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ORDINANZA
DI ESERCIZIO, E DI MANOVRE.
CAPITOLO PRIMO.
Del? istruzione , e de ’ movimenti delle armi per gliUfiziali , e p? jBajfi-Ufiliali . '
ARTICOLO PRIMO.
Oggetti, su de’ quali gli Ufiziali dovrannoessere perfettamente ifiruiti .
T $• I*
JL L Colonnello, o in sua vece il Comandante delReggimento farà rispondile dell’istruzione generaledi tutti gì’ Individui che compongono il Corpo.
§• II.
Egli eserciterà , o farà esercitare gli Ufiziali daun Ufiziale Superiore sempre che lo stimerà conve-niente . Terrà egli stesso, o sarà tenere dal TenenteColonnello , o da uno de’ Maggiori, almeno una vol-ta ogni quindici giorni, una scuola teorica pe' Capi-tani su di tutte le materie del servizio , della disci-plina , e delle manovre; e gli obbligherà benanche
A a a te-
Doveri del Colonnello , o Co-mandante di unReggimento , re-lativi al!', lì turio-ne di tutti gì’ In-dividui del Cor-po.
Esercizio degliUfiziali.