coadiuvare i Paiochi , o quellisono fondati, o altri nelle Ghie.î Vescovi più opportuno di tras-
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necessario per ottener la bramata Riforma , che V. A.R. in aumento della medesima Legge comandasse es-pressamente .
I. Che ciascheduno dei Benefizi semplici , ed an-che dei Residenziali , a riserva dei Canonicati delleCattedrali , ai quali non fosse ingiunto per fondazione,debba avere il peso dinel Territorio dei qualise dei quali credessero :ferirli .
II. Che qualunque di questi Benefizj , tanto sem-plici che residenziali debba esser ridotto a congrua col-la riunione di più insieme, riservati ì diritti ai Patroni,i quali non possano opporsi a tali riunioni , rilasciandoin libertà loro di rinunziarli con quei patti , e condi-zioni da proporsi ai Vescovi , ed a V. A. R. tantoper il bene della Chiesa , quanto per i diritti che vihanno i Patroni , pesta necessaria approvazione , nelqual caso potrebbero seguitarsi le regole dette di sopra.
III. Che i Vescovi determinino quanti dei Bene-fizi Rensidenziali di ciaseheduna Chiesa siano necessari,ed opportuni per il servizio del popolo , e per il de-coro della Chiesa medesima, e tutti gli altri si debbantrasferire a qualunque nuova Chiesa Parrocchiale , oimpinguarne delle più povere salvo sempre i diritti deiPatroni , o erigervi delle Cappellani Curate .
IV. Che tutti i suddetti Benefizi ridotti a congruasiano incompatibili con altri, nè si postino mai offiziarep^ - mezzo d’ altri se non per cause giuste, come distudi ed altro , con licenza ed approvazione del Paroc.orespettivo , e del Vescovo .
V. Che tutti questi Benefiziati stipendino totalmentedal Capo , o dal Curato della Chiesa tanto per la suaGondatta , « per li studi , celebrar la Messa ali' oreprescritte a comodo del popolo , confessare , assisterei malati e moribondi, istruire il popolo , spiegare ilVangelo , dovendosi questo nelle Chiese di molto con-corso , e dove oltre la Messa Parrocchiale la mattinaa buon ora, vi è anche sul tardi la Cantata , fare ed*31 -uà. ed ali' altra . quanto o >ni altra funzie-