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Per la vita : libro di lettura per le scuole elementari superiori / Antonio Galli ; con ill. di R. Ballerini
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Tutti devono lavorare. Gli oziosi non sono utili a nessuno. Chi in unmodo o nell’altro non produce, chi non dà la propria parte di fatica e noncontribuisce, nella misura delle proprie forze, al progresso economico,morale e civile del mondo, è un essere che consuma in altrui danno, unvero parassita...

Bisogna lavorare molto e lavorare bene. Solo chi lavora può dire diessere degno di vivere, può mangiare il pane con la coscienza tranquilla !

La legge cantonale sugli apprendisti dispone quanto segue :

1. (Art. 4). — Sono apprendisti, nel senso della presente legge, tutte le personeminorenni, uomini e donne, che intendono imparare una professione presso un istitutodi commercio, un’azienda industriale od un’officina di arti e mestieri.

Se l’apprendista diventa maggiorenne, resta nondimeno legato fino alla scadenzadei termini del contratto.

2. (Art. 5). — Ogni apprendista, per essere riconosciuto come tale, deve averfrequentato tutti i corsi delle scuole elementari e compiuto il 14° anno di età.

3. (Art. 7). — Qualsiasi tirocinio dev’essere regolato da uno speciale contratto,scritto sul formulario officiale rilasciato gratuitamente dai Dipartimento d’igienee stabilito a norma dell’art. 324 C. O.

4. (Art. 9). — Il contratto dovrà essere steso in tre copie, delle quali unaspetta al padrone, una all'apprendista o al suo rappresentante, e la terza saràdeposta presso la Municipalità del Comune di domicilio da parte del padrone,entro dieci giorni dalla firma.

Di ogni eventuale variazione o cessazione di contratto sarà data conoscenzaalla Municipalità stessa.

5. (Art. 24). — Al termine del tirocinio Vapprendista dovrà subire un esameche comprovi ch’egli ha acquistato la conoscenza e le abilità necessarie per esercitarela professione.

Agli esami assisterà la Commissione di Sorveglianza.

Le condizioni e le norme di questi esami saranno disciplinate da specialeregolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

11 regolamento di applicazione della legge sugli apprendisti dispone tra altro:

1 (Art. 3). — Gli apprendisti che non superassero l’esame, potranno essererimandati, a giudizio della Commissione Esaminatrice, all’anno seguente, oppuread un esame di riparazione nel semestre successivo.

2. (Art. 8). — Tre mesi prima che abbia termine il contratto di tirocinio, ilpadrone dovrà inscrivere l’apprendista agli esami presso la Commissione di Sor-veglianza.

§ È data facoltà agli apprendisti, che hanno compiuto i due terzi del tirocinioall’epoca degli esami, di chiedere l’iscrizione agli stessi.