Band 
Volume secondo.
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161
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CAPITOLO OTTAVO, $. V, TITOLO I.

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TITOLO II.

Del Soldo del Commissario del Re.

1. ° Il soldo del Commissario del Re sarà asse-gnato da S. E. il Luogotenente generale.

2. ° Questi non avendo che la sola responsabilitàmorale, non dovrà avere che un soldo proporzionatoalla qualità delle sue funzioni.

titolo ih.

Dei Soldi degli altri Impiegati della Banca.

i.° 1 soldi del Segretario generale, dei Capi diBarò , e de’ loro subalterni saranno proposti dal Con-siglio amministrativo, ed approvati da S. E. il Luo-gotenente generale.

§. V. Leggi Politiche , Premiì e Pene.,TITOLO PRIMO.

De’ Fremii.

i.° Gl’impiegati che faranno depravagli straor-dinarii avranno dritto ad un’ indennità.

2. 0 Quest’indennità sarà proposta dal Direttore,e determinata a pluralità di voti dal Consiglio am-ministrativo.

vol. li.

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