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Apologia contro la censura fatta da XIV. vescovi della Toscana ad alcuni libri pubblicati in Pistoja
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II?

Essi possono ingannarsi nel giudizio che pronunziano suqualche libro , e batta scorrere i Cataloghi Romani pervederne i falli grossolani e molte volte ridicoli. Ora setutta quella gente anche eoi Papa alla testa non è laChiesa , se non è infallibile nei suoi giudizj : se li èpiù volte ingannata , qual delitto è egli mai il provarequesto inganno, e il dimostrare che può accadere tut-tora ? Vorrà egli ascriverci a peccato il calco-lare il valore delle Congregazioni Romane . Vorràegli se sono capaci di errare , quando errano di fatto ,che si inscriva insensattamente a una ingiusta sentenza ,1*^ quale si pronunzia per ordinario in una maniera ille-gale ed odiosa , e contraria ai principi che oramai fiori-no abbracciato tutte le nazioni anche le meno civiliz-zate ? Non dovrebbe svergognare la curia Romana , e ilDestro Denunziatore che ne assume la difesa in una causicesi perduta, 1Opuscolo 1. del Tomo XII. in cui ilcelebre P. Traversarj , uno dei più dotti Teologi dellanostra età reclama con tanta forza ed evidenza la ineiu.fta proibizione delle sue Opere , e si appella fino alleregole fissate da Benedetto XIV. , ed oramai , perchénon resti alcuna ombra di equità , andate affatto in di-suso e in diment'Canza ? Se il censore avesse letto indetto tomo I' Apologia di questo zelante Religioso, edavesse esaminato il contegno che ti tiene a Roma nelproibire i libri di autori cattolici e rispettabili per pietàe per dottrina , non avrebbe certamente avuto la teme-rità di attribuire alla Chiela cosi irregolari risoluzioni .Non si sarebbe neppure maravigliato allora di quantopacificamente si esamina nelT Opuscolo Vili. del Torno1. Si tratta quivi di leggere libri di una utilità ricono.scinta , e che la cabala , e il raggiro hanno sotto proi-bire . Da un lato 1 obbligo di prendere parte nei benie nei mali della Chiesa, di usare tutti i mezzi d ìthu.s-sene, di nutrire la pietà , di non sor torto alialtruibuona fama e ortodossia , di rendere testimonianza ailaverità ; da!!' altro la proibizione dei superiori di leggerlie di prenderne cognizione. Libri di tal natura vale adire ingiustamente proscritti possono esistere , giacché laproibizione si patte da un Tribunale che non è insali!-

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