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[Volume primo. Parte primo. Parte prima.]
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G'ongregazione provinciale che ne sceglietre, i quali poi sono da essa presentatialla Congregazione centrale, che puö pre-ferire l’uno all’altro, o in caso diverso, ilprinio in terna si ritiene l’eletto, che deb-b’essere definitivamente approvato dall’ I.R. Governo della Lombardia . II loro uf-ficio e gratuito.

Da ambe Ie Congregazioni sono esclusili ecclesiastici, i regi funzionari, i fun-zionari iminicipali finche durano in uffi-cio, gl’ interdetti per prodigalitä, quelliche furono incriminati di qualche delittoe non sortirono innocenti, li oberati, equelli che professano una religione nonriconosciuta o non tollerata nel regno.Inoltre il sovrano si e riservato il dirittodi escluder tutti quelli che non crede po-ter meritare la sua confidenza. I deputatialla Congregazione centrale non possonodimettersi senza licenza del sovrano ; maper li altri basta 1’ approvazione del Go-verno.

Alla Congregazione centrale spetta ilriparto e l’esazione delle irnposte cosi or-dinarie che straordinarie comandate dalsovrano; il riparto delle prestazioni e delservizio militare; l’ispezione sulle renditee spese de’ comuni, e il riparto di quelleche toccano ai comuni, alle provincie, odal Governo; 1’ispezione degli oggetti re-lativi a ponti, aque e strade che non spet-tino immediatamente allo Stato, la so-praveglianza ed amministrazione generaledi tutti gl’istituti di beneficenza: e final-inente e incaricata di csprimere i bisognie i desideri della popolazione in tutto ciöche puö essere utile e conveniente.

. Le Congregazioni provinciali hanno in-circa le stesse attribuzioni, ma ristrettenel circolo della rispettiva provincia: conquesta differenza eziandio che la Congre-gazione centrale ha un voto consultivosullo stabilimento o la modificazione dispese od imposte non ancora sistemate,laddove l’azione delle provinciali e circo-scritta a quel solo che e giä stato san-zionato. Possono bensi far rimostranze,che devono diiigere alla Congregazionecentrale; ma questa dal canto suo puö oammetterle o rigettarle e non dar loroaltro corso, secondo che le crede bene omal fondate. E del resto non e fra gliattributi delle Congregazioni sia centrale,siano provinciali la facoltä di emanar leggio di stabilire imposte.

La Congregazione centrale ö presiedutadal governatore della Lombardia , che ein pari tempo presidente dell’I, R, Go-

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verno; e le provinciali dal delegato chegoverna la provincia: o in mancanza diquesti, da chi ne fa le veci. Il presidentedetermina le sedute, dirige le operazioni,e distribuisce i lavori. Li oggetti sono di-scussi in seduta e decisi a pluralitä divoti. Se questi sono pari, quello del pre-sidente determina la preponderanza, LeCongregazioni provinciali comunicano colgoverno pel mezzo della centrale, e leoperazioni di quest’ultima debbono essereconfermate dallo stesso Governo: o incaso di divergenza e libero il ricorso alSovrano.

L’ amministrazione politica e affidata adun Consiglio di Governo, composto delGovernatore che n’ e il presidente , diun vice-presidente e di 40 consiglieri. Ogniconsigliere ha il suo dicastero a parte,

Cooperano col Governo, ciascuno perla parte che lo riguarda, ma sotto ladipendenza di lui,

1. ° La Congregazione centrale colle su-balterne Congregazioni provinciali giä no-minale di sopra.

2. ° La Direzione generale di Polizia, acui spetta tutto ciö che riguarda la quiete,la sicurezza e il buon ordine publico: daessa dipendono i commissari superiori deicircondari di Polizia cosi nella eittä ca-pitale come nelle provincie, Ha una forzaarmata a speciule sua disposizione, ed ösuhordinato alla medesinia il corpo de’Pompieri della eittä di Milano , abbenchedel resto sia mantenuto dal munieipio.

3. ü L’Uflicio centrale provvisorio di cen-sura pei libri e stampe. Ogni eittä capo-luogo di provincia ha un revisore, abilitatoad esaminare e permettere la stampa di tut-te le produzioni letterarie che non oltre-passino i fogli 3. Per quelli di maggior inoleconvien rieorrere alla Censura centrale.Vi sono perciö diversi censori, a ciascunode’ quali sono delegate speciali materie.Cosi la Censura de’libri che si stampanoin paese, come la revisione di quelli cheprovengono dall’estero, e gratuita, essendoi censori e revisori stipendiati dal Go-verno. I libri proveniend dall’estero sog-giaciono alla distinzione in 4 classi: cioöadmittitur , transeat , erga schedam, e dam-natur. De’ primi e libera l’introduzione,la vendita e la ristampa; lo stesso e de’secondi, ma sotto alcune cautele, Si con-siderano come proibiti quelli della terzaclasse; ma i privati possono ottenerli,chiedendone licenza al Governo. Assolu-tamente vietati sono li Ultimi, ne i pri-vati possono ottenerli se non previo ri-