LIBRO SECONDO.
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per ordinanza del Governo, ne rilascerà un ricevo.Questo ricevo esprimerà la natura e il valore deglioggetti depositati, il nome, il casato e il domiciliodel depositante , l’epoca in cui il deposito è statofatto, e quella in cui dovrà esser ritirato , e infineil numero del registro d’iscrizione.
2.® Questo ricevo della Banca non è Bigliettoad ordine. , e non può essere trasmesso per indos-samento.
5.° La Banca può ricevere in conto corrente iFondi de’ particolari residenti in Sicilia e nello stra-niero , e s’ incarica di effett o ire il pagamento , difarne la restituzione nel modo che si desidera, sia inlettere di cambio sull’ interno , sia sullo straniero ,sino alla concorrenza del deposito.
4. 0 Riceve gl’impieghi a costituzione di rendite,e ad epoche fisse di rimborso, di cui il Banco fissal’interesse.
5. ° Adunque oltre l’oro e l’argento la Banca puòricevere in deposito anche gli Bjfelti pubblici , e icontratti tra i particolari mercè una retribuzione.
6. ° La Banca percepirà un dritto sul valore deldeposito, e la quantità di questo dritto sarà deter-minata dal Consiglio amministrativo , e sottomessaall’ approvazione del Governo.
7. 0 I depositi fatti alla Banca in Azioni , Cam-biali , Fjfetli pubblici , ec., non potranno dallamedesima esser posti in circolazione , ed il ricevo chela Banca ne rilascia è della stessa natura di quellodi cui si è parlato ( Articolo 2. 0 di questo titolo ).