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Volume secondo.
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147
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CAPITOLO OTTAVO, §. Il, TITOLO III. ìi^J

8.° Le Azioni agricole rilasciate dagli Agricoltoria’ quali la Banca avrà fatto delle sovvenzioni , po-tranno esser poste in circolazione , aggiunta allaguarantigia del debitore quella della Banca. Esse nonpotranno rimanere in circolazione che sino a tregiorni prima dell’ epoca della loro Ammortizzazione.

9. 0 Non si possono ricevere depositi al di sottodi i5 giorni.

Coloro che fanno i depositi debbono pagare idritti dell’ una e dell’ altra consegna, ed i dritti dicustodia.

Chi perdesse il Biglietto di deposito dovrà darneconoscenza alla Banca per disporre l’ Ammortizza-zione di questo documento.

Nel caso di ribasso de’ Fondi pubblici colui,che li avrà depositati in Banca deve farne unsupplimento di valore sino alla concorrenza del valordi deposito} altrimenti la Banca avrà il dritto ilgiorno seguente al ribasso di venderli alla Borsa,fare il suo rimborso, e serbar l’avanzo alla dispo-sizione del depositante.

Si possono ritirar i depositi prima del tempofisso, ma non si ha dritto a veruna indennizzazione.

Che volesse continuar il deposito al di là del-1’epoca fissata dovrà farne la domanda i5 giorni primache questa sia spirata.

TITOLO 111.

Carta degli Effetti di Banca, e Stampa de’medesimi.

i.° La Carta destinata agli Effetti della ,Banca