Codici.
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però d’ avvertire , che le leggi di questa sorta notifurono ancor esse raccolte in regolari codici dapiù governi cantonali della Svizzera . Zurigo , San-Gallo hanno loro codici, ma vi si trova conservato troppodi quello , che non saprebbesi con buone ragioni so-stenere. Il governo grigione per procacciare a' suoi unbuon codice, d quale comprenda e la maniera diprocedere e l’enumerazione dei delitti e delle pene,con circolare del 5 marzo 1825 imitò qualunqueuomo istruito a trasmettergli per la fine dell’anno lesue osservazioni sul progetto emanato. L’invito furinnovato ancora nel 1826. La nuova procedura penaleha dovuto in vero transigere con vecchie istituziouich’ella non avrebbe leso senza rischio; ma presentaalmeno provvidi preservativi contro i fatali erroriche si polrebbono commettere dagl’incaricati delloscuoprimento dei delitti, e garantisce a’ prevenutitutt’ i mezzi di difesa compatibili colla politica costi-tuzione del paese. Niuna sorta di tortura e di cor-porali tormenti sarà più impiegata per ottenere con-fessioni dal reo. Il codice penale è stato compostocol medesimo spirito, e mantiene la pena di mortesolo per pochissime sorta di delitti più gvavi. IlCantone-Ticino fu de’ primi a possedere il codice diprocedura criminale e correzionale, e quello dei de-litti e delle pene. Tutti e due hanno molte buoneparti, che possono piacere e al teorico e al pratico.Ma nel primo puoi censurare, per esempio, la facoltàaccordata in certi casi al giudice di far battere il reo (t),e la non troppa accuratezza intorno al valore dellaconfessione fatta dal reo stesso (2). Le modificazioni
(1) Vedi Codice di procedura penale art. i^3 c i/jj.
(2) Vedi lo stesso codice, art. 176, 177, 178 c 179.