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Per la vita : libro di lettura per le scuole elementari superiori / Antonio Galli ; con ill. di R. Ballerini
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Tutti devono lavorare. Gli oziosi non sono utili a nessuno. Chi in unmodo o nellaltro non produce, chi non la propria parte di fatica e noncontribuisce, nella misura delle proprie forze, al progresso economico,morale e civile del mondo, è un essere che consuma in altrui danno, unvero parassita...

Bisogna lavorare molto e lavorare bene. Solo chi lavora può dire diessere degno di vivere, può mangiare il pane con la coscienza tranquilla !

La legge cantonale sugli apprendisti dispone quanto segue :

1. (Art. 4). Sono apprendisti, nel senso della presente legge, tutte le personeminorenni, uomini e donne, che intendono imparare una professione presso un istitutodi commercio, unazienda industriale od unofficina di arti e mestieri.

Se lapprendista diventa maggiorenne, resta nondimeno legato fino alla scadenzadei termini del contratto.

2. (Art. 5). Ogni apprendista, per essere riconosciuto come tale, deve averfrequentato tutti i corsi delle scuole elementari e compiuto il 14° anno di età.

3. (Art. 7). Qualsiasi tirocinio devessere regolato da uno speciale contratto,scritto sul formulario officiale rilasciato gratuitamente dai Dipartimento digienee stabilito a norma dellart. 324 C. O.

4. (Art. 9). Il contratto dovrà essere steso in tre copie, delle quali unaspetta al padrone, una all'apprendista o al suo rappresentante, e la terza saràdeposta presso la Municipalità del Comune di domicilio da parte del padrone,entro dieci giorni dalla firma.

Di ogni eventuale variazione o cessazione di contratto sarà data conoscenzaalla Municipalità stessa.

5. (Art. 24). Al termine del tirocinio Vapprendista dovrà subire un esameche comprovi chegli ha acquistato la conoscenza e le abilità necessarie per esercitarela professione.

Agli esami assisterà la Commissione di Sorveglianza.

Le condizioni e le norme di questi esami saranno disciplinate da specialeregolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

11 regolamento di applicazione della legge sugli apprendisti dispone tra altro:

1 (Art. 3). Gli apprendisti che non superassero lesame, potranno essererimandati, a giudizio della Commissione Esaminatrice, allanno seguente, oppuread un esame di riparazione nel semestre successivo.

2. (Art. 8). Tre mesi prima che abbia termine il contratto di tirocinio, ilpadrone dovrà inscrivere lapprendista agli esami presso la Commissione di Sor-veglianza.

§ È data facoltà agli apprendisti, che hanno compiuto i due terzi del tirocinioallepoca degli esami, di chiedere liscrizione agli stessi.