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Emendatìonum, et opinionum juris civìlis , colla quale fece cam-biare d’aspetto lo studio della giurisprudenza; al qual effettonon poco giovarono le altre opere da lui composte sopra ma-terie legali. Venne finalmente il Cujazio a dare all’operal’ultima mano, e ripose la romana giurisprudenza in tutta lasua grandezza e maestà.
Nelle medesime tenebre, in cui era sepolto il dritto civile, Diritto ca-
nonico.
giaceva ancor l’ecclesiastico; ma godè esso pure de’ medesi-mi vantaggi, e cominciò parimente a respirare più chiara lu-ce . La critica ed il buon senso, nodriti colla lettura de’buoni libri, e coll’erudizione dell’ecclesiastiche e profane an-tichità , non più potevano appagarsi di quel disordinato am-masso di citazioni, ora inopportune, ora false, che formavail dritto canonico. Il Fleury nelle. Istituzioni del dritto ecclesia-stico (a) dice, che sebben molti danni dall’eresia di Lu-tero derivassero alla chiesa, ne risultò non pertanto un bene,cioè, che si riassunse lo studio delle antichità ecclesiastiche edegli antichi canoni nel lungo obblio sepolti, e sorse un’uti-le riforma della canonica disciplina. Dalla quale riforma nonconsidererò qui i vantaggi, che al miglioramento de’ costumine vennero, solo dirò, che notabile fu il profitto che ne ri-cavò la letteratura. E singolarmente il dritto canonico allorasi cominciò a fare uno studio di critica e di erudizione, men-tre prima era stato soltanto opera di memoria e di scolasti-che sottigliezze. Il decreto di Graziano era il fonte, a cui at-'tingeva la canonica giurisprudenza ; ma quel decreto comec-ché somma lode meritasse all’autore, che nel secolo duode-cimo seppe fornirlo di quella qualunque siasi erudizione, trop-po però faceva sentire i difetti del tempo, in cui era stato
(a) Part. I, cap. I.