appendice prima.
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quali le hanno e le competono contra le medesime Congre-gazioni, e contra qualsivoglia altro , che in qualunque modofosse obbligato per detti Censi a favore di detto Monte, e diquelli che compreranno ì Luoghi di esso, e che in qualunquetempo li possederanno , e quando passato il termine dellanotificatione ed intimatione da farseli, come sopra, ricu-sassero di ricevere la detta sorte e fruiti, vogliamo chepassato il detto termine si debba depositare il danaro perconto loro netti Monti di Pietà di quelli Luoghi , dove sidovranno estinguere i detti Censi a loro rischio , pericolo , efortuna, ed a tutte le loro spese, e che non li corri più alcunfrutto , e le quietanze e cessioni di ragioni come sopra V abbianoper fatte , e le ragioni precedute e trasferite a favore delMonte, e Montisti sudetti, e con tutto ciò, ogni volta chevorranno riscuotere il danaro siino obbligati per maggiorcautela di fare la detta quietanza e cessione di ragioni , dimaniera però che a favore del Monte e de’ Montisti leCongregationi non restino obbligate nè a dare , nè a rinnovarele cedole Bancarie o sicurtà, che trovassero promesso .
E per la sicurtà de’Montisti è di poi ordinato che i fruttisi pagassero in Roma dalle Congregazioni ammesse, interamentee senza alcuna diminuzione, liberi, e franchi da tutti e singolipesi imposti, e da imporsi per li bisogni anche pubblici, etiamper difesa della S. Fede Cattolica , e dello Stato Ecclesiastico,e per qualsivoglia altra causa quanto si sia necessaria , cheil pagamento si dovesse fare per bimestre anticipatamente inRoma dal Banco del depositario, che sarà di questo Monte-Perlochè tutte le Congregazioni ammesse dovessero obbligarsinella più ampia forma della Camera Apostolica, e con giu-ramento, tanto per il pagamento de 1 frutti da farsi in manodel depositario di detto Monte, come sopra, quanto per ognie qualunque evittione, così generale come particolare. ... edroL, ii. 49