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Volume secondo.
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372
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072 APPENDICE PRIMA,

perdita legale di ogni altro dritto, e di ogni altraproprietà, il Montista potrebbe disporne con vendita,donazione, pennuta, cessione, o per qualunque altrotitolo, sia con cedola scritta e sottoscritta di propriamano, sia in altro modo , a suo totale piacimento.Egli è del pari autorizzato a farne legato a’ propriifigli, benché nati da coito condannato con qualsiasidonna , fosse pur moniale ; e vi si dice che un taldritto potesse passar liberamente non solo negl’ inca-paci, ma ben anche da incapace ad incapace, senzaaver bisogno di licenza, con ferma autorità del RomanoPontefice, potendone disporre in tutto o in parte, afavor di tino o di molti, a pieno suo arbitrio. E quandouna tale disposizione mancasse, nella Bolla è ordinatoche succederanno ab intestato i figli 0 altri eredi delMontista, e questi mancando, come purei consanguineidi secondo grado, la successione vi resterebbe apertaai figli illegittimi avuti da qualunque coito condan-nato (1).

Inoltre vi è stabilito , che i contribuenti allaformazione ed all’ incremento del Monte avessero ildritto di costituirsi in Collegio, e di formar leggi e^statuti, relativi all’ ordine e alla prosperità del Monte,e dopo averli fatti, di abrogarli, derogarli, modifi-

(1) Qui non solo si deroga al dritto comune, ma ben ancheal dritto canonico. Si accorda una sanatoria di una possanzae di un’ estensione immensa. L’autorità Politica e P autoritàEcclesiastica marciano perfettamente d’accordo, e solo da que-st’ armonia potevano sorgere privilegi di tanta importanza.