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Tomo XXI. [Supplimento.]
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Fabbiùci

<li terza classe, tanto dai manifattoriquanto (lai vicini vengono giudicati dalGoverno. Questa disposizione differiscenotabilmente da quanto si pratica per leoliGcine di seconda classe, poiché i ma-nifattori di quelle non possono appellarsiche al Consiglio di Stato . Benché lalegge non parli di appello al Consigliodi Stato contro le decisioni emanate dalConsiglio di prefettura, nulladimeno inFrancia questa appellazione viene sempreammessa e questo diritto venne ivi ezian-dio con fermato da un 1 ordinanza rea-le del r8ai. Sarebbe però a desiderarsiche pegli stabilimenti di terza classe nonvi avessero ad essere tante appellazioni,imperocché in generale gli inconvenientiche quelle fabbriche possono presentaresono troppo leggeri per recare vera-mente un danno alle abitazioni vicine, ele autorità locali della provincia, innanzile quali le parti interessate possono fa-cilmente e senza grave dispendio soste-nere i rispettivi loro diritti, sono poste|in tal situazione che permette loro divalutare al giusto i mezzi di difesa accam-pali da ambo le parti. L'appello al Con-siglio di Stalo presenta inoltre 1’ incon-veniente di tenere troppo a lungo in unasituazione ambigua la sorte delle officinedi terza classe, e per conseguenza di in-ceppare P esercizio di molti rami d 1 in-dustria. Tanto più in questo caso potreb-besi derogare dal principio generale in«pianto che trattasi d’ una eccezione dal-1’ andamento ordinario delle cose.

Per le fabbriche di seconda o di ter-za classe non è stabilito alcun limite ditempo per appellarsi al Consiglio di pre-fettura, ma per l’appello al Consiglio diStato contro le decisioni di quello diprefettura è stabilito che abbiasi a farloentro tre mesi dal giorno in cui vennecomunicata la decisione.

Disposizioni e considerazioni gene-

FabbhìCa /j i q

rati. Le disposizioni delle leggi risguar-danti le fabbriche classificate fra le in-salubri non hanno effetto retroattivo, equindi tutte quelle istituitesi innanzi allapromulgazione di queste leggi poteronoliberamente continuare il lavoro, senzaaltro obbligo agli intraprendilori chequello di rifondere ai vicini quei danniche potessero derivare alle loro proprie-tà ( Decreto t 5 gennaio i 8 i i artico-lo t i ). I danni materiali vengono valu-tati dai tribunali ; ma quelli di scematovalore non possono fissarsi che dalle De-legazioni provinciali.

Per danno materiale s’intende laperdita totale o parziale delle produzio-ni o raccolti, un incendio o una inonda-zione cagionati da una officina;

Il danno morale o di scemato valo-re è quello che risulta dal minoramenttfdi prezzo cui soggiace una proprietà, al-lora quando, per esempio, i vapori me-fitici che esalano da un’officina rendonole case vicine inabitabili o fanno perdereloro una parte della piacevolezza o delloro prezzo. Parecchie decisioni dei tri-bunali francesi hanno stabilito che quan-do parecchie fabbriche insalubri autoriz-zate dall’ amministrazione e riunite nellostesso luogo cagionarono un danno ai fon-di vicini, i proprietarii di queste fabbri-che sono solidariamente responsabili deidanni e interessi. Crediamo per altro, equesta nostra opinione accordasi inte-ramente collo spirito dell' articolo i idella legge sopraccitata, il quale non parladei danni e interessi se non che riguar-do alle fabbriche istituitesi anteriormen-te alla promulgazione di esso, credia-mo adunque che i Consigli di prefet-tura non possano far conoscenza di que-sti danni allorché trattasi di fabbricheistituite dopo la legge del i 8 i i e debita-mente autorizzate. In vero coni accorda-re l’autorizzazione si è riconosciuto che la