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una fabbrica formatasi spesso con in-genti spese. Tostochè adunque cono-scasi il progetto di erigere una fabbrica,il segretario comunale dee assicurarsi sesia compresa fra quelle insalubri, e nelcaso che lo sia, chiamare 1’ intraprendi-tore, fargli conoscere le leggi cui deesottoporsi, ed i pericoli cui si esponenon facendolo, e darne tosto avviso alleautorità superiori perchè possano pren-dere le necessarie misure. Questa sorve-glianza ha di mira il pubblico interessevedendosi spesso nei paesi industrialimulte comuni danneggiate per la facilitàcon cui le autorità locali lasciarono isti-tuirsi delle fabbriche insalubri non auto-rizzate.
Le autorità comunali però devonoricordarsi che, se le loro funzioni le ob-bligano talvolta ad usare un giusto ri-gore, hanno peraltro a cercare, quando lecircostanze il permettano, di ottenerecolla persuasione quello che hanno ildiritto di proibire, e che la loro autoritàdev’ essere in tal caso indulgente piut-tosto che no. Le fabbriche industrialisono pei comuni una fonte reale di pro-speriti, e non è questo un riflesso datrascurarsi; ma lo proprietà d’altra par-te non dee soffrirne alcun danno ; egliè quindi nelle loro relazioni coi manifat-tori e coi proprietarii, in queste discus-sioni, che possono cagionare la rovinadegli uni o degli altri, che deesi apporta-re quell’ influenza morale che il caratte-re ed i lumi dei magistrati devono meri-tarsi sui luro concittadini.
Fabbriche di terza classe. L’articolosecondo della legge del 1811 stabilivache le autorizzazioni per le fabbriche diterza classe verrebbero accordate, daisotto prefetti, i quali dovevano primaconsultare l’opinione dei podestà; mal’articolo ottavo della stessa legge devol-veva queste attribuzioni ai soli podestà.
Fabbrica
Vi era evidentemente uno sbaglio nel-1’una o nell’altra di queste disposizioni,ed in Francia venne questo corretto col-F ordinanza del i8i5 che stabilisce do-versi avere per valide solo le disposizio-ni portate dall’articolo secondo suddel to.
Per le fabbriche di terza classe nonesigonsi le inchieste di comodo e inco-modo, poiché, siccome la legge stabilisceche queste officine possano senza incon-venienti restarsene presso alle abitazionidei privati, così stimassi inutile di con-sultare i vicini. Nullameno la polizia, perquanto la riguarda suole fare simili in-chieste come per le fabbriche di secon-da classe. Invero in alcuni casi questeofficine possono incomodare il vicinato,e citeremo specialmente ad esempio lemanifatture di fecula, di tintura, di telestampate, di sapone, di salnitro, le mac-chine a vapore a bassa pressione, i la-vatoi per le lane, i depositi di formaggi,le manifatture ove lavorasi il corno, lefabbriche in grande di siroppi, di zuc-chero, le birrarie, le fabbriche di masti-ci e di ardesie artifiziali, le quali tuttehanno in sè stesse inconvenienti abba-stanza gravi, o per l'odore o pel perico-lo del fuoco, da meritare che venganoconsultali i vicini. E adunque conve-niente di farlo, potendo eglino avanzarealcune osservazioni di tal natura da fis-sare l’attenzione dell’ autorità, e siccomeinoltre occorre per queste fabbriche l’o-pinione del segretario o podestà comu-nale, e della polizia, così nulla può gio-vare meglio a determinarli quanto unainformazione procuratasi mediante pro-cessi verbali di comodo ed incomodo.Questa misura adottatasi in Francia neldipartimento della Senna produsse buo-ni risullamenti, nè diede luogo finora averuna opposizione.
I reclami che si fanno contro una de-cisione pronunziatasi sopra una fabbrica