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[Volume parto. Parte seconda.]
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XLIX
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XLIX

L’iuteresse e l’amicizia che Sua Maestä ha fatlo sempre vedere per la Repub-blica di Genova , sono i niotivi che hanno dato luogo a piü trattali nel 1737, 1788,1784 e 1764, al tine di mantenere la detta Repubblica nella pacifica possessione di Cor-sica; ma l’illustre Repubblica ha dappoi fatto conoscere a Sua Maestä che i mezziimpiegati a quesi’efl'etto, non avevano avuto il successo desiderato, e che allo 9piraredel trattato del 1764 (il quäle finirä al niese d’agosto prossimoj Sua Maestä tro-vando bene di richiamare le sue truppe. I seguiti di rivoluzione e di disordini sa-rebbero peggiori di prima. Percio Sua Maestä, tocca dalle veritä di queste rappre-sentanze, ha concertato colla Repubblica un nuovo piano relativainente alla Gorsica,secondo il quäle ie due Polenze sono risolute di ristabilirvi l’ordine e la tranquillitä.

» ln conseguenza Sua Maestä e la Repubblica hanno munito di loro pieni poleriSua Eccelienza il conte de Ghoiseul d’Amboise, Pari di Francia ecc., dalla parte delRe, dalla parte della Repubblica il nobile Agostino Paoli Doinenico Sorba, MinistroPlenipotenziario presso la detta Sua Maestä, i qnali due signori dopo essersi comuni-cati i loro pieni poteri rispettivi, le copie dei quali si trovano in calce a queslo trat-tato , convennero insleme nei seguenti articoli.

Articolo I.

» Sua Maestä farä occupare dalle sue truppe le piazze di Bastin, San Fiorenzo, Al-gajola, Ajaccio, Calvi, Bonifacio , ed altre piazze, lorli, torri o porti, situati nell’isoladi Corsica, i quali porti sono necessarj per la sieurezza delle truppe e possono ser-viro ai fini proposli, principalmente a togliere ai Gorsi di poter nuocere per essi aifedeli sudditi ed ai possedinienti della Repubblica .

Articolo II.

» Le piazze o forti occupati dalle truppe del re saranno governati da Sua Maestä,che vi comanderä da sovrano; e saranno le delte piazze e forti considerati come pe-gni e cauzioni delle spese che il re dovrä fare, tanto per il loro acquislo che per laloro conservazione.

Articolo III.

» La sovranitä, stipulata nell’articolo precodenle, sarä assoluta, abbench’ essa nonpossa essere riguardata che come cauzione, senza che peraltro Sua Maestä abbia dirittodi disporre delle piazze e dei porti della Gorsica in favore d’ un terzo che con l’ap-provazione della Repubblica ,

Articolo IV.

» II re s’iuipegna a guardare sotto la sua autoritä e comando tutte le piazze dellaCorsica che saranno sommesse dalle sue truppe fino a reclamazione e pagamento dellespese: ben inteso che le dette piazze non saranno obbligate a render conto ( compta -bles) che delle somme che saranno state impiegate in Corsica, giusta la stipulazionedel priino traltato, e che indipendenlemente dalla sovrana possessione, la Repubblica non formerä e non polrä formare alcuna pretensione ulteriore ne compensuzione traessa e Sua Maestä.

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