FaBBHICA
versi riguardare come atte a presentaresicurezza maggiore quelle fabbriche i cuiprodotti consmnansi nel paese, e sono diutilità abbastanza generale per avere unosmercio regolare.
(A. B)
Fabbriche insalubri. L’ industria èuna delle più feconde sorgenti della for-tuna degli Stati e della pubblica prospe-rità. Ammirando il lavoro delle fabbri-che industriali, osservando la fantasiainventiva di ogni classe di manifattoriquella docile abilità degli operai che ap-plicasi ugualmente allearli le più dilfi-jcili, come ai mestieri più semplici, clic!eseguisce con uguale perfezione e gli;oggetti che presunsi ai bisogni i più co-muni e quelli pel lusso il più raffinato, èfacile cosa il convincersi che per ottene-re questi risultamenti tutte le arti debba-no aiutarsi a vicenda e prestarsi appoggioreciprocamente ; siccome però il mani-fattore è principalmente condotto dalsuo personale interesse, che tende sem-ine ad isolarsi da ogni riguardo, cosiegli ha duopo di essere sorvegliato e cir-coscritto in certi limiti, altrimente benpresto i diritti dei terzi si troverebberocompromessi; perciò in ogni tempo igoverni conobbero la necessità di sorve-gliare le fabbriche e di sottoporle a dellecondizioni le quali dovettero di necessitàcangiare, secondo lo stato della scienzaed i metodi dall’industria impiegati ;tuttequeste condizioni però provengono dalgrande principio che nessuno può nuo-cere al suo vicino e che spetta alla auto-rità il decidere quando un privato in-teresse trovasi ridotto a lottare col ge-nerale.
Le prime leggi che si trovino sulle fab-briche ed officine insalubri risalgono ali486, e vennero poscia ripetute e modi-ficate più volte in appresso. Tendevanoprincipalmente quest* leggi ad allontana-
Fakbbic* /J 1 1
re dal ricinto delle città alcuni mestieriche presentavano gravi inconvenienti perla pubblica salubrità, rilegandoli nei sob-borghi che erano allora poco popolali econtenevano grandi estensioni di leneinabitate, sulle quali i manifattori pote-vano piantare le Imo officine senza te-mere che la vicinanza ili quelle riuscissead alcuno di incomodo Oneste leggi pe-rò erano mal eseguite, ed alcune i mi usti ie,quali son quelle del pelacane, del fab-bricatore di corde di minugia, del fon-ditore di sevo e del macellaio si taceva-no sempre nel mezzo delle città. Al mo-mento adunque in cui pubhlicoss;, inFrancia , il decreto del i 5 ottobre 18 msulle fabbriche insalatili, i pruprielarn dicase sotl'rivano da gran tempo i gravi in-comodi che cagionavano le fabbrichepresso le quali erano collocati i loro sta-bili. A misura che le arti chimiche face-vano nuovi progressi, le nuove applica-zioni di esse rendevano maggiori gli in-convenienti, poiché sorger a da ogni parteuna quantità di industrie fino allora sco-nosciute, ed i proprietarii Irovavansi ri-dotti o a litigare dinanzi ai tiibunali, oda presentare alle autorità amministrativedei ricorsi che non potevano essere ac-colti, imperciocché la legge non auto-rizzava a ciò. D’altra parte l'industi iale,trovandosi in una lotta continua co suoivicini, vedevasi minacciato continuamen-te ne’ suoi più cari interessi, poiché n.>navendo un titolo legale che gli assicu-rasse il possesso ed il diritto di conser-vare la sua fabbrica, non sapeva in qualpunto fissare la propria industria pernon essere disturbato nella sua impresa,e la sua sorte era in qualche modo inbalìa di un vicino, di un concorrentegeloso o di un uomo possente. Esiste-vano bensì alcuni frammenti di legge cheaccordavano alle autorità municipali ildiritto di invigilare, perchè le fabbriche