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tranquillità , e si garantiscono reciprocamente il loro Pan» fede
. . . , . , rate.
territorio , e le loro costituzioni consentanee a pvm-cipii d’esso patto federativo (§. 2 .).
Per assicurare 1’ effetto di questa garanzia e persostenere efficacemente la neutralità della Svizzera ,un contingente di truppe debb’essere formato d’uo-mini abili al servizio militare in ciascun Cantone,nella proporzione di due soldati per cento anime( § 2 . ). Il §. 3 fissa il quantitativo d’ ogni contin-gente in denaro per le spese militari, determina lascala provvisoria in cui li Cantoni devono pagarlo,c stabilisce la fondazione d’ una cassa militare , aformar la quale dev’essere posto un dazio sull’im-portazione delle mercanzie che non sono di primanecessità.
Se un Cantone si vede minacciato o al di fuorio al di dentro, avverte i suoi confederati di sommi-nistrargli ajutoj e questi debbono tosto mandarglielo.
Le spese vengono sopportate dall’ intero corpo fede-rale, se trattasi di pericolo esterno 5 e sono per re-gola generale a carico del Cantone requirente, qua-lora vi diedero luogo turbolenze interne ( §• !\-)-
Tutte le pretese e questioni che nascessero frai Cantoni relativamente a cose non espresse nel pat-to federale, saranno sottoposte al diritto della Con-federazione. E determinato il metodo con cui si devein ciò procedere. In controversie poi di qualunquenatura, le quali insorgessero fra Cantoni, devonoquesti guardarsi da ogni via di fatto , ed hanno aconformarsi in tutto alla sentenza legalmente pro-nunciata (§' 5.)
Non potranno i Cantoni formar tra loro delle con-venzioni ledenti il patto federale nè i diritti di altriCo-Stati (§. (j. ).