Articolo XI. 271
sieno. Al combattere degli animali fra sé il tirodell’arco e del fucile, gli esercizi ginnastici, ilteatro diurno. In Inghilterra però non sonosiesperimentati simili rimedi ; ma è sorto ivi unuomo che si è creato, per così dire, il protet-tore degli animali, ed ha invocato in loro sus-sidio la legislatura. Il signor Martin membrodel parlamento propose nel 1823 alla cameradei comuni una legge che punisse quelli chevolontariamente maltrattano gli animali. A ciòalcuni si opposero, parendo loro che fosse undegradare la legislatura il farle far leggi per pro-teggere gli animali, e che questi avessero ad es-ser posti sotto la salvaguardia dei costumi e dellapubblica opinione; altri mostraronsi favorevoli,sia per sentimento di compassione verso gli animali,sia pel bene stesso degli uomini, E il parere diquesti ultimi prevalse, poiché fu fatta una leggeche punisce con ammenda non minore di ioscellini nè maggiore di 5 lire, o con prigionianon maggiore di tre mesi chiunque batte cru-delmente o maltratta cavalli, muli, asini, buoi,vacche, pecore o altre bestie di simil natura (1).
Inanimito di sì fatto trionfo, il signor Martincercò che la protezione delle leggi si estendessesopra altri animali, e propose ripetutamente alparlamento di farne in favore dei cani e de’gatti edi simili animali domestici, ed altre che proibissero