DI CIVICA della Confederazione, è eletto dall’Assemblea federale per un anno, e non è immediatamente rieleggibile. Anche il vice-Presidente è e- letto per un anno e non può coprire due anni di seguito questa carica, ma può essere eletto Presidente, ed è quanto regolarmente avviene. — I consiglieri federali non possono coprire altra carica federale o cantonale nè esercitare una professione privata: tutta la loro attività deve essere consacrata alle loro funzioni. Nessun Cantone può avere più di un rappresentante nel Consiglio federale. Generalmente quattro o cinque seggi sono occupati da rappresentanti della Svizzera tedesca, e due o tre da rappresentanti della Svizzera latina. Attualmente quattro consiglieri federali sono tedeschi e tre latini (due francesi ed un italiano: l'on. Giuseppe Motta). — Il Consiglio federale rende conto alle Camere, sia deU'amministra- zione federale, sia della situazione interna ed esterna, e presenta proposte e progetti sulle misure che ritiene opportune nell'interesse del Paese. 2. — Sono di competenza del Consiglio Federale, oltre la direzione degli affari amministrativi: l'esecuzione delle leggi votate dalle Camere federali; la promulgazione delle ordinanze esecutive; l'esecuzione delle sentenze del Tlibunale federale e del Tribunale delle Assicurazioni; le relazioni coll'estero; la nomina dei funzionari federali. — Per facilitare il disbrigo degli affari il Consiglio federale ripartisce il lavoro fra i suoi membri: ogni consigliere federale è capo di uno dei sette Dipartimenti seguenti: 1. Il Dipartimento Politico che si occupa di tutto (pianto concerne le nostre relazioni coll' estero. Questo Dipartimento tino al 1915 era diretto dal Presidente della Confederazione, di modo che il capo era ogni anno cambiato. La guerra europea diede al Dipartimento Politico un'importanza più accentuata, e si constatò la necessità di affidarne la direzione permanentemente al consigliere federale meglio indicato per questo dicastero: da alcuni anni il capo del Dipartimento Politico è fon. Gius. Motta. 2. Il Dipartimento degli Interni comprende i seguenti rami principali: Istruzione. lavori pubblici, igiene, foreste, caccia e pesca. 3. Il Dipartimento di Giustizia e Polizia provede specialmente all'esecuzione delle sentenze del Tribunale federale e del Tribunale delle Assicurazioni, e si occupa della polizia, del registro fondiario e della proprietà intellettuale. 4. Il Dipartimento Militare dirige tutti i servizi dell'esercito: armamento, approvvigionamento, istruzione e mobilitazione delle truppe. 5. Il Dipartimento Finanze e Dogane dirige l'amministrazione finanziaria e doganale federale, la regia degli alcools, gli Uffici di statistica e dei pesi e misure. la zecca ed il controllo degli oggetti d'oro e d'argento. fi. Il Dipartimento dell' Economia Pubblica si occupa del commercio, dell'industria, delle arti e mestieri, dell’a- gricoltura. delle assicurazioni. Nel 1921 venne istituito l'Ufficio del Lavoro, annesso a questo Dipartimento. 7. Il Dipartimento delle Poste e Ferrovie oltre a tutti i servizi di trasporto di persone e cose per posta, ferrovia, navigazione. comprende anche i servizi telegrafici e telefonici. L'amministrazione delle ferrovie federali è però separata da quella dello Stato. ■19 LA SVIZZERA CAPITOLO IV IL POTERE GIUDIZIARIO. 1. — Il potere giudiziario nella Confederazione è esercitato dal Tribunale federale e dal Tribunale delle Assicurazioni. — Il Tribunale federale venne istituito nel 1848 ma solo dal 1874 ha sede stabile e permanente (Losanna). 11 numero dei giudici federali era all'inizio di nove e venne da parecchi anni aumentato fino a ventiquattro. Il Tribunale delle Assicurazioni è di data più recente: venne istituito dopo che l'assicurazione contro gli infortuni fu resa obbligatoria e statale (1912) ed ha sede in Lucerna. 2. — Il Tribunale federale si compone di ventiquattro giudici e nove supplenti, eletti ogni sei anni dall’Assemblea federale. Esso nomina nel proprio seno diverse Sezioni o Camere tra cui la Camera criminale, la quale giudica in materia penale coll’assistenza dei giurati federali. — Il Tribunale federale per l'ammi- nistrazione della giustizia civile si divide in tre Sezioni di otto membri ciascuna. Per le gravi questioni penali il Tribunale federale sceglie nel suo seno tre giudici che formano la Camera criminale o Corte d’Assise la (piale giudica insieme ai giurati. — I Giurali federali sono eletti dal popolo ogni sei anni in ragione di uno ogni mille abitanti, in tre Circondari: uno formato dalla Svizzera latina: un altro comprendente la Svizzera centrale ed il terzo la Svizzera orientale. Prima dell'apertura delle Assise il Tribunale federale estrae a sorte cinquantaquattro giurati: il procuratore pubblico federale ne ricusa venti e altrettanti la difesa: dei quattordici rimasti dodici formano il giuri e due siedono come supplenti. 3. — Le Assise federali si occupano dei casi gravi; quando si tratta di semplici contravvenzioni alle leggi federali non si ricorre ai giurati; il! giudizio è dato dalla Corte penale, composta di cinque giudici federali. — Sono specialmente giudicati dalle Assise federali: i delitti di alto tradimento contro la Confederazione: gli atti violenti (attentati) contro le autorità federali. i delitti compiuti da funzionari o magistrati federali: i delitti o crimini che provocarono l'intervento federale. In (piasi tutti gli altri casi, il giudizio è deferito alla Corte penale la (piale si reca nel capoluogo del distretto in cui il delitto fu compiuto. 4. — Il Tribunale federale delle Assicurazioni è composto di cinque giudici e cinque supplenti, eletti per sei anni dall’Assemblea federale. — Questo Tribunale si occupa di tutte le questioni concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, e (lel- rassicurazione militare. Le contestazioni inferiori a mille franchi sono decise dal Presidente o dal vice-Presidente: quelle inferiori a 10.000 franchi sono giudicate da una Sezione di tre membri; quando il valore contestato supera i 10.000 franchi, la causa deve essere decisa dal Tribunale in seduta plenaria. — I giudici federali non possono coprire altra carica pubblica nè esercitare una professione privata: come i consiglieri federali essi devono tutta la loro attività all'ufficio a cui furono eletti. AVA Tribunali federali le tre lingue nazionali devono essere equamente rappresentate. 50 ELEMENTI DI CIVICA IvE AUTORITÀ Giurisdizione Legislative ,, Assemblea comunale Comune „ . ,. n , Consiglio Comunale ( O li ' Il Circolo \ Esecutive Municipalità da 3 ad 11 membri Giudiziarie Sindaco o Municipio Misure di polizia Multe Giustizia di Pace un giudice ed un segretario-assessore Distretto t i ( i !| Commissario di Gov. Il eletto dal Cons. di Stato Pretore Assise pretoriali e correzionali j Gran Consiglio Cantone < Popolo I iniziativa e referendum Consiglio di Stato 7 membri, elezione popolare, voto propor. Tribunale d’Appello 7 membri, voto propor. Assise Criminali 3 giudici d'Appello e 5 giurati Confederazione Assemblea Federale Consiglio Nazionale un rappresentante ogni 20000 abitanti Consiglio degli Stati due rappresentanti per ogni Cantone Consiglio Federale 7 membri eletti ogni 3 anni dall’Assemblea federale Tribunale Federale 24 giudici e 9 supplenti Trib. d. Assicuraz. 5 giudici e 5 suppl. CAPITOLO V L’ESERCITO. 1. — Ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militare dal ventunesimo al quarantottesimo anno di età. Chi, per difetto fisico od altro motivo, è esonerato dal servizio, deve pagare una tassa od imposta militare. — L’ imposta militare comprende: una tassa personale fissa di sei franchi: una tassa sulla sostanza in ragione di un franco e mezzo per mille: una tassa sulla rendita ( dedotti seicento franchi) in ragione di un franco e mezzo per cento. Esponiamo un caso pratico: Un giovane, impiegato a trecento franchi al mese, e che ha una sostanza di cinquemila franchi, è « scartato » cioè esonerato dal servizio militare a causa di un difetto fisico. Egli dovrà pagare annualmente: Per tassa personale Per tassa sulla rendita: (3600 — 600) a fr. 1,50% Per tassa sulla sostanza: (fr. 5000) a fr. 1,50 %o Totale fr. 58.50 Dal trentaduesimo al quarantesimo anno questa imposta è ridotta a metà. fr. 6 — fr. 45.— fr. 7.50 LA SVIZZERA L' impiegato, se ha ancora Io stesso stipendio e la stessa sostanza, pagherà solo ir. 29,25. Dopo il quarantesimo anno non si paga più nessuna imposta militare. 2. — I giovani soldati ricevono la loro istruzione militare alla scuola delle reclute che dura da sessanta a novanta giorni secondo l’arma a cui il milite è inscritto. — 1/ esercito federale comprende quattro principali armi: 1. La fanteria: fucilieri, carabinieri, ciclisti e mitragliatori. 2. La cavalleria: dragoni, guide, mitragliatori a cavallo. 3. L'artiglieria: artiglieria di campagna e di montagna, artiglieria a piedi o di posizione, artiglieria di fortezza. 4. Il genia: zappatori, pionieri, pon- tonieri, operai ferroviari, aviatori. Vi sono inoltre le truppe di fortezza, le truppe dei servizi sanitari e di vettovagliamento, i soldati del treno e la gendarmeria dell'esercito. 3. — L’esercito federale comprende tre classi : 1’ Attiva, la Landwehr (1) ed il Landsturm (2). — I soldati dell'Attiva (20-32 anni) seguono annualmente un corso ili ripetizione che dura 14 giorni per l'artiglieria ed 11 per le altre classi. I soldati della Landwehr (33-40 anni) sono obbligati ad un corso di ripetizione di 11 giorni ogni quattro anni. I soldati della Landsturm (40-48 anni) conservano l'equipaggiamento, ma non sono più obbligati a nessun corso di ripetizione. In caso di mobilitazione tutte le tre classi entrano in servizio. ( 1 ) Landwehr significa difesa del Paese. (2) Landsturm letteralmente significa tempesta del Paese, cioè la leva in massa della Nazione in pericolo. — Molti Stati hanno un esercito permanente, ed i giovani devono prestare parecchi anni di servizio militare. La Svizzera mantenne sempre il sistema più democratico della milizia. Il nostro esercito, in tempi normali si compone di 265.000 soldati, di cui 142.000 dell'attiva. 70.000 della landwehr e 53.000 del landsturm armato. In caso di guerra la Svizzera può mobilizzare, coi servizi complementari ( l) circa mezzo milione di uomini. Il soldato riceve gratuitamente l'abbigliamento e le armi die deve conservare in buono stato. Compiuti i servizi obbligatori il soldato diventa proprietario delle armi e degli effetti militari. 4. — Per quanto riguarda il reclutamento ed il controllo, la Svizzera è divisa attualmente in sei Circondari militari. Il Ticino appartiene al quinto, che comprende anche i Cantoni di Uri, Unterwal- den, Svitto, Zurigo e Sciaffusa. — A questi circondari corrispondono le sei divisioni che compongono l'esercito federale. La divisione conta da ventimila a venticinquemila soldati di attiva appartenenti a tutte le armi: infatti essa si compone d’una ventina di battaglioni di fanteria, con 350 cavalieri (guide-, 48 pezzi d'artiglieria, ecc. Dopo la divisione viene la brigata, poi il reggimento, poi il battaglione ed infine la compagnia. Le truppe ticinesi formano il reggimento trenta, comprendente tre battaglioni (94. 95. 96) di quattro compagnie ciascuno. 5. — Ogni milite può essere obbligato ad accettare un grado e ad assumere un comando. I gradi sono i seguenti: ( 1 ) I contingenti dei servizi complementari (landsturm non armato) contano oltre 200.000 uomini, dai 20 ai 48 anni, ritenuti inabili al servizio regolare. 02 ELEMENTI DI CIVICA 1. Appuntato; 2. Sotto-ufficiale (caporale, sergente, foriere, sergente maggiore); 3. Ufficiale subalterno (tenente, primo-tenente); -4. Capitano; 5. Ufficiale superiore (maggiore, tenente eolonello, eolonello, colo- nello divisionario, comandante di corpo d’armata, generale). li titolare di un grado lo conserva anche quando non esercita più il suo comando. — In tempi normali il massimo grado nell'esercito svizzero è quello di colo- nello divisionario. In caso di guerra o di gravissimo pericolo per il Paese, il Consiglio federale convoca l'Assemblea federale, la (piale nomina il generale dell'esercito. Spetta al generale la designazione del capo di Stato Maggiore, la costituzione dei corpi dannata e la scelta dei rispettivi comandanti. Dal 1848 ad oggi avemmo tre generali: Enrico Dufour, di Ginevra, eletto in occasione del conflitto tra la Svizzera e la Prussia per la questione di Neu- chatel (1850); Hans Ilerzog, di Aarau, eletto nel 1870 in occasione della guerra franco- prussiana; l'Irico Wille, di Neuchatel. eletto il 1 agosto 1914, allo scoppio della guerra europea. 6. — La Svizzera è, per principio, pacifista ed intende mantenersi neutrale in qualsiasi conflitto estero. La nostra neutralità è garantita dai trattati internazionali, ma ciò non basta. Anche la neutralità del Belgio era garantita. La storia contemporanea ha dimostrato una volta di più che dobbiamo essere sempre pronti alla difesa della nostra indipendenza e della nostra neutralità se non vogliamo che il nostro Paese diventi, come nel 1799, il campo di battaglia dell’Europa. Primo Agosto 1914. — La mattina del 31 luglio uno degli ufficiali, appena entrato nella sala di teoria, ci disse con voce commossa: « Sono incaricato di co- « inimicare che la Scuola d'I’fficiali non « potrà continuare, per ora; e non so « fino a quando. La situazione militare « molto aggravata intorno a noi, ha in- « dotto il Consiglio federale a decretare « la mobilitazione generale dell'esercito. « Ora ritorneranno alle loro famiglie, « per poi entrare in servizio, ciascuno « col suo battaglione. Sono convinto che * saliranno fare il loro dovere. » Ci guardammo in viso, e nessuno ebbe voglia di compiacersi dell'inaspettato ritorno a casa. Non so perchè, a me tornarono alla mente in quell'istante le parole del regolamento: L’istruzione militare ha lo scopo di preparare il soldato per il combattimento. Ebbi la sensazione chiara che qualcosa di grave stava per accadere, e forse qualcosa di irreparabile. Non potrò mai dimenticare quel viaggio. il primo di agosto. Nel carrozzone, dove si respirava a stento, non si parlava d'altro che della guerra, tra noi, con tutte le persone: queste (('interrogavano perchè, vedendoci in uniforme, credevano che sapessimo qualche cosa più di loro. E se volevamo toglierci un momento alla suggestione dei discorsi afTaccianloci al finestrino, non potevamo però sottrarci alfincubo di un pensiero dominante. Sentinelle ai ponti delle ferrovie, sentinelle all'imboccatura delle gallerie; le baionette scintillavano al sole. Nelle stazioni un insolito affollarsi, ed un ostinato agitar di mani e di pezzuole (piando vedevano noi con la tunica scura dai bottoni lucenti; e (pia e là nelle piazze, agli angoli delle vie, grandi fogli bianchi davanti ai quali c’è LA SVIZZERA sempre un capannello: poi. da per lutto, alle finestre, sui balconi, sulle corde tese nei cortili o nei giardini, da per tutto uniformi di soldati, tuniche, cappotti al sole. lo non sorridevo più vedendo quei placidi soldati del Landsturm far la sentinella con un'aria così grave. Non mi sembravano strane le foggie del loro chepi e non aveva nulla da osservare se molti, perchè non avevano ritrovato la tunica, s’erano messo il cappotto, con quel caldo! Io li sentivo vicini a me. tutti quei soldati: mi parevano tutti compagni miei, come se avessimo a lungo militato assieme: e sentivo un vincolo nuovo di fraternità per tutti quelli che in ogni più'lontano villaggio del suolo elvetico si preparavano a rivestir runiforme, ad accorrere perchè la patria li chiamava. Li chiamava a raccolta in un'ora ben grave, e ben oscura: li raccoglieva intorno al vessillo crociato, piccola ma devota falange di buoni, animata da un solo amore. Li chiamava alle armi, con quei grandi fogli bianchi, col ticchettìo del telegrafo che portava nel ronzìo leggero dei fili e con la velocità del pensiero notizie d’ora in ora più gravi: anche li chiamava, la patria, con la sonora voce squillante delle campane, come nel tempo antico, (piando suonavano a storni. perchè « stormo » nel significato primitivo, è apunto adunata d'uomini per combattere. La voce sonora era invito, incitamento, monito solenne. Si spandeva di clivo in clivo cantando alla campagna la grave novella: destava l'eco delle montagne nelle vallate remote: destava un angoscioso tremito nel cuore delle madri. Chi non ha lasciato una volta la mamma col cuore gonfio di pianto, con un ineffabile tormentoso dubbio nell'anima, non sa (pianto la mamma sia cara: chi non ha guardato una volta almeno nella vita la casa, il paese, la vallata come se fosse l’ultima volta che li vede, non sa quanta parte della nostra vita sia legata alle cose in mezzo alle quali siamo diventati grandi... Nella notte brillava sui campanili una luce rossa; segno che ovunque si vegliava per la salvezza della patria. Da noi si vegliava, ma altrove già si moriva per la patria. E pure tra i nostri soldati ve «'erano molti i quali trovavano già troppo grande il sacrificio da loro richiesto, molli che non sapevano adattarsi alla noia più che al disagio di un lungo servizio, e considerevano di questo il lato meno interessante, ma non il fine al quale si voleva e si doveva mirare. Io non conosco una cosa pili antipatica, anzi più odiosa, del servizio militare considerato come fine a sè stesso. Figuratevi un uomo il quale ha sopportato, sbuffando, ([(laiche anno di collegio, e finalmente ha cominciato a respirare l'aria della libertà, a godere le bellezze del mondo, a sentirsi [ladrone della propria volontà, arbitro della propria vita — figuratevi quell'uomo miagolato in abiti non fatti per lui. coi piedi imprigionati dentro certe scarpe che prima non ha forse mai imitate, e costretto ad istupidirsi tutta la giornata ripetendo cento volte lo stesso movimento, gridando a perdifiato mille volte le stesse parole... Quell'uomo ha la sensazione chiarissima di essere diventato imbecille. E per questo talvolta i più intelligenti, quelli abituati ad un' esistenza più comoda, e meno costretti ad obbedire sempre, sono odoro che si adattano più facilmente alla vita automatica e terribilmente monotona che li inchioda per ore ed ore sul campo militare ad esercitare il saluto o il passo cadenzato... Comunque, (juesto primo periodo è il più penoso, il più uggioso, della vita militare, quello clic si potrebbe dire della costrizione. Più tardi, a poco a [loco, ci si rende ragione di mille cose che sul primo momento non si potevano tollerare; si comprende la necessità della severa disciplina. si giustifica quel rigore del comando che non vuole discussione, e si ammette l'autorità me.ontras'iita del grado; è il secondo periodo, quello che si può definire dell'adattamento. In fine, chi ha potuto [lassare le prime settimane senza farsi punire ogni momento, senza farsi troppo notare dai superiori, riesce a trovare una vera ELEMENTI DI CIVICA r,4 gioia in quella vita di movimento, di attività continua e di continuo cambiamento: ed allora osserva, studia, impara mille cose: e lascia da un canto le preoccupazioni perchè si espanda il buon umore, perchè l'animo si riposi in quell'attività che interessa -quasi unicamente il corpo. Questo felice periodo, al (piale tutti possono facilmente arrivare con un po’ di buona volontà, lo potremo chiamare il periodo dell'abitudine. Naturalmente non è troppo facile abituarsi a sopportare una.marcia faticosa, a dormire sulla paglia, a star qualche ora sotto la pioggia o nella neve, a passare una notte all’aperto, in montagna, o a rimanere un quarto d'ora immobili (piando un superiore passa in rivista il battaglione; tutto ciò non è troppo difficile se ogni giorno si riceve, press’a poco all’ora fissata, il pane, la minestra, la carne, se si può dormire tranquilli sia pur sulla paglia, se è possibile mandare sovente una cartolina a casa e ricevere notizia dei propri cari. Che sono le fatiche, i disagi, il freddo, il sonno, la fame, che sono i peggiori momenti che noi abbiamo passato in quindici o venti mesi di servizio, — in confronto di ciò che hanno dovuto sopportare i soldati i (piali hanno trascorso anche poche settimane nelle trincee fangose, sotto la pioggia incessante, nei rigidi inverni delle Alpi, e sfiniti da una lunga interminabile attesa, o assordati da un urlar furibondo di armi da fuoco, accecati dal fumo, dalla terra che rimbalza intorno sotto un diluvio di proiettili e di schegge, sbalorditi, trascinati da un impeto selvaggio all'assalto; essi, uomini, contro altri uomini che non conoscono, che non hanno ragione di odiare? Forse non pensavano a ciò i nostri compagni che si lamentavano sempre, clic non erano contenti di nulla, che sopportavano il servizio come una condanna. Una terribile condanna, perchè la prima volta non si sapeva (piando si sarebbe tornati, e le giornate non passavano mai! Pure, anche quelli si sono abituati. Soni entrati in servizio una seconda volta rassegnati: una terza volta (piasi contenti; sono passati attraverso (pici periodi dei quali ho parlato poco fa. ritrovando a stento un equilibrio, una ragione di vita: ma infine sono diventati buoni soldati, perchè hanno compreso che non un capriccio li teneva lontani dalle loro case o dal loro lavoro, ma una necessità impellente e grave. Tutti hanno sentito, più o meno chiaramente quanto fosse diverso il servizio che ora erano chiamati a fare, da quello degli anni di pace; hanno imparato ad obbedire senza fatica, a sopportare i disagi senza brontolare, a tener in ordine le loro cose senza pena. (A. U. Tarabori). INDICE PARTE FR1MA NOZIONI GENERALI Cap. I .. Le Società umane. pag 5 » II .. La Nazione — Lo Stato . » 6 » III . Il Diritto — La Legge . » 8 n IV . II Governo: § 1. I poteri dello Stato ...t. » 9 § 2 Le forme di Governo ... » 10 » V . I Diritti Politici. » 12 » VI . I Diritti Civili . » 14 » VII. I Doveri . » 15 » Vili La Patria . » 17 PARTE SECONDA IL TICINO Le nostre Istituzioni e le nostre Autorità. Gap. I .. Riassunto di Storia Ticinese. pag. 18 » II .. II Comune . » 24 » III . Il Patriziato — La Parrocchia. » 29 » IV. 11 Circolo — Il Distretto . » 32 » V. Il Cantone: § 1. La Repubblica del Ticino » 33 § 2.'II Potere Legislativo _ » 34 § 3. Il Potere Esecutivo. » 37 § 4. II Potere Giudiziario _ » 39 PARTE TERZA ■LA SVIZZERA „. Le Autorità Federali. Cap. I .La formazione della Confederazione . pag. 43 » II.. Il Potere Legislativo. » 46 » III . Il Potere Esecutivo . » 47 » IV . Il Potere Giudiziario. » 49 » V . L'Esercito. » 50 Dello stesso autore NOTE DI STORIA LOCARNESE E TICINESE fr. 0,50 per le scuole e per il popolo LE COSTITUZIONI DEL TICINO nel primo secolo della Repubblica (1803-1903) fr. 0,75 MANUALE ILLUSTRATO DI STORIA SVIZZERA per le scuole elementari (grado superiore) della Svizzera Italiana, volume 1° fr. 1,80 volume 2° fr. 1,50 IL COMMERCIANTE SVIZZERO — Elementi di diritto commerciale e di economia politica fr. 1,— LA.TERZA COSTITUENTE — Note storiche - Problemi attuali fr. 1,50 LE COSTITUZIONI DELLA SVIZZERA E DEL TICINO — Note di storia e di civica per le scuole e per il popolo ir- 1.50 Presso il Deposito Scolastico della Libreria ALFREDO ARNOLD Lugano Prezzo del presente voi. Fr. 1.5u