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Tomo XXXII. [Supplimento.]
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Libertà

cessiti ili accordare all’ industria più li-bertà, ed uno degli atti più memorabili ful’editto del febbraio 1776 col quale Lui-gi XVI, dietro proposta di Turgot , sop-presse le corporazioni, le maestrie ed altrisimili vincoli delle fabbricazioni. Il pream-bolo di questo editto così si esprime :

» E nostro dovere di assicurare ai no-stri sudditi il pieno ed intero godimentodei loro diritti, e questa protezione spe-cialmente dobbiamo a quella classe di uo-mini che, non altro possedendo tranne ilproprio lavoro ed industria, hanno tantopiù bisogno e diritto ri’ impiegare in tuttala loro estensione i soli mezzi che abbianoper sussistere. Abbiamo con dolore vedutomolte offese recate a questo diritto natu-rale e comune da instiluzioni antiche ben-sì, ma che non poterono essere legittimatedal tempo, dall’ opinione e neppure dagliatti stessi dell’ autorità. In quasi tutte lecittà del nostro regno, 1’ esercizio delle va-rie arti e mestieri è concentrato fra le manidi un piccolo numero di maestri riuniti incomunità, i quali soltanto, ad esclusionedi lutti gli altri cittadini, possono fabbri-care o vendere gli oggetti del commercioparticolare onde hanno il privilegio esclu-sivo, cosicché quelli fra i nostri sudditiche per inclinazione o per bisogno si dan-no all’ esercizio delle arti e mestieri, nonvi possono giugnere che acquistando ilgrado di maestri, al quale non vengonoammessi che dopo prove lunghe e nocivequanto superflue, e dopo avere pagatamolte tasse ed esazioni nelle quali va con-sumata in pura perdita una parte dei fon-di onde avrebbero avuto bisogno per pian-tare il loro commercio, la loro officina, odanche per vivere. Quelli i cui averi nonpossono bastare a queste perdite sono ri-dotti a non avere che una sussistenza pre-caria sotto il dominio dei maestri, a lan-guire nell’ indigenza, od a portare fuoridalla loro patria un’ industria che ayreb-

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bero potuto rendere proficua allo Stato.Tutte le classi dei cittadini sono private deldiritto di scegliere gli operai che vorreb-bero impiegare e dei vantaggi che loroprocurerebbe la gara pel basso prezzo ela perfezione del lavoro.

» Gli effetti adunque di quelle dispo-sizioni relativamente allo Stato sono unagrandissima diminuzione nel commercio enei lavori industriali ; relativamente aduna gran parte dei nostri sudditi una per-dita di salarii e di mezzi di sussistenza; re-lativamente agli abitanti delle città, in ge-nerale, la servitù di privilegi esclusivi, l’ef-fetto dei quali è assolutamente analogo aquello di un vero monopolio, onde ri-mangono vittime queglino stessi che lo eser-citano contro il pubblico lavorando e ven-dendo, ogni qualvolta hanno eglino purebisogno delle merci o del lavoro di un’ al-tra comunità.

» Il governo erasi accostumato a ri-guardare qual mezzo finanziario le tasseimposte su queste comunità e la molti-plicazione dei loro privilegi.L’ a-

descamento di questi aiuti (a) per le finan-ze dello stato protrasse 1’ illusione suldanno che cagiona all’ industria 1’ esisten-za delle comunità, e sull’ offesa che resaal naturale diritto. Alcuni spinsero questaillusione fino a tal segno da sostenere cheil diritto di lavorare era un diritto sovra-no che il principe poteva vendere, e chei sudditi dovevano comperare. Ci diamopremura di rigettare una simile massima.

(a) Le corporazioni procuravano tutto alpiù due milioni al governo francese : oggidìinvece che chiunque può liberamente eserci-tarvi una professione industriale pagando unatassa perla patente, il prodotto di questa va-lutasi a 22,922,400 franchi ; aggiungendo-vi quello che si paga pei privilegi esclusividelle nuove invenzioni, che valutasi a 240,000franchi, si ha un prodotto totale di 25,162,400franchi.