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Tomo primo.
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Frutti d’industria.

g. 3. Si acquistano i frutti indu-striali ancorché altri avesse seminatala terra, poiché è il dominio di essache ne là acquistare quello de’frutti,•non già la coltura. In tal caso si rim-borsa la spesa della semente e del lavo-rio : art. 548 del C. N. cd il S. 420del C. C. A.

Parli.

§. 4 - I Cgh di un animale femmi-na si considerano frutti di quest’ultima,non del maschio ; per cui il CodiceAustriaco,al g. 406 , ove non s i a conve-nuta, non dà diritto di mercede al pro-prietario dell’animale fecondatore. IlCodice Francese non fa alcuna dichia-razione in tale proposito , art. 547 -Il Jus Romano dichiarava la massimache il feto spetta al padrone del ventre(Joetus ventrem sequitur ), 1 . ulti. ff.de vind. e la leg. 5, §. 1 . ff. de reivindic.

Frutti naturali.

g. 5. I frutti naturali di una cosa,sono di spettanza di chi n’ha il pienodominio o l’utile soltanto, ovvero delpossessore di buona fede, tostochè nesieno separati: §. 53o C. A. ed artico-lo 549 C. U. S £ poi possessore dibuona fede quegli che per ruotivi veri-simili crede sua la cosa che possedè :così il §. 326 del C. A., cui consuonal’art. 55o del C. N.

illuvione.

§. 6. Per accessione noi acquistia-mo tutto ciò che naturalmente, e senzalatto d’uomo si è unito alla cosa nostra,che forma la parte principale di un tuttoinsieme alla cosa secondaria incorpora-tasi. Di questa categorìa sono le allu-vioni, cioè gl’ incrementi impercettibil-mente avvenuti nelle rive di un fiumedi qualunque ordine, i quali per acces-sione appartengono al proprietario del-la riva stessa: §. 4 u C. C. A. ed arti-

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colo 556 C. N. Le istituzioni giusti-nianee ( De rer. div. §. 20 ) diflinisconopure similmente l’alluvione; quindi nes-suno può vantare ragione sopra le par-ticelle terree che ingrossarono la nostraripa : questa regola debbe estendersianche al terreno abbandonato dall’acquacorrente, la quale insensibilmente si ri-tira da una riva : il proprietario dellariva scoperta gode dell’alluvione : §. 411C. C. A., art. 55 7 C. C. N. Le rivedel mare sono dello stato : g. 287 C. A. 5art. 538 C. N.

g. 7 . All’opposto, resta del primi-tivo proprietario quella porzione rimar-chevole di terra diveltasi per la corren-tìa dà una riva e trasportata all’altra,purché si ricuperi entro un anno, sic-come è prescritto dal g. 4 12 del C.C. A. e dall’art. 55 9 del C. N. di con-formità alla legge romana settima. In-fatti questo staccato terreno facilmentesi può riconoscere dal vicino, il qualenon ne abdicò la proprietà.

Isole.

g. 8 . Gli stessi principi che ap-propriano per congiungimento quellaterra, che nessuno può ravvisare perpropria, hanno indotto i legislatori adassegnare ai proprietari dei fondi situatisulle due rive quelle unioni di terra odisolette che sorgessero nel mezzo diun’acqua : la ripartizione segue in egualiparti in proporzione della lunghezza deiloro fondi. Il C. A. al g. 4°7 aggiunge:Se V isola si formi più d’appresso dei-runa o dell’altra riva , il proprietariodella riva più vicina vi ha soltantodiritto. Il C. N. all’alt. 56 1 contieneuna prescrizione più precisa, dicendo :Se l’isola non siasi formata da un so-lo lato , essa apparterrà ai proprietariconfinanti ai due lati , divisibile secon-do la linea che si suppone tirata nelmezzo della riviera. Le isole formatenei fiumi navigabili appartengono allo