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[Volume primo. Parte seconda.]
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avessero alzato la voce eontro quella bar-barie, prima assai cli’essa fosse stata abo-lita npgli alli'i Stati d'Europa . Propostala sentenza ogni membro del Consiglio,tranne l’avogadore, potea proporre mi-norazione di pena, non inai accrescimenlo.Ogni proposta ponevasi a voto e quellache avesse otlenuto la maggioranza, ve-niva soggetlata-ad allre quattro prove diballoltazione. La sentenza, inappellabile,era intiinata al reo da un avogadore allapresenza dei capi. Le pene erano la nuü-ta, il oarcere a tempo e in vila, la galeraa tempo e in vita, l’esiglio, il confine, lamorte pubblica o privata, colla forca ocollo strangolamento, non mai l’annega-niento. Quanlo alle carceri, diremo che ipiombi sono sanissiini, che i pozzi nontanto erano nialsani quanto oggidi, poi-che in addietro era piü basso il livellodell’ acqua. Essi vennero adoperati sol-tanto fino al 1889 in cui si costruironole prigioni al ponte della Paglia; e po-chi ebbero la disgrazia di andarvi rin-chiusi.

Non meno accanite sono le declama-zioni eontro gl’lnquisilori di Stato, ma-gistratura sorta dal seno del Consigliodei Dieci, nel 1839, conie abbiamo notatopiü sopra ne’ cenni storici, e designatacon tal nome ncl 1890. Componevasi ditre nobili, due dei quali scelti fra i de-cernviri ed uno dalla signoria. Avea periscopo il sorvegliare coloro eh’erano reidi Siato o propagatori di pubblici se-greti. Si procedeva neH’esame e nel pro-cesso rapidaniente quando traltavasi dellasalvezza e della tranquillitä del dominio.

Il voto concorde dei tre eia sentenza chepubbiieavasi ncl Maggior Consiglio. Intal guisa gl’inquisilori e capi dei Dieci siconsiderarono e furono veramente in ognitempo il piü forte sostegno della pubblicalibertä, della osservanza delle leggi, delladisciplina dei nobili, il presidio dei Diecida cui derivava il potere. I decreti delMaggior Consiglio 1628 e 1762 corres- Isero gli abusi ehe si reputavano intro-dolti in questa magistratura.

Il nome di quarantia si diede ai treconsigli o tribunali supremi che giudica-vano le cause criminali e civili, cioe ilconsiglio di XL al criminale, di XL ci-vil vecchio e di XL civil nuovo. Il primoera antichissimo e l’origine e perduta fral’oscuritä dei tempi. Certo e che nel se-colo XIII era giudice assoluto delle sen-tenze fatte dai inagistrali delle cittä, deldogado, della Dalmazia e degli altri Stati

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di mare. Era allora una delX sue prero-gaiive approvare i membri che doveanocomporre i pregadi ed il Maggior Consi-glio e non aveva se non esso la facoltädi concedere, dopo la riforma del Mag-gior Consiglio, il privilegio a coloro cheainassero di esser membri del medesimo.La camera, dove co’suoi capi o presidenzaadunavasi, veniva chiamata quarantia equivi davasi udienza ai legali ed amba-seiatori stranieri, si aseoltavano le pre-ghiere dei sudditi, si leggevano le let-tere, insomma si deliberavano le cose,che dopo vennero aflidate al pien colle-gio, alla Consulta dei savj, al senato epoi si rassegnavano al Maggior Consi-glio. Queslo consesso cambiö forma nel-1’ epoca della istituzione del senato , dicui divenne parle essenziale, in guisa chefu detto nimm corpus et unum consiliume si dccrelarono pene a quelli fra i XLche non intervenissero in senato. Nelprincipio del secolo XV venne creata laquarantia civile, ma restö nell’anteceden-te l’autoritä di giudicare sovranainentele cose criminali e non riserbate al Con-siglio de’Dieci e perciö da quell’epocavenne detta quarantia criminale o consi-glio dei XL al criminale, Nel 4 492 ilMaggior Consiglio, considerando che col-l’aumentarsi del dominio aumentavansiancora fra i sudditi le controversie, creöa tal uopo un nuovo corpo di XL giu-dici,*a cui diede il nome di quarantia ci-vil nuova e la precedente assunse il nomedi quarantia civil vecehia. Alla nuova ap-parteneva la giudicatura dei falti di ter-raferma col mezzo degli auclitori nuovijalla vecchia quelli della cittä e dogadocol mezzo degli audilori vecchi. A questidue tribunali, nel correre del tempo, ven-nero aggiunti in soccorso i due collegjdei XXV e dei XV.

Il consiglio minore, o consiglio del do-ge, detto anche la signoria, era cornpo-sto di sei nobili, scelti ognuno da ciascunsestiere della cittä. Fu istiluito nel 1172dopo l’uccisione di Vitale Michiel II , e senzail suo consenso non potevano i dogi in-traprendere checchessia. Ai sei consiglieriducali si aggiunsero nel secolo XIII an-che i tre capi della quarantia criminale,i primi sei dicevansi superiori, i tre Ul-timi inferiori e uniti tutti al doge for-mavano l’intero consiglio. Appartenevaad essi accettare le suppliche che conte-vano cose civili e troncare le controver-sie del basso minislero insorte o peraviditä o per arabito di superioritä. Ave-