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Tomo XXI. [Supplimento.]
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fabbrica non poteva nuocere e per con-seguenza l’azione «lei ricorrenti si è inqualche limilo prescritta . Quanto aglistabilimenti che non sono autorizzali, i vi-cini non hanno più ail opporre un’azio-ne per danni e interessi, ma devonochiedere semplicemente la soppressionedella fabbrica, la quale deesi decideretanto in questo caso quanto in quelloche il manifattore non adempia quellecondizioni che gli vennero imposte.

In entrambi i casi dee farsi la soppres-sione della fabbrica d’ uffizio dall’ am-ministrazione se vi ha tale inconvenienteda doversi adottare questa misura senzaverun ritardo ; o dietro 1’ ordine dellapolizia municipale, che dee inoltre pro-|nunziare le penalità portate dalla legge. 1Di fatto, benché il decreto del 181 i nonistabilisca verun castigo per quelli checontravvengono alle disposizioni di esso,pure i contravventori sono sempre sog-getti ai gastighi stabiliti dal codice penalein generale contro chiunque disobbedi-sce alle discipline fissate dalle autoritàamministrative.

Quanto fin qui «licemmonon è peròapplicabile che alle fabbriche compresenelle tre classi del decreto 1811. Quelleche non figurano in esse non abbisogna-no di autorizazione a meno che non di-pendano da qualche legge speciale. Rien-trano quindi nel diritto comune e le au-torità non possono intervenire in quantoad esse se non che nel caso in cui grave-mente compromettessero la sicurezza o lasalubrità. Iu questo caso le misure daprendersi non si fonderebbero più sulleleggi dianzi citate, ma su quelle generaliche affidano alle autorità municipali la«fura di mantenere la salubrità e di evi-tare qualsiasi pericolo di funesti accidenti.In ogni altra circostanza i vicini che han-no a dolersi di queste fabbriche nonpossono indirizzarti che ai tribunali.

Fabbrica

Le fabbriche esistenti prima del de-creto 181 i non possono più farsi scudo«lei principio di quello di non essere re-troattivo quando vengano trasferite inun altro luogo, o sospendano per seimesi i loro lavori. In entrambi questicasi rientrano nella categoria delle fab-briche da istituirsi e non possono porsidi nuovo in attività che dopo avere ot-tenuto un nuovo permesso alle condi-zioni delle altre tutte ( Decreto 16 gen-naio, 1811, articolo i 3 ).

Questi principi! medesimi devono an-cora applicarsi quando queste officineprendono maggiore estensione ed in con-seguenza non rimangono nel limite incui erano anticamente, o quando can-giano i loro metodi.

Le espressioni del decreto fecerocredere per molto tempo che la sospen-sione del lavoro per sei mesi non po-tesse accamparsi che contro le fabbri-che anteriori alla legge, e non contro quel-le formatesi dopo ed autorizzate. Que-ste discussioni vennero in Francia assog-gettate al Consiglio di Stato, il qualedecise nel i 825 che le disposizioni «lel-1’ articolo i 3 erano applicabili anche aqueste ultime fabbriche. Questo caso ; lainesecuzione delle condizioni imposte, egravi inconvenienti cagionati dalle fab-briche di prima classe, e preveduti dal-1’articolo 12 della legge, come abbiamoveduto parlando di quelle officine, sonoi solii che possano autorizzare la rivoca-zione del permesso. E un principio mol-to importante a riflettersi quello che ilpermesso viene accordato al locale e cheper conseguenza il manifattore può ven-dere o cedere a chi vuole il proprio sla-bilimento senza che il di lui successoreabbisogni di una nuova autorizzazione.Invano accamperebbersi gli interessi «Iel-la salubrità o le modificazioni fattesi ne-gli edifizii all'intorno per chiedere che i