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[Volume primo. Parte seconda.]
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gli aljitanti della cillä, delle isole c dellalerrafcrina sono non lievi cagioni di di-sordini c daimi alla laguna di Venezia .Per tacerc dellc' sozzure, die inevitabil-mente e di conlmuo scendono ad imbrat-tare il fondo dei canali interni e prossi-mi alle ahilazioni, donde si spargono, peretfetto dolle correnti, ncgli allri canali esulle melme, acceniiereino all’ alniso digdlare ne’ canali o nelle lnaremme, fran-tmni, spazzalure od al(ri oggetli d’ in-gombro; di ridurre e coltivare le terre]iosle snl inargine della laguna, laseiandocaderne terra, sassi e sterpi; d’ inlerrareper cupidigia le marennne, alzare arginie fabbricati, ostender le valli, d’intrapren-dere insomma operazioni arbitrarie dondepossono derivar guasti e dannose conse-guenze. Lunga cosa riescirebbe anclie ilsolo enumerare tutte le deliberazioni chein si liingo periodo di teinpo furono ri-volle, quali a prevenire gli accennati in-convenienti, quali a scemarli o a porviriparo. Noi ci liinilcremo per lanto a farmenzione del Regolamento pubblicalo indicembre del 1841. Ollrecehe esso coor-dina e riunisce le molleplicidisposizioni ediscipline ernannte sin da’piii remoti tem-]ii, le pone anclie in armonia con la vi-genle legislazione. Dividesi in quattrose-zioni. Xella prima si tratla dei lavoriabusivi, die tendono a seeniare l’ainpiezzao la profondila del bacino, o fare ostacoloal corso delle aequo; e qui vien proibitodi costruire nnovi argini entro la con-terininazione della laguna; di erigere tra-verse o pescaje nei canali; di eseguireinlerrinienli in alcun sito; d’introdurreiniove acque dolci entro il bacino, dallaterraferma, ecc.; e si preserive a lulli ipossessori di qualsivoglia terreno eleva-to, posto entro o in inargine alla lagu-na, di tenerlo circondalo con muri, al-1’ uopo d impedire lo scoscendimento dellespunde.

INella seconda sezione si conlengono lediscipline ri volle ad impedire gl’interri-menli : \i si proibisee quindi di gettareo lasciar cadere ne’canali materie diqtialunque specie, fissando alcuili luoghicircoscritli per deposito delle materie discavo e di ritinile, chianiaii pubbliche sac-che, le quali, riempiute, vengono da al-tre Surrogate ; vi si proibisee di eseguireil disfarimento delle navi private fuoridegli appositi cantieri, o squeri j d’ im-prendere infine qnalsiasi operazione, don-de possa derivare an ingombro al fondode’canali o presso le live.

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La terza parle, occupandosi de’terrenicompresi nel ricinto della laguna, proi-bisce il dissodamenlo di quelli che nonapiiartengono alle isole abitate c circon-vallate, od ai lilorali, cotne pure le pian-tagioni di qualunque specie ; vieta il pa-scolo sulle scarpe degli argini di conter-minazione e sulle barene, motte ed allrisili elevati; determina le discipline peril caric.o e discarico delle zavorre, ecc.

La quarta, (inalmcnte, si occupa del-l’esercizio della pesca, tanto nel campolibero della laguna e ne’suoi canali, eo-me nelle apposite valli: e pero prescrivel’esatta delerminazione dei conlini dellevalli da pesca, le norme per eseguirneilchiudimento, e i modi e tempi opporlu-ni; le condizioni relative al possesso dellevalli e all’esercizio della pesca (dappoi-che, originariamente, i baeiiii della la-guna appartengono allo Stato, come fondopubblieo) ; proibisee poi la pesca dei cro-stacei in vicinanza alle scogliere, muraz-zi, dighe e speroni, e determina variealtre discipline e formalita. Il regolamentoe indi compiuto con determinare le penee la procedura.

Un allro regolamento, emanatonel 1840,(issa alcune norme sull’ancoraggio, or-meggio e stazioni, cosi dei bastimenti,come delle barche minori negli adatti ca-nali della citta.

Macistkato alle acqle. — Lin dai pri-mi tempi della repubblica, il buon siste-ma delle pubbliche acque impegnava l’an-torita dei dogi; modificata la quäle nel XUsccolo, fu tale argomento trattalo dal cosidello magislrato proprio, e dalla magi-stralura del pioeetjo , istiliiila dappoi. Nelsecolo XIV, tulto ciö che si ril'eriva allalaguna, ai lidi, ai porti ed ai liumi, ve-niva delinito dal consiglio dei X, e tal-volla dal Senato , pre\ia perö la tccnicadiscussione affidata ad alcuni collegj prov-visionali, che chiamavansi savj sopra lalaguna o provveditori alle acque. In se-guito, per i cresciuti disordini, crebbea modo l'importanza del soggetto, che sitrovo necessario d’ instituire , nell’ anno1301, un apposilo magistrato alle acque,il quäle rimase in vigore in lino alla ca-dula della repubblica. Componevasi di Iresenatori, col titolo di savj, eletti dal Se-nate , di Ire allri patrizj, detti eseculori,elelii dal maggior consiglio; d’un segee-lario, un fiscale, un notajo e un suo coad-jutore, un pubblieo mateinatico, tre pe-riti, tre viee-periti, tre ajutanli, ed allriimpiegati di condizionc inferiore. E’ poi