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Tomo XXI. [Supplimento.]
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Fasbhica

entro qual limite può esercitare la pro-pria industiia con libertà e sicurezza, eche guarentiscano al proprietario r icino diuna fabbrica che non vi è alcun pericolonè per la sua salute, nè pei prodotti del-le sue terre. »

Così espriuievasi 1 ’ Istituto di Franciae fu in conseguenza dì queste idee e diquelle comprese in una seconda relazio-ne di esso, che venne emanato il decretodel i 5 ottobre 1810 per la Francia , dalquale venne poi dedotta pel regno d’ 1-talia la legge 16 gennaio 181 i, che reggeancora oggidì fra noi quanto concerne lefabbriche insalubri. Questa legge rimasesempre la stessa per noi, ma provò inFrancia parecchie modificazioni negli an-ni posteriori, delle quali daremo qui con-to, attesoché l’esempio della sua legisla-zione può tornare utilissimo a guidarcinelle misure restrittive od altro che pos-sono occorrere pei bisogni delle arti edei proprietarii nostri, e delle quali sap-piamo che il vigilante nostro Governo sista attualmente occupando. In fine delpresente articolo daremo la classificazio-ne portata dalla legge 16 gennaio 1811,che è quella dalla quale hanno a dipen-dere le nostre manifatture. Nel quadroche abbiamo inserito nel Dizionario , tro-vansi comprese tutte quelle aggiunte emodificazioni che si fecero nella classifi-cazione delle fabbriche in Francia finoal i 8 z 5 , e qui porremo una nota di tut-te quelle che vi si fecero dappoi.

Il decreto del ì 8 i i che stallilisce rego-le positive in luogo di quelle incerte chevi erano dapprima, dee riguardarsi comeuna guarentigia tutto insieme pei proprie-tarii e pegli intraprenditori ili fabbricheinsalubri: pei proprietarii dando loro lasicurezza che non potrebbero stabilirsivicino ad essi, senza loro saputa e senzaprecauzioni delle olficine, il cui lavoropossa nuocere alla loro pi opi ietà ; agli

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intraprenditori, assicurandoli che quandoavranno ottenuto uu permesso non ver-rà più turbato 1’ esercizio della loro in-dustria.

Questo decreto divide le fàbbricheinsalubri in tre classi. La prima com-prende quelle che hanno od essere te-uUle lontane dalle abitazioni.

La seconda le fabbriche ed officineper le quali la lontananza dall' abitatouon è assolutamente necessaria, ma dellequali tuttavia interessa di non permette-re la istituzione che dopo essersi assicu-rati che le operazioni che vi si fannoeseguisconsi in modo da non incomodarei proprietarii del vicinato, nè cagionareloro verun danno.

Nella terza classe pungolisi quelle fab-briche le quali possono senza inconve-niente rimanersi vicino alle abitazioni,ma che devono rimanere sotto la pub-blica sorveglianza.

Ora esamineremo le regole particolaria ciascuna di queste classi.

Fabbriche di prima classe. Era mol-to importante che le fabbriche compresenella prima classe non rimanessero vici-ne alle abitazioni, poiché le materie chevi si lavorano ed i prodotti che se neottengono , diffondono uno spiacevoleodore, difficile a tollerarsi, e che nuocealla salubrità, o compromettono la pub-blica sicurezza pegli accidenti che pos-sono cagionare. Cosi, per esempio, ( eci serviremo qui delle parole della rela-zione dell’Istituto di Francia) le fab-briche ove laroransi le budella e raccol-gonsi gl’ intestini degli animali, per as-soggettarli a diverse preparazioni che liriduce in quello stalo particolare in cuidevono essere per poterli poscia impie-gare a varii usi ; le fabbiiche di colla for-te, nelle quali adoperansi resti animaliche si sono fatti macerare nell’ acqua fi-no a che abbiano subito una fermenta-