gli argini almeno un franco di quattro in cinquedecimetri, e perciò che la loro altezza sia tale,che d’ altrettanto essi superino colla loro som-mità il pelo delle massime piene.
162. Nel determinare la predetta altezzanon si deve ommetteredi avere in considerazio-ne l’abbassamento competente alle masse di terraall’atto del loro assettamento, che comesi è detto(§. 142) si suole ritenere d’ ordinario eguale alsettimo degli argini da costruire di nuovo, ed èperciò che gli argini medesimi si innalzano piùelevati, affinchè dopo il massimo abbassamentorimanga loro tuttavia 1’ indicato franco di quat-tro decimetri, avendo in vista la varia naturadelle terre. Quindi è che i costruttori praticiaumentano di un sesto 1’ altezza eh’ essi stabi-liscono essere dovuta all’ arginatura, anche nel-l’ipotesi, che il calo giunga al massimo limi-te di un settimo.
163. Colla larghezza superiore, ossia col pia-no degli argini si suole eguagliare la loro al-tezza, e si commenda col Barattieri tale siste-ma per potere in caso di bisogno avere ab-bastanza di terra, o di comodo per alzarvi so-pra un arginetto, o soprasoglio ( § 96 ) vale-vole per contenere le piene straordinarie, edeziandio per servire ad un tempo alla carreg-giatura.
164. Alzandosi sopra terra gli argini di met.i.5o ai met. 2. 00, si regolano le scarpe in maniera,
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