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scurava le piu picciole cose, che a qualche rischiaramentoservire potessero del diritto canonico, o a qualche ajuto edagevolezza agli studiosi del medesimo. Così diede alla lucele costituzioni provinciali e sinodali di Tarragona, così nonisdegnò d’occuparsi nell’oscura fatica di formare un reperto-rio delle decisioni della ruota romana, così ad ogni sorta dilavori discese, purché giovare potessero allo studio canonico.Professiamo dunque al celebrato Agostino la dovuta ricono-scenza per tanti vantaggi recati al diritto canonico, e ri-guardiamolo come il gran promotore ed illustratore, comeil maestro e l’oracolo dell’ecclesiastica giurisprudenza.
Non era l’Agostino il solo giurisprudente', che dopo ave-re utilmente impiegato il suo studio nel diritto civile siasirivolto ad illustrare il canonico. Che glorioso nome non siPietro e sono acquistato nel diritto civile i due Pittei, ossia Pietro e
Francesco
Kttei. Francesco Pithou? E quanto non hanno giovato eziandio all’ecclesiastico? Oltre l’edizione di Graziano di nuove correzio-ni purgata fatta da tutt’e due, oltre l’opere didascaliche equasi scolastiche su materie canoniche dateci da Francesco,non ha egli messa fuori la critica edizione dell’antico codicede’ canoni della chiesa romana ? Era stato bensì questo findal 1525 pubblicato in Magonza da Giovanni Wendelstino ;ma rozzo ancor ed informe non poteva contentare il gustodegli eruditi canonisti in tempi più illuminati. Francesco Pit-ico l’esaminò colla dovuta critica, lo confrontò con moltiantichi manoscritti, ne ricavò molte varianti lezioni, Io re-stituì alla genuina verità, e l’illustrò colle sue note. Primanon si vedevano che i canoni degli apostoli e de’ concilj, ei decreti de’ papi, Pìtteo vi unì anche il breviario di Ful-genzio Ferrando, e quello di Cresconio, e vi aggiunse al-tresì l’epistola di Dionisio Esiguo coH’indice de’ canoni della