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Tomo vigesimoquinto. [Parte I.]
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Nei contratti regolari, 1’ effetto ri-messo all’agente cambista per essere ven-duto, è 1’ oggetto della negoziazione, edegli lo vende ad un compratore. La som-ma imborsata con una vendita, egli laritiene sino al momento in cui 1’ opera-zione col venditore è consumata,ed allorala paga ; in tal modo, durante il corsodella operazione, nè la parte che esborsòl’effetto od i fondi, nè i creditori di essa,in caso di fallimento possono ritrarli dal-le mani dell’ agente cambista. Dal mo-mento del contratto, l’effetto venduto di-venne proprietà dell’acquirente, e i fondirimessi sono obbligati all’ esecuzione delcontratto medesimo.

Il •Codice mercantile del cessatoRegno italico inibisce a qualunque agentecambista o sensale, sotto qualunque pre-testo, di fare operazioni di commercio odi banca per proprio conto : egli nonpuò avere interesse direttamente o indi-rettamente, nè col proprio nome, nè colnome altrui, in nessuna intrapresa com-merciale. Ma questa saggissima inibizio-ne torna troppo spesso senza effetto :diffatti nessuna al mondo è men rispettatadi questa !

Non avvi alcuna altra causa mag-giore di questa inibizione, di tutti gli abusiche si commettono oggigiorno alla borsa.Chi non sa oggidì quanto sieno pochiquegli agenti di cambio che non sianopiuttosto una casa di commercio con as-sociati di ogni specie ? Chi non sa chenelle grandi capitali le relazioni di moltialtri personaggi coi commercianti di fondipubblici, e una notizia venuta da buonasorgente influiscono pur troppo esse solesull’aumento o sulla diminuzione di questifondi ? Chi non si ricorda del deficit Jles-sner,e della complicità, rimasta impunita,degli interpositori officiali, vogliamo diredei giocatori patentati alla borsa?

Si risponde che le specolazioni sonoloro inibite, e noi lo sappiamo; ma sappia-

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mo anche, dice il celebre Blanqui seniore,quali sopo i profitti della violazione diquesto articolo di legge : e senza quiviesporli minutamente, ci limiteremo aindicare i casi generali di responsabilità.Questa responsabilità è obbligata allorchéun agente cambista incaricato di vendereun effetto ad un prezzo dato, lo vendead un prezzo inferiore ; egli è tenuto diindennizzare il suo cliente della differen-za. In caso, di falso atto di trasporto,l’agente cambista è responsabile verso laparte lesa ; esso è obbligato di rimettereal proprietario danneggiato una renditadella stessa natura, dello stesso valore,oppure il suo valore al corso del falsotrasporto, con risarcimento dei danni albisogno. L’ agente cambista che negoziaeffetti di commercio, è egualmente re-sponsabile dell’ ultima sottoscrizione ap-posta sugli effetti negoziati. La responsa-bilità si estende a lutti i beni dell’ agentecambista e in prima alla sua malleveria.Dicesi generalmente fait de charge qua-lunque circostanza che trae secco una re-sponsabilità legale ed in conseguenza unprivilegio di risarcimento : non è semprefacile distinguere questi jait de chargedai crediti semplici propriamente delti.

La compagnia degli agenti cambistiè in Francia sopravvegliata rispetto allediscipline, da una camera sindacale giàstabilita fin dal 1714 . Questa camera ècomposta da un sindaco e da sei aggiuntieletti ogni anno in assemblea generale,colla maggiorità assoluta dei suffragi erieleggibili. Le sue attribuzioni si esten-dono sopra le relazioni della campagnacoi terzi e sopra quelle dei differentimembri tra loro. La camera sindacalestabilisce il corso legale medio degli ef-fetti pubblici, ed è incaricata di denun-ziare all’autorità i terzi stranieri, convintidi traffico illecito di fondi o di effetti ana-loghi ; essa ha inoltre il diritto di ricono-scere a qualunque momento, lo stato dei