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Di varie Società e instituzioni di beneficenza in Londra
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Articolo XI. 271

sieno. Al combattere degli animali fra il tirodellarco e del fucile, gli esercizi ginnastici, ilteatro diurno. In Inghilterra però non sonosiesperimentati simili rimedi ; ma è sorto ivi unuomo che si è creato, per così dire, il protet-tore degli animali, ed ha invocato in loro sus-sidio la legislatura. Il signor Martin membrodel parlamento propose nel 1823 alla cameradei comuni una legge che punisse quelli chevolontariamente maltrattano gli animali. A ciòalcuni si opposero, parendo loro che fosse undegradare la legislatura il farle far leggi per pro-teggere gli animali, e che questi avessero ad es-ser posti sotto la salvaguardia dei costumi e dellapubblica opinione; altri mostraronsi favorevoli,sia per sentimento di compassione verso gli animali,sia pel bene stesso degli uomini, E il parere diquesti ultimi prevalse, poiché fu fatta una leggeche punisce con ammenda non minore di ioscellini maggiore di 5 lire, o con prigionianon maggiore di tre mesi chiunque batte cru-delmente o maltratta cavalli, muli, asini, buoi,vacche, pecore o altre bestie di simil natura (1).

Inanimito di fatto trionfo, il signor Martincercò che la protezione delle leggi si estendessesopra altri animali, e propose ripetutamente alparlamento di farne in favore dei cani e degatti edi simili animali domestici, ed altre che proibissero