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sialo: §. 4°7 C. A. e l’art. 5Co C. N.Secondo il Jus Romano erano dello staloparimente le isolette galleggianti sui pub-blici fiumi: 1. 65, §. 2, I). de acq. rer.doni, sa Se poi un’acqua, fosse anchenavigabile, diramandosi formasse unaisola nel campo del vicino, il prece-dente padrone continua a possedere ilproprio terreno conosciuto: §. 408 C.A., art. 562 C. N.
Rive abbandonate.g. 9. Che se un’acqua, anche na-vigabile si aprisse un nuovo corso ab-bandonando il letto antico, i proprie-tari dei fondi occupati s’indennizzanosull’alveo abbandonato : §. 4°9 C. A.ed art. 563 C. N. Quando poi per unadeviazione non si fosse danneggiato al-cuno, l’alveo prosciugato si divide tra iproprietari delle sponde adjacenti collenorme operative pel caso dell’ isola ,nota (§. 410 C. A.) indicate al g. 407del C. A. ed all’art. 561 del C. N.surriferiti.
Animali mansueti e mansuefatti.g. io. Il Codice Francese all’artico-lo 564, porta che i colombi , conigli,pe-sci che passano ad ini 1 altra colombaia ,conigliera , stagno , si acquistano dalproprietario di questi oggetti , quandonon vi siano stati attratti con arte ofrode. In quest’ultimo caso i proprie-tari danneggiati avrebbero l’azione dedolo o in factum per essere risarciti.
Il Codice Austziaco non nel capito-lo dell’accessione, come il Francese, main quello dell’occupazione, fa parola, al§. 384, di animali mansueti e mansue-fatti, e dichiara competere al proprie-rio il diritto d’inseguirli sul fondoaltrui , e non perdersi i mansuefattise non rimasti fuori da sè per qua-rantadue giorni.
Accessione per arte , ossia speci-f catione e confusione. j
§• 11. Finalmente per diritto di
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accessione noi possiamo acquistare unao più cose per fatto d’uomo, cioè nostroo d’altri, riunite a cosa nostra in guisache ne risulti un solo e medesimo tutto.Questa è accessione per arte: g. 4°4C. A., art. 566 C. N. Se tale artifi-cioso congiungimento lascia luogo aduna separazione, cioè sia possibile chele cose di due padroni insieme o giun-te o commiste o lavorate pzossano re-stituirsi allo stato primiero , ciascunproprietario ricupera la propria, dan-dosi un risarcimento cui spetta : §. 4 1 4i415, 4iy del C. A. Dal che ne segueche l’accessione non interviene di re-gola generale se non qualora l’accozza-mento di più cose le faccia insepara-bili. Il dare l’essere ad una nuova so-stanza con una materia non sua, eradai Romani detto specificazione o con-fusione.
§. 12. Nella legislazione francese sifa valere un diverso principio, cioè cheil nuovo oggetto formato da due cosedi padroni differenti appartiene, controla debita rimborsazioue, al padrone del-la cosa principale, ancorché fossero se-parabili : C. N. art. 566.Era poi riguar-data come parte principale quella cuiV altra non era stata unita, che aduso , ornamento o compimento dellaprima : art. 567, ivi : così è principale ildiamante incastonato nell’anello. Che sefosse dubbioso il giudizio di prevalenzaè riputata principale la più costosa, ein quasi parità di valore la più volumi-nosa: art. 569 C. N. Questo principiopoi andava soggetto ad una eccezioneogni qualvolta la cosa unita fosse assaipiù preziosa della principale, come ungrosso brillante all’elsa di una spada.In simili casi ove questo si fosse inca-strato nella spada, che pure è la parteprincipale, senza saputa del proprieta-rio di esso brillante, era in balìa di luila ricerca del disgiungimento, quando