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ne somministra molt’altri sicuri ed incontrastabili, a tutti pri-ma di lui sconosciuti5 e gli stessi, che adduce riportati pri-ma dagli altri, gli accerta, gli emenda, e li purga, e li pre-senta puri e sinceri, da poterne far uso con sicurezza senzapericolo di falsità. A dire il vero non avrei voluto vedereda lui adoperate le decretali isidoriane, e qualche altro mo-numento, la cui supposizione non era sfuggita alla sua saga-cità; ma rimettendoci a’ tempi dell’Agostino, quando questafinzione non era conosciuta che da alcuni pochi eruditi, edette decretali venivano ancora quasi universalmente ricevuteper vere, ci sembrerà scusabile quel grand’uomo, che nonardì di privare i suoi lettori di que’ tanto stimati monumen-ti, e loderemo il suo giudizio, che niente dice che non siaa tant’altri più sicuri appoggiato, che possa dispensarci diquesti. Oltre la lode dell’erudizione e della critica rendonopregevolissima quésta fatica dell’Agostino la distribuzione del-le materie, il metodo e l’ordine di tutta l’opera : le ripeti-zioni stesse, che gli venivano riprovate da alcuni, sono dalui difese con tante ragioni , che ancor quando non voglianodirsi necessarie, non se ne può negare almeno l’utilità. Ecertamente i’epitome del vecchio diritto pontificio dell’Ago-stino dovrà dirsi senza contrasto la più ricca , più sicura, epiù utile collezione, che siasi fatta di tale diritto, ed unadell’opere più interessanti e preziose della canonica giurispru-denza. Dove siaci lecito di ricordare con ben meritata lodel’editore Francesco Aduarte, che alla fatica d’ordinare que’libri, a cui non aveva potuto dare Fautore l’ultima mano,aggiunse rillustrazione delle sue erudite, note, che danno beilumi per l’intelligenza non solo di quest’opera, ma di tuttoil diritto canonico. Non men pregevoli, e forse ancora piùUtili dell’epitome sarebbono state le Istituzioni del diritto pota-
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