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forma del regime aristocratico, fi» sancitadalcardinale Cristoforo Madruzzi nel -1566.
I ciltadini in generale assemblea nveanoil potere legislativo. Le loro deliberazioniper aver forza di legge non abbisognava-no che della conferma del principe: Iostatuto di Riva il 30 oltobre -1376 fu con-fermato dagli Scaligeri; e Francesco Fo-scari colla ducale 10 marzo 1450 accor-dando a Riva la facoltä di riformare ilsuo statuto, implicitamente deferiva alconsiglio de’cittadini la pienezza del po-tere legislativo.
Anche gli abitanti doveano come tali ve-nir riconosciuti da’ cittadini in generaleassemblea. A quelli cui veniva accordatala cittadinanza , si rilasciava un diplomain pergamena, munito del sigillo collostemma della cittä. II quäle consiste in unoscudo col fondo rosso, in cui sovra dueverdi scogli bagnati da onde biancbe erosse, sorgono merlate due torri bianchel’una piü alta dell'allrn, congiunte medianteuna scala bianca che dalla porta di unadelle torri, mette alla sommitä dell’altra.Lo scudo e sormontato da una barca apiene vele e a bandiera spiegata, la quäleporta il motto liberaliler . La repubblicadi Venezia colla ducale 23 settembre 1443accordava alla coniunitä il dirilto di rifiu-tarsi n ricevere, nuzi proibiva fosse rice-vuto un arciprete che non fosse grato alpubblico.
II podestä o pretore, reggeva in quanloul giudiziario la podesteria di Riva e icomuni soggetti alla giurisdizione dellatncdesima. II consiglio generale ne presen-tava al principe la terna, il quäle posciaeleggeva. Potea presentarsi anco un fore-stiere; durava in carica anticamente due,poscia tre anni, dopo i quali non potevaessere rieletto pel prossimo biennio o trien-no. Dovea giudicare secondo lo statutocivico e le consuetudini , e in mancanzadi essi, secondo il diritto romano, ne po-tea infliggere pene corporali fuori di quelleminacciate dallo statuto. Durante il domi-nio veneto , ai podestä si sostituirono iprovveditori, i quali ressero con sommagiuslizia, si fecero amare e si afFeziona-rono tanto alla cittä, che fuvvi tra essichi lasciö dei legati alla chiesa archipre-sbiterale. Ove al podestä (pretore) fossenato il primogenito in Riva, questi eracittadino per diritto. Nei primi 15 giornidopo spirato il lempo della sua carica, ilpodestä non poteva assentarsi da Riva,dovendo esser disposto a sostenere unsindncato. II podestä era nssislito dal suo
li. Thrtjoo
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cancelliere. A quei podestä che maggior-mente si distinsero e lasciarono deside-rio di sä, finito il loro magistrato, sirilasciava, a testimonio di gratitudine ildiploma di cittadino, come fece ultima-mente l’assemblea generale riguardo al ce-lebre giureconsulto Cavaliere Filippo Maf-fei, che dalla pretnra di Riva passo al se-nato di Verona .
I sindaci erano due, duravano due anniin carica, se ne eleggeva uno all’anno, dalconsiglio generale, a pluraiitä di voti; sie-che ogni anno ad uno che usciva sostitui-vasene un altro. A tale ulficio non poteasinominale chi esercitasse traffico di cosesoggette all’ispezione degli edili. II poteredei sindaci toccava un po’ il giudiziario,spettando ad essi il decidere sui danni ar-recati alle Campagne, e su tutte le diffe-renze per le strade, termini, stillicidj, eper ogni servitü si urbana che ruslica.Del resto principale loro incarico era ilpresiedere alfamtninistrazione del comune.
H consiglio ordinär io o civico, che antica-mente dicevasi anche consiglio di sei, com -ponevasi dei due sindaci e di quattro con-siglieri, che venivano pure elelti dal con-siglio generale. Veniva presieduto dal pre-tore o podestä, che v’avea diritto di voto.Aveva l’amministrazione ordinaria del co-mune.
II consiglio generale della comunitu for-mavasi del consiglio civico e di otto al-tri consiglieri. L’assemblea generale nelgiorno delle elezioni, dovea nominare 12consiglieri. Di questi, quei quattro cheaveano sortito maggiori voti, passavano aformar parte del consiglio ordinario echiamavansi consiglieri civici; glialtri ottodiceansi consiglieri aggiunti, e col consi-glio ordinario eostituivano il consiglio ge-nerale che presiedeasi pure dal pretorecon diritto di voto. Questo corpo muniei-pale doveva essere sentito in ogni casonel quäle avessero a deliberarsi alienazioniod acquisti sopra i 50 fiorini, imposizionistraordinarie, liti ed ogni transazione ondesi alterassero i diritti o i privilegj dellacomunitä. I consiglieri tanto ordinarj cheaggiunti duravano un auno.
L’assemblea generale de’cittadini adu-navansi nella sala del palazzo municipaleuna volta all’anno per le elezioni nel pri-mo giorno di lavoro dopo la festa di S. Ste-fano. V’intervenivano tutt’i ciltadiui abin tra , padri di famiglia oltre F etä di 20anni, e morto il padre, il primogenito,ove i fratelli dimorassero insieme. Per ungiusto impedimento del padre, potea in-