Fajbbriga
permessi non durassero eterni o che al-meno fossero assoggettati ad un nuovoesame nel caso che cangiassero di pro-prietario. Queste considerazioni cesse-ranno dalP essere ascoltate quando ri-flettasi che i lavori che si devono fareper 1 ’ andamento di una fabbrica, gli ap-parecchi stabilmente fissati ed altri simi-li oggetti compongono in gran parte ilvalore di una fabbrica e la riducono adessere una proprietà trasmissibile a qual-siasi titolo. L’ ammettere queste misuresarebbe adunque up apportare delle re-strizioni all’ esercizio di un diritto legaledi proprietà, ed accordare troppa esten-sione al potere che le leggi accordanoalle autorità. Inoltre il permesso si ri-ferisce alla fabbrica e non già al posses-sore di essa, il quale non può cangiarlae renderla utile o nociva se non lo fosse.Onesto sistema tenderebbe ad annien-tare tutte le fabbriche più importanti eda sostituirvi delle officine di poco valore,poiché nessun capitalista vorrebbe cer-tamente arrischiare i proprii fondi in unafabbrica la cui esistenza dipendesse u-nicamente dalla gestione o dalla vita diun uomo. Ripetiamo che il fabbricatoreassoggettandosi a quelle condizioni chegli vengono imposte dal generale inte-resse ha pieno diritto di considerare sic-come eterna l’autorizzazione ottenuta;si è questo il vero spirito della legge edogni altra interpretazione sarebbe il col-po pili funesto che si potesse portareall’ industria.
In Francia l’ordinanza del 14 gennaioi 8 r 5 , più volte addietro citata, accordaai prefetti 1 ' autorità di far sospenderela formazione o 1 ’ esercizio delle nuovefabbriche, le quali, non avendo potutoessere comprese nelle nomenclature dellal e gge >8 io al momento in cui quella fupubblicata, sono perù di tal natura dadoversi comprendere fra quelle insalu-'
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bri. Possono eglino accordare l’autoriz-zazione per quelle fra queste fabbricheche stimano doversi annoverare fra ledue ultime classi, adempiendo le forma-lità perscritte per esse,rendendo poi con-to in seguito al ministro del commerciodel loro operato. Quanto a quelle fab-briche che il prefetto crede dover ap-partenere alla prima classe, dee egli sola-mente farne riferta al ministro, il quale,se lo trova conveniente, procura un or-dinanza del Re che classifichi la nuovafabbrica.
Affinchè perù i decreti di classificazionedelle fabbriche di seconda e di terza clas-se sieno legali, l’ordinanza suddetta pre-scrive essere necessario che queste fab-briche sieno nuove, o per lo meno, checostituiscano un ramo d’ industria chefosse sconosciuto od inusitato nel paeseal momento in cui emanossi la legge del1810. Così le officine del gas per l’illu-minazione, le macchine a vapore, le fab-briche in grande di cloruro di calce, l’e-strazione dell’olio dalle acque saponaceedi alcune manifatture, 1’ estrazione delsale ammoniaco dalle acque di conden-sazione del gas idrogeno, la fabbricazio-ne del siroppo di patate e la distillazionedei liquori fermentati che da quello si ot-tengono, costituirono realmente al mo-mento in cui vennero introdotte in Fran-cia nuovi rami d’industria, poteronoquindi assoggettarsi alle disposizioni del-1 ’ ordinanza del i 8 i 5 , e vennero di fat-to classificate. Inoltre il comitato consul-tativo delle arti e manifatture di Parigi fu d’opinione non essere d’uopo, perchèuna fabbrica possa dirsi nuova, che laprofessione o il mestiere di essa sienonuovamente creati; bastando che le ope-razioni che vi si fanno abbiano luogo irenuove circostanze, in un modo nuovo,od eziandio che siavi soltanto una nuo-va applicazione di antichi metodi. L’ e-