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Volume secondo.
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153
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CAPITOLO OTTAVO, §. Ili, TITOLO III E IV.

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TITOLO III.

Del Segretario generale . 1

i.° Il Segretario generale sarà presente alle de-liberazioni del Consiglio, ma non vi avrà voto.

a.° Esso è incaricato di tenere un registro delledeliberazioni del Consiglio , e delle sue determinazioni.

3.° Le deliberazioni del Consiglio resteranno alsegretariato sino alla loro esecuzione *, dopo quest’epocapasseranno all’ archivio.

4-° II Segretario generale, nel passare all’archiviole deliberazioni enunciate nell’ articolo precedente, neriscuoterà dall’ archivario il ricevo che avrà cura diconservare nel segretariato.

5.° Sarà in arbitro del Consiglio di far esaminareda un Comitato scelto ad hoc le proposizioni delDirettore, e di deliberarne in seguito di rapporto.

TITOLO IV.

Del Direttore della Banca.

1. ° Il Direttore della Banca è il Presidente delConsiglio, ed incaricato della sua polizia.

2 . ° Il Direttore ha il dritto di convocare insedute straordinarie il Consiglio, ogni volta che locrederà necessario.

3. ° Il Direttore presenta al Consiglio gli oggetti

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