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Tomo XXI. [Supplimento.]
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4 i G Fabbrica

riconobbe potersi annullare il permesso«li una fabbrica di prima classe ed èquell» in cui essa presentasse gravi in-convenienti per la pubblica salubrità, perla coltivazione o pel generale interesse.In tal caso si potrebbe sopprimere quel-la fabbrica dietro decisione del Consigliodi Stato, dopo avere inteso le autoritàamministrative locali, l’opinione dei de-legati provinciali e la difesa fatta daimanifattori.

Finalmente possonsi ancora soppri-mere queste fabbriche quando non ven-gano soddisfatte le condizioni sotto le«[«tali vennero permesse ; poiché ben sicomprende che sei fabbricatori non a-deinpion» queste condizioni alle quali siè riconosciuto che pel generale interesse devono assoggettarsi le loro officine,non possono egliho più reclamare il be-nefizio di quel permesso che a questecondizioni soltanto era stato loro accor-dalo. L’ esecuzione delle decisioni sullefabbriche di prima classe viene affidataai delegati provinciali. Spelta a questiesaminare se i fabbricatori contengonsinei limiti del loro permesso, se esegui-scono fedelmente ciò che loro venneprescritto, e se vi sono altre nuove con-dizioni da doversi imporre loro. Puòaccadere che alcune industrie, massi-me <|uando non sono ancora ben note,non facciano risentire gli inconvenientireali che presentano se non se dopo messein azione e che sia necessario quindi dimodificare le condizioni che vennero adesse prescritte o di ordinarne loro dinuove. In tal caso i delegati devono pro-curarsi tulle le nozioni che possono es-sere loro di norma in «piesla circostanzae proporre al ministro ed al Consigliodi stalo le modificazioni onde è suscetti-vo il decreto di autorizzazione. Non par-liamo qui dei casi nei quali trovisi com-promessa la salute o la sicurezza del pub-

Fabbhica

blico, poiché in allora spetta ai delegatiprovinciali il prescrivere tutte le primemisure riconosciutesi necessarie ed an-che la provvisoria chiusura della fabbri-ca, rendendone poi conto in seguito alleautorità superiori. Queste medesime mi-sure possono applicarsi alle fabbrichenuove che non esistevano al momento incui promulgossi la nomenclatura dellefabbriche classificate, e che per conse-guenza non potevano comprendersi inquella. In Francia l'ordinanza del i8i5addietro citata stabilisce che se i dele-gati provinciali credono queste fabbri-che di tal natura da comprendersi fraquelle della prima classe possano ordi-narne la sospensione, dandone conto im-mediatamente all'autorità superiore.

E un principio di diritto, del quale gliindustriali non possono mai abbastanzaconvincersi, che il permesso di una fab-brica di prima classe non è valevole senon che per quella alla quale venne ac-cordato ; per conseguenza senza una nuo-va autorizzazione ottenuta dall’autoritàcompetente non si può stabilire nellostesso luogo una seconda fabbrica diprima classe, e neppure un’ officina diseconda o «li terza classe, «dirimente 1 au-torità ha 1' incontrastabile diritto di farlachiudere. Ogni fabbrica ha il suo genereparticolare di incomodità o di pericoloe vi è qualche stabilimento «li terzaclasse, come sarebbe, per esempio, unamanifattura di fecola, che non si trovacollocata debitamente se non che vicinoall'acqua corrente, e che presenterebbequindi dei gravi inconvenienti nel luogodestinato ad una polveriera. Potremmocitare molli fatti che provano quanto siaimportante di non ingannarsi sull’ esten-sione dei diritti che vengono accordalida un dato permesso.

Fabbriche di seconda classe. La do-manda del permesso per una labbrica di