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Parte II.
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« due Messe di più nei giorni di Feda , ohe in pas-sato si celebravano a comodo del popolo con le ele-mosine ricavate dal prodotto- delle dette questue , cor!per ovviare ai lamenti dei popoli , e provvedete alcomodo degli Individui delle Famiglie, di campagnapotrebbero tassarsi tali Messe Festive, ove lo richiedeil bisogno , alla ragione della elemosina di lire due,con ricavare l’importare dagli aumenti , o dalla, ri-duzione di alcune Messe del giorni. Feriali- , o dalquantitativo» che importavano le distribuzioni di alcuneMesse cantate » che si trovano, prescritte in alcuni Le.gati in giorni feriali .

XV. Per togliete gì’ infiniti abusi , che possonoemergere nelP Ordine Ecclesiastico con permettere. lapluralità dei Benefizi , basta tener, ferma la disposizio-ne del Concilio di Trento che dietro alle Ordina-zioni degli antichi Canoni, proibisce indistintamente ilritenere più di un. Benefizio ancorché semplice di qua*tunque titolo » e qualità- ; e permette di poter conte,guire un secondo Benefizio., solo nel caso, » che ilprimo non sia sufficiente a!!' onesto campamento, deiBenefiziato , e con l'esp resisi condizione , che tanto ilprimo, che il secondo Benefizio non. esigano, una resi»denza personale» essendo, onninamente vietato il- riteneredue Benefizi Residenziali..

Essendo stata, più-, volte- in. Roma. ventilata là con-troversia avanti la Congregazione del Concilio , sein tale Disposizione Conciliare si* la pluralità dei Le.nefizj siano compresi anche i Benefizi di PatronatoLaico, è stata sempre- uniformemente, deciso , che visono compresi.

Ciò che si, contiene nel presente Articolo rispet-to ai Benefizi di- Patronato, pubblico , e di LiberaCollazione non, ha luogo nella Diocesi di Pescia , ovetali Benefizi sono uniti alle Cure, c neppure ha luogola riduzione, delle* Uffiziature » e Legati di Messe a tantiBenefizi Residenziali perché appena- queste servirannoper ottenere una. seconda , o terza Messa di piùCure secondo il respettivo bisogno , come si è accen-nato , e rilevato, di sopra al §. XIV.

XVI.