VIII IiYTRODUZlONE
L’atto del congresso di Vienna del 1815, che viene spesso citato dagli scriftori dipolilica e di cose statistiche, all’articolo 88, cosi determina i limiti degli Stali Sardi.
“ I limiti degli Stali di S. M. il re di Sardegna , saranno:
« Dalla parte della Francia quali erano al primo gennajo 1792, meno i cambiamenliportati dal trattato di Parigi del 50 inaggio 1814.
“ Dalla parte della Conl'ederazione Elvetica , quali erano al primo gennajo 1792 adeccezionc del camhioinento operato per la cessionc falta in favore del canlone di Gi-nevra, cessionc tale quäle si trova specificata nell’artic.olo 80 del presente trattato.
« Dalla parle degli Stali di S. M. l’Imperatore d’Austria quali erano al primo gen-najo 1792, e la convcnzione conchiusa fra le loro MM. l’Inipcratrice Maria Teresa e ilre di Sardegna , il 4 oltobre 1781, sarä rnanlenuta dall’una e dall’allra parte in tuttele sue stipulazioni.
« Dalla parle degli Stali di Parma e di Piacenza , il liiuile, per quello coneerne gliStali di S. M. il re di Sardegna , continuera ad cssere com'era al primo gennajo 1792.
“ I limiti degli anlichi Stali di Genova e dei pacsi chiamati feudi imperiali riuniliagli Stali del re di Sardegna , giusla gli arficoli seguenti, saranno i medesimi, che ilprimo gennajo 1792, separavano que’paesi degli Slati di Parma e Piarenza e da quellidi Toscana e di Massa.
“ L’isola di (’apraja, avcndo appartenulo all’antica repubblica di Genova , e compresanella cessione degli Stali di Genova a S. M. il re di Sardegna ».
Traliano della cessione del re di Sardegna al canlone di Ginevra l’arlicolo 80, dellariunionc di Genova ai dominj della casa di Savoja gli articoli 86, 87, 88, della riu-nione alia medesima dei feudi imperiali l’arlicolo 89, del diritto di fortificazione ri-servato senza restrizione al re di Sardegna l’articolo 90, nuovamentc delle cessioni alcanlone di Ginevra l’artieolo 91 , della neutralitä del Chiablese e del Faucigny l’ar-licolo 92, delle frontiere austriache in Italia dalla parte degli Stali Sardi 1’ articolo 95,§ l.°, della navigazione del Po J’articolo 98, finalmente dei diritti di riversione dellacasa d’Auslria e di S. M. il re di Sardesrna su Parma e Piacenza l’articolo 99.
11 sovrano porta il tilolo di re di Sardegna , di Cipro e di Gerusalemme — di ducadi Savoja, di Genova , di Monferrato, d’Aosta , del Chiablese , del Genevese e di Pia cenza — di principe di Piemonfe e di Oneglia — di marchese d’Italia , di Saluzzo ,d’Ivrea , di Susa , di Ceva, del Maro, di Oristano , di Cesana e di Savona — di contedi Moriana , di Ginevra , di Nizza , di Tenda, di Romonte, di Asti , di Alessandria , diGoceano, di Novara , di Tortona , di Vigevano e di Bobbio — di barone di Vaud edelFaucigny — di signore di Vercelli , di Pinerolo , di Tarantasia , della Loinellina e dellaValle di Sesia , ecc., ecc. (*)
Fra questi titoli alcuni sono meramente nominali : lali sono: quello di re di Ciproe di Gerusalemme , quello di duca di Piacenza , quello di conte di Ginevra , quello diRomonte nel paese di Vaud .
GEOGRAF1A GENERALE.
Relativamenlc al meridiano che passa per Torino gli Slati di terraferma sono com-presi tra 2" 21’ di longiluiline orientale e 1° 82’ di longitudine settentrionale e tra43" 59’ e 46" 24’ di latitudine settentrionale.
La specola di Torino , posta superiormente al palazzo Madama , in piazza Caslello, esiluata a8°2i’ 12” di longitudine orientale dal meridiano di Parigi ed a 45° 04’ 08” 06’”di latitudine settentrionale.
(*) Nel 1817 il nolo padre Cappclletti di Venezia , in nna sua opera dedicata al re Carlo Alberto , si e ingegnato aprovare che gli conveniva eziaodio il titolo di re d'Ar menia.