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vano il dirilto di propor nuove leggi nelconsesso della repubblica. Nfe domandene suppliche si accettavano nel MaggiorConsiglio, se prima a pluralita di vbli nonfossero state acceltate dal Consiglio Mi-nore. II quäle itnponeva pene ai giudicied ufficiali negligenti e nella prima set-timana di ottobre di ogni anno dovevaleggere al principe la promissione duca-le. Trovando nel doge qnalche difetto omancanza, poteva segretamente ammo-nirlo.
11 collegio de’ savj era composto di seisavj grandi o sei savj del consiglio deipregadi, cinque savj di terraferma e cin-que savj agli ordini. Furono inslituiti invarj leinpi ed ebbero varie attribuzioni;la loro permanenza al titolo sopraenun-cialo si pune al 1450. Questi sedici no-bili ciltadini venivano scelti da qualun-que magistratura, eccetto che da quelledei procuratori di S. Marco, degli avo-gadori, degli auditori,dei provveditori allebiade, che si rispettavano per 1’ impor-tanza dei loro incarichi e poi venivanoeletti in senato. Dicevansi savj perchüvolgannente credevasi che fossero a pre-ferenza degli altri forniti di. maggioresapienza. I savj agli ordini, ch’erano gio-vani cittadini e cominciavano da questacarica la carriera politica, aveano cura difar eseguire gli ordini stessi ed attende-vano alle cose marittime dell’arsenale,dei navigli, delle mercanzie e dei mer-canli sopra le isole di Candia, Corfü , Dal-inazia, Albania, Romania ed altri luoghidi mare. Intervenivano al senato, ma nonaveano voto deliberativo. I savj di terra-ferma attendevano alle faccende di guerrae di pace appartenenti al dominio lerre-Stre. 1 savj grandi, ehe sopra gli altrigodevano di riputazione, procuravano gliuni e gli altri uffizj cosl nella cittä diVenezia , come nelle provincie. In unaparola, 1’ ufficio dei savj era quello diproconsultori della repubblica.
Allorehe il detto collegio si univa alConsiglio Minore, ne risultava una spe-ciale adunanza , che dicevasi pien colle-gio. Ampie erano le sue giurisdizioni. Di-rerno le principali. Fu uffizio di lui co-noscere e maturare gli afifari prima dipresentarli ai pregadi; decidere quellematerie che venivagli delegate dal senato,dare udienza agli ambasciatori stranieri,ai nunzj delle citiä dello Slato ed ancheai privati. Accoglieva i pretori, i patrizjritornati alla ciitä i vescovi, i prelati,i preposti ecclesiastiei si secolari ehe re-
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golari destinati a visitare i monasteri ole chiese. Noininava cittadini non nobilialle cariche maggiori militari nel domi-nio; in fine, qualunque grazia o privile-gio domandato al principe era presen-tato al pien collegio prima che fossedal senato conceduto. Il collegio raduna-vasi ogni giorno; nfe tale consideravasise non era composto almeno di quatlroconsiglieri, due capi dei XL, tre savj delconsiglio e tre di terraferma. I membriduravano in carica sei mesi.
Dopo la dignilä del doge, quella deiprocuratori di S. Marco era la piü emi-nente, e teneva luogo dopo lui. Non ve-niva conceduta se non a quei cittadiniche erano i piCi meritevoli per l’eser-cizio delle principali cariche dello Slato.Tre erano le procuralie e tre ordinaria-mente i membri di ciascuna, ma furonoanche di piü quando, per le circostan/.e,fu il governo costretto a venderle peraverne danaro, sempre del resto a per-sone degnissime di ottenerle. La primaprocuratia si chiamava di sopra, ed aveacura della chiesa di San Marco e dellapiazza; le altre due, ultra e citra, am-ministravano le tutele o commissarie la-sciate dai testatori di qua e lä del CanalGrande . Abitavano questi gravi dignilarjsulla piazza di San Marco e da essi pre-sero il nome le procuratie. Tre procura-tori assistiti da pubbliche guardie dirno-ravano alla loggia del palazzo, quandoil Maggior Consiglio era adunato. Da que-sta dignitä si eieggevano anticamentespesse volle i dogi.
Fino dal 14B5 con diritto di suffragioerano resi senatori perpetui. Formavanotre ufffzj distinti per amministrare le ren-dite della chiesa ducale, e quella deitestatori lasciate ad oggetti di pietä e persoccorso del popolo, ed anco aveano latutela dei pupilli e dei mentecalti.
Parlando del Consiglio de’Dieci abbia-mo aecennato gli avogadori di comun: oragioverä dare qnalche schiarimento intornoai medesimi. Gli avogadori hanno unaorigine antichissima e precedente alla ser-rata del Maggior Consiglio. E perohe av-vocati e giudici del fisco ch’erano, custo-divano e difendevano i diritli comunali,ebbero il nome suenunciato. Giudica-vano sominariamerite delle ingiurie, of-fese, piccoli delitti, e ne’gravi erano i pub-blici accusatori. Vacante il dogado , in-sieme coi signori di nolte al civil, sup-plivano a tutti i magislrati ed ancoraallorquando mancava negli uffizj quäl-
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