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Tomo primo.
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sioni è a dirsi alcun che rispetto all’ in-corporamento per arte agl’ immobili.

Qualunque costruzione cede a fa-vore del proprietario del suolo in cuivenne eretta. Questo assioma antico siestende a qualunque siasi costruzione opiantamento ; §§. 4 1 7 e se g- 4 20 del C.A., e gli articoli 552 e seg. del C. N.

§. 17 . Quindi l’autore di un edi-ficio eretto sul proprio fondo con ma-teriali altrui, ne rimane bensì proprie-tario, ma deve pagare al danneggiatoil prezzo comune de'' materiali , qua-lora gli abbia acquistati da chi non neera il padrone per un innocente erroreo all’asta pubblica, o da persona aventequel genere di commercio, o a titolooneroso da alcuno, a cui dallo stessopadrone sieno stati affidati : §. 4 1 7C. A. Se l’edificatore si appropria inmala fede gli altrui materiali, pagheràquesti al sommo prezzo, e rifarà qua-lunque altro danno : ivi C. A., edart. 554 C. N. Quando alcuno al con-trario fabbrichi coi materiali propri sulfondo altrui, inconsapevole il proprie-tario o contro sua voglia, 1’ edifizioappartiene allo stesso proprietario delfondo. Se fabbricò in buona fede avràdiritto alla rimborsazione delle spesenecessarie ed utili ; se in mala fede èequiperato a chi senza mandato ammi-nistra le cose altrui: §. 418 C. A. Lostesso Codice poi ai §§. io35, xo36 eseg. assoggetta a tutte le conseguenzecolui che senza convenzione espressa otacita s’immischi negli affari altrui ; semirò ad allontanare un danno immi-nente, gli si rendono tutte le spese in-contrate quantunque l’opera sia rimastasenza effetto : similmente se amministròa prevalente manifesto vantaggio delterzo, questi dee rimborsarlo dello spe-so. Vedasi ijioltre su di ciò il CodiceFraucese al tit. dei quasi-eontralti, ar-ticolo 1 3 7 1 e seg.

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Piantagioni e costruzioni.

§. 18 . Nel caso del §. 4 1 8 del Cod.Aust., il Francese all’art. 555, ordinache allorquando le piantagioni, costru-zioni, ed opere sono fatte da un terzoe con suoi «laterali, il proprietario delterreno ha diritto o di ritenerle rim-borsando il valore dei materiali e dellavorìo, o di costringere chi le fece alevarle senz’alcun compensamento, pur-ché l’edificatore non sia un terzo cheabbia sofferta evizione : poiché essendole costruzioni fatte da un terzo che fudispossessato, e che, attesa la sua buonafede, non sia stato condannato alla re-stituzione dei frutti, il proprietario delfondo avrà la scelta soltanto o di rim-borsare le spese fatte, o di pagare unasomma eguale a quella dell’aumentatovalore del fondo anzidetto, r- II Jus Au-striaco, al citato §. 41 8 ,dichiara inoltre,che il proprietario del fondo , il qualesendo consapevole della costruzionedelVedifizio non l’abbia tosto interdet-ta., non può esigere che il prezzo co-mune del fondo : la legge lo obbligaquindi a cedere il fondo che porta lafabbrica. Il Diritto Francese non ha unadisposizione simile ; regge perciò anchenella posta ipotesi il principio dell’arti-colo 552, che chi ha la proprietà delsuolo ha pure la proprietà di ciò cheesiste tanto superiormente che inferior-mente . II Diritto Austriaco poi tienequesta stessa massima del Francese nelcaso che siasi innalzato un edifizio sul-V altrui fondo e con materiali altrui :se ne accresce anche in questo casola proprietà al proprietario del fon-do : §. 4 1 9 C. A.

§. 19 . Allorché tratta d’incorpo-razioni ad immobili il Codice Francesene accomuna le prescrizioni alle operee piantagioni d’ogni sorta ; art. 5 o 2 ,

555, 554, 555, C. N : e l’art. 4 2 ° delC. C. A. U. fa altrettanto pei casi nei