Capo quarto.
Governi Cantonali in generale.
Le costituzioni svizzere, che erano ancora invita in sul finire del secolo passato , avevano avutonascimento in tempi ancora barbari • contuttoché ellefurono lunga pezza delle meno difettose di tuttaEuropa . Passarono dei secoli, e quegli statuti nonricevettero alcun legale e legittimo cambiamento. Macirca trent 1 anni fa , per abusi introdottisi in copia ,si trovarono le costituzioni di varie repubbliche sviz-zere più imperfette di quelle d’ altri stati europei che pure non si reggevano a repubblica . In forzadell’Atto di Mediazione furono fatti miglioramenti assairagguardevoli. Ma nel 181 4 dopo essere stato dichia-rato di niun valore quel patto, alle autorità supremedelle repubbliche svizzere parve opportuno di riforma-re insieme collo statuto federale anche que’ cantona-li. Allora alcune di esse ( per esempio quella del can-tone Ticino ) seppero riconoscere di non avere il di-ritto di ciò fare elleno stesse, finché non vi fosseroautorizzate dal corpo dei cittadini. La cosa era trop-po legittima ed evidente. Essendo per una parte cer-tissimo , il potere di sovranità stare nella universa-lità de’cittadini, non mica nè in alcune famiglie,nè in alcune città, nè ili alcun corpo a parte, diqualunque nome questo siasi 5 per l’altra non po-tendosi negare , che autorità state costituite in forzadi uno statuto a far leggi su quelle basate ed allospirito di quello conformi, non avevano facoltà nèdi annullarlo nè d’immutarlo in alcun punto j per-ciò a procedere legittimamente si dovea ricorre-re ai voti della nazione. A questa si apparteneva
Origine del-le costitu-zioni can-tonali.