Band 
[Volume primo. Parte primo. Parte seconda.]
Seite
138
JPEG-Download
 

438 I1IV

tervemirvi il figlio; cosi nel secondo casopel primogenito, il inaggiore dopo di lui,e cosi via. Quel cittndioo che non aveadomicilio in Riva, quegli che non abitavain Riva per la maggior parte dell’ anno,quegli che non abitasse in Riva da treaifni, e quegli che non vi possedesse sta-bili ad valorem librarum centum marche-(arttm (L. venete, che in Riva si ehiama-vano dal volgo Marchettine o di S. Mar-co), non aveano diritto di voto, L’assenzaperö per impiego pubblico non toglievatale diritto. JNe erano esclusi tutl’i chierieie gli ecclesiastici che non poteano nep-pur essere eletti. Per essere eletti a qual-che corica civica, bisognava fosse oltre-passata la etä di 25 anni, che si posse-dessero stabili per 50 ducati nel comunee rhe si avesse abitato in Riva per 5 anni.Nei letnpi lontani, ognuno doveva assu-niersi la carica cui venivn eletto, in penadi perdere assolutamnnte la cittadinanza :riformatosi poi lo statuto, tale pena sicambiö in inulte pecuniarie.

L’ assemblea generale presiedevasi dalpretore, il quäle perö non aveva nella me-desima diritto di voto.

Impiegali avenli stipendio. II cancelliereo notajo del comune nominavnsi dal con-siglio generale il giorno dopo la sua ele-zione. Era suo incarico il registrare nellibro a ciö deslinato le deliberazioni ditutli i corpi rappresenlativi, come pure diestendere e pubblicare i proclami, redigereatti d’asta e Iocazioni ; il suo uffizio du-rava un anno.

Il tesoriere e pik anticamenle massaroeleggevasi come il notajo, ed anche la sua ca-rica spirava dopo un anno. Esigeva le lasseconiunali, e riceveva edeseguivututti i paga-inenti che doveano farsi al comune o dalcomune, ed a sicurezza delle somine cheincassava dovea prestare idonea cauzione.

Gli edili erano due, Il consigliere cheayea sortito maggiori voti, finito il suo annodiveniva secondo edile, e il seguente annoprimo edile, mentre allora diventava se-condo edile il consigliere a lui nell’annoanteriore sostituito. Ogni edile quindi du-rava in carica un anno.

Gli edili sovraintendevano alla sicurez-za, polizia e sanitä pubblica: e non po-teva essere edile chi esercitasse traflicodi cose soggette alla sorveglianza di que-sto magistrato.

I saltuarj (vulgo salteri ) erano i euslo-di o guardie delle Campagne e dei monti.Si nominavano dal consiglio generale innumero di Otto, e doveano impedire le

RIV

contravvenzioni allo Statuto in qiiei Ino-ghi, sequestrare hestiami e denuncinre icontrawentori.

I misuratori e il pesatore erano due chesi assumevauo o per incanlo o per con-tratto 1’ incarico di pesare o misurarei liquidi e i solidi che si vendevano.

Gli slimatori del comune erano per ob-bligo del loro ufficio il tesoriere e il can-celliere; consisteva il loro incarico nel ri-levare i danni arrecati alle Campagne, edi cui spettava il giudicare ai sindaci. Se-condo le distanze percepivano una tassafissata dallo statuto.

II Cursore , servo giurato, banditore pub-blico, intimatore di ordini, pnbhlicava pro-clami, faceva ambasciate, riferiva sull’ese-guito. Dipendeva tanlo dal podesiä qtiantodal consiglio civico.

Lo statuto e diviso in quatlro libri;

Il primo trntta delle autoritä e delleloro attribuzioni. E rimarchevole che inesso non s’ abbia avuto il gran riguardoal privilegio del foro, mentre innanzi alpodesta poteva essere riconvenuto un ee-clesiastico attore, come pure du un seeo-lare attore doinandarsi e ottenersi il se-questro di beni posseduli da un ecclesia-stico nella giurisdizione di Riva fino altermine della causa, che in questo casodoveva agitarsi innanzi al giudice ecclesia-stico.

Il secondo contiene il diritto privato ela procedura. Veniva supplito, nei casinon contemplati, dal diritto romuno. lnesso e limituta nei cittadini e abitanti lafacoltä di costituirsi fidejussori per forestie-ri, sotto pena di multee nullita; e prescrittoil consenso dell’autorilä famigliare ul ma-trimonio della figlia ; si stabilisce che neibeni di chi fosse morto ah inteslalo senzaagnati o cognuti in nessun grado, abbiaa succedere per un quarto il principe, perl’altro il comune, per l’altro il pretore eper I’nitro la chiesa archipresbiterale; sidetermina la maggiorita a 25 anni, e sivieta al minore il vendere diritti reali senon innanzi al podestä ed a quatlro suoipiü vicini parenti, o in mancanza di essi,a quuttro probi uomini a ciö nominatidal pretore.

Il terzo s’intitola de maleficiis, ed e ilcodice criminale. ln esso e slabilita lapena di inorte per le cospirazioni controil principe, per l’oinicidio, ove non per-donino gli eredi del defunto, per gli as-sassini, pel mandante di omicidio, pergl J iucendiaij, o per chi avea commessoadultcrio con violenza, ed entro uu mese