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[Volume secondo. Parte prima. Parte prima.]
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VIII
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VIII IiYTRODUZlONE

Latto del congresso di Vienna del 1815, che viene spesso citato dagli scriftori dipolilica e di cose statistiche, allarticolo 88, cosi determina i limiti degli Stali Sardi.

I limiti degli Stali di S. M. il re di Sardegna , saranno:

« Dalla parte della Francia quali erano al primo gennajo 1792, meno i cambiamenliportati dal trattato di Parigi del 50 inaggio 1814.

Dalla parte della Conl'ederazione Elvetica , quali erano al primo gennajo 1792 adeccezionc del camhioinento operato per la cessionc falta in favore del canlone di Gi-nevra, cessionc tale quäle si trova specificata nellartic.olo 80 del presente trattato.

« Dalla parle degli Stali di S. M. lImperatore dAustria quali erano al primo gen-najo 1792, e la convcnzione conchiusa fra le loro MM. lInipcratrice Maria Teresa e ilre di Sardegna , il 4 oltobre 1781, sarä rnanlenuta dalluna e dallallra parte in tuttele sue stipulazioni.

« Dalla parle degli Stali di Parma e di Piacenza , il liiuile, per quello coneerne gliStali di S. M. il re di Sardegna , continuera ad cssere com'era al primo gennajo 1792.

I limiti degli anlichi Stali di Genova e dei pacsi chiamati feudi imperiali riuniliagli Stali del re di Sardegna , giusla gli arficoli seguenti, saranno i medesimi, che ilprimo gennajo 1792, separavano quepaesi degli Slati di Parma e Piarenza e da quellidi Toscana e di Massa.

Lisola di (apraja, avcndo appartenulo allantica repubblica di Genova , e compresanella cessione degli Stali di Genova a S. M. il re di Sardegna ».

Traliano della cessione del re di Sardegna al canlone di Ginevra larlicolo 80, dellariunionc di Genova ai dominj della casa di Savoja gli articoli 86, 87, 88, della riu-nione alia medesima dei feudi imperiali larlicolo 89, del diritto di fortificazione ri-servato senza restrizione al re di Sardegna larticolo 90, nuovamentc delle cessioni alcanlone di Ginevra lartieolo 91 , della neutralitä del Chiablese e del Faucigny lar-licolo 92, delle frontiere austriache in Italia dalla parte degli Stali Sardi 1 articolo 95,§ l.°, della navigazione del Po Jarticolo 98, finalmente dei diritti di riversione dellacasa dAuslria e di S. M. il re di Sardesrna su Parma e Piacenza larticolo 99.

11 sovrano porta il tilolo di re di Sardegna , di Cipro e di Gerusalemme di ducadi Savoja, di Genova , di Monferrato, dAosta , del Chiablese , del Genevese e di Pia­ cenza di principe di Piemonfe e di Oneglia di marchese dItalia , di Saluzzo ,dIvrea , di Susa , di Ceva, del Maro, di Oristano , di Cesana e di Savona di contedi Moriana , di Ginevra , di Nizza , di Tenda, di Romonte, di Asti , di Alessandria , diGoceano, di Novara , di Tortona , di Vigevano e di Bobbio di barone di Vaud edelFaucigny di signore di Vercelli , di Pinerolo , di Tarantasia , della Loinellina e dellaValle di Sesia , ecc., ecc. (*)

Fra questi titoli alcuni sono meramente nominali : lali sono: quello di re di Ciproe di Gerusalemme , quello di duca di Piacenza , quello di conte di Ginevra , quello diRomonte nel paese di Vaud .

GEOGRAF1A GENERALE.

Relativamenlc al meridiano che passa per Torino gli Slati di terraferma sono com-presi tra 2" 21 di longiluiline orientale e 1° 82 di longitudine settentrionale e tra43" 59 e 46" 24 di latitudine settentrionale.

La specola di Torino , posta superiormente al palazzo Madama , in piazza Caslello, esiluata a8°2i 12 di longitudine orientale dal meridiano di Parigi ed a 45° 04 08 06di latitudine settentrionale.

(*) Nel 1817 il nolo padre Cappclletti di Venezia , in nna sua opera dedicata al re Carlo Alberto , si e ingegnato aprovare che gli conveniva eziaodio il titolo di re d'Ar menia.