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Troviamo che sotto 1 ’ Atto di Mediazione esotto il nuovo Patto Federale, e prima e dopo dellaRiforma, molte volte i Superiori e le Superiore deiconventi Ticinesi hanno dato prova della loro dipen-denza chiedendo il permesso di alienare beni stabili,
{ mriuesso che dal Governo veniva pronunziato dietroa esposizione di convenienza per la religiosa comu-nità, colla ingiunzione però delle cautele dalla leggeprescritte. Anche nell’ultimo anno scorso, istanze dital natura sono state oggetto di deliberazione pel lo-devole Consiglio di Stato.
Anche dopo il quindici la legge ha ricevuto ap-plicazione nella parte relativa a contoresi. Il Consigliodi Stato li richiese più d’ una volta per rispetto aiconventi de’ Francescani di Locamo; e può vedersenela relazione ne’protocolli governativi, e specialmeuteuna del 18 dicembre 1829, stesa e sottoscritta dal sig.Vincenzo Dalbertì. , allora membro del Gran Consi-glio e segretario di Stato.
Dopo il quindici abbiamo un atto con cui i fratidel convento delle Grazie di Bellinzona impetravanodal Governo la facoltà di riunirsi alla provincia di
una delle quali benché non ancora toccante P anno 22 , vive gii da1S mesi nei detto monastero io qualità di novizia.
1) Consiglio di Stato risolve di rispondergli, che circa alla dimi-nuzione dell 1 età richiesta per la professione monastica , non si puòderogare alla vigente legge , tanto piu che il Gran Consiglio sta oc-cupandosi di tale oggetto (*) ; che per rapporto alla professione dichi ha compita l* età prescritta dalla legge , nulla si ha da opporre,semprechè siano osservate le altre concisioni a tal uopo stabilite ; eche per quanto riguarda la professione della giovane , che non toccaancor P auno 22, si desidera d 1 aver sottocchio la sua fede di bat-tesimo e gli altri ricapiti che la concernono, onde poter con pieoacognizione di causa rilevare se nel caso concreto possa proporsi alGran Consiglio una modificazione alla legge.
(*) Trattatasi dell’ istanza indìrìtta dal P. Custode de* Cappuccini chiedendola vestizione di tre novizzt non ancora giunti all* età voluta dalla legge; istanzache il gran Consiglio rimandò inesaudita con risoluzione 2$ giugno per manco diricapiti e attestazioni. *
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