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Volume secondo.
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139
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CAPITOLO OTTAVO, §. I., TITOLO VII. i3g

4. 0 Le cause della Banca non saranno poste aruolo ; esse avranno il corso dal momento che saràpresentato il titolo al giudice o al tribunale sottola cui giurisdizione il debitore ha il suo domicilio.

5 . ° La sentenza del giudice è appellabile alsolo tribunale di Provincia , e la sentenza resadal tribunale di prima istanza è appellabile alla solaCorte di appello.

6. ° Tutte le spese , tutt’ i danni che la Bancasoffrirà per la morosità de’debitori anderanno a caricode’ medesimi.

TITOLO VII.

Delle Casse della Banca.

1.® La Banca avrà due Casse , una detta centralee T altra di depositi.

2. 0 La Cassa centrale è quella in cui si fanno iversamenti delle somme del Prestito , delle Azioni ,e dei rimborsi, e dall’ altra parte tutti gli esiti.

3 .° La Cassa centrale è composta della Cassagiornaliera , della Cassa ausdliaria e della Cassa di

riserva.

4. 0 La Cassa giornaliera contiene le specie e gliEffetti di Banca necessarii al servizio corrente.

Azioni civili : 1’esecuzione delle sue Azioni dovrà esser la più rapida.Ecco uno de’ punti ne’ quali la Legislazione si lega al sistema del Credito.