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I.
Essa e contraria «WAllo Federativo sotto l’im-pero del quale fu promulgata la Legge 19giugno i8o3.
Che sia contraria all’ Allo federatilo ri-sulta evidentemente dal solo despositivo, chenel medesimo riscontrasi, del seguente tenore :Lì Beni altre volte appartenenti ai Conventi ,saranno loro restituiti, sia che questi Beni tro-vinsi situati nello stesso Cantone , oppure in unaltro. (Atto Fcder. art. i.° Parigi 19 febbra-io i8o3).
Con questa nuda e semplice disposizione,che il Mediatore volle porre per la prima, on-de dinotarne senza dubbio la somma impor-tanza, si è riconosciuta e garantita non solo1’ esistenza delle Corporazioni religiose, ma ven-gono alle medesime restituiti, ed assicurati tuttiquei diritti di proprietà , di cui godevano pri-ma della rivoluzione, sul piede di tutti gli altriCorpi, e Proprietarj dello Stalo. Se si avessevoluto introdurre una odiosa distinzione in de-trimento delle Corporazioni religiose, se ne sa-rebbe qui fatto cenno , coinè negli articoliimmediatamente susseguenti si prescrivono delleforme in punto alla amministrazione dei Beni