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garsi che in rapporto al tempo in cui fu pro-mulgata la legge: tempo immediatamente suc-cesso ad una rivoluzione, la quale aveva scon-volto tutto 1’ ordine sociale , e che lasciava fon-dati molivi a dubitare , non potessero nasceresui principii, anche nel seno delle ricostituiteComunità religiose , delle divergenze d’ opinioni,delle male intelligenze , degli inconvenienti inpunto all’ amministrazione ; a togliere i qualiopportuna potesse divenir l’opera del Governo;stante il rilascio , e 1’ affievolimento delle rela-zioni tra i Conventi medésimi, ed i loro Supe-riori lontani : conseguenza delle prepotenti cir-costanze di que’ tempi. Questa è la sola spiega-zione che possa darsi ragionevolmente a questariserva fatta per parte di un Gran Consiglio cheprofessa la Religione cattolico-romana. E col fat-to, il Gran Consiglio costituito in forza dell’ATTodi Mediazione, come pur quello che gli successedopo la Restaurazione fino al i83o , pel lassodi ben ventisette anni, non pensarono mai a pre-valersi di questa riserva , che era stata soltantointrodotta nella legge per proteggere , e tute-lare , al caso, gli interessi delle Corporazioni,non per nuocere loro, ed angariarle senza bi-sogno alcuno. — Era devoluto soltanto alla se-conda legislazione che successe dopo la Riformadel i83o ed ancora sei anni dopo—mentre il
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