CAPITOLO OTTAVO, $. V, TITOLO I.
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TITOLO II.
Del Soldo del Commissario del Re.
1. ° Il soldo del Commissario del Re sarà asse-gnato da S. E. il Luogotenente generale.
2. ° Questi non avendo che la sola responsabilitàmorale, non dovrà avere che un soldo proporzionatoalla qualità delle sue funzioni.
titolo ih.
Dei Soldi degli altri Impiegati della Banca.
i.° 1 soldi del Segretario generale, dei Capi diBarò , e de’ loro subalterni saranno proposti dal Con-siglio amministrativo, ed approvati da S. E. il Luo-gotenente generale.
§. V. Leggi Politiche , Premiì e Pene.,TITOLO PRIMO.
De’ Fremii.
i.° Gl’impiegati che faranno depravagli straor-dinarii avranno dritto ad un’ indennità.
2. 0 Quest’indennità sarà proposta dal Direttore,e determinata a pluralità di voti dal Consiglio am-ministrativo.
vol. li.
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