APPENDICE PRIMA. 58 1
di ciascuna serie non era arbitrario, ma fissato nelcontratto di Erezione (1). Il debitore depositava lasomma che corrispondeva alla valuta del numerode’ Luoghi eh’ era obbligato di estinguere, e si faceval’estrazione di un numero equivalente di Montisti.L’estrazione aveva luogo dietro l’autorizzazione delGoverno , ed i Montisti estratti dall’ urna con edittoApostolico erano avvertiti di ritirare i di loro Luoghirimborsati o ammortizzati, e si fissava 1’ epoca dallaquale non solo cessava il godimento degl’ interessiconvenuti, ma i fondi rimanevano al Lanco di depo-sito, a rischio de’ creditori o de’Montisti negligenti (2).
Questa prevenzione fatta con Editto pubblico eradata con tutte le regole della massima equità ; perchèai Montisti dimoranti in Roma si accordava unacompetente dilazione per ritirare i di loro fondi o
( 1 ) Di fatti, si hanno le estrazioni per metà , per quarteparti ec. : e si rileva anche un’estrazione ventinove&ima relativaal Monte delle Comunità , terza Erezione.
( 2 ) Perciò si legge nell’Editto citato nota (4) pag. 38o.
« Nella-quale (.cioè nella bussola ) sono stati estratti gl’infrascritti» Montisti, a’ quali si fa intendere , come sarà loro restituito il» prezzo de’ Luoghi estratti, a ragione di scudi 100 moneta pery> Luogo, mediante il Banco del Sig. Leonardo Libri ec., depo-y> sitario di Essa Rcv. Fabbrica , con ordine però dell’ infrascritto» Prosecretario ( Adriano Ricci ), e non altrimenti : e che passati» giorni quindici dalla data della presente, non solo non li corre-'» ranno loro più frutti, ma il danaro resterà in deposito in detto» Banco, a risico e pericolo di essi Montisti, ec. » — E questa-era l’ordinanza che solevasi. pubblicare in ogni Estrazione.-