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valore dei prodotti d’un podere: una de-terminazione simile non può regolarsi sullaquantità dei frutti dati dal fondo, perchèquesta varia da un anno all’altro, va sog-getta ad accidenti, e dipende molto dallamaniera di coltivarlo. Non si può regolarlanemmeno sopra un prezzo venale di que-sti frutti, perchè questo non è,a circostanzepari, lo stesso in tutti i paesi, dipende daimaggiori o minori mezzi per la loro ven-dita, dalla facilità o difficoltà dei trasporli,dalla distanza delle città, delle fiere e deimercati, e dal più o meno d’ attività delcommercio nel paese. Ma senz’ aver biso-gno di applicarsi a questa sorte di calcoli,le sopraindicate particolarità sono sempreconosciute abbastanza in un paese, perchèsapere si possa ciò che si può comune-mente domandare di fitto per un poderead un buon filiamolo.
Perchè ì fittaiuoli si 'determinassero adare alle terre tutti i miglioramenti, ondepotrebbero essere suscettibili per aumen-tare di fertilità, converrebbe che il lorousufrutto del podere avesse una duratatale, da poterli rendere sicuri, di conse-guire nel corso della locazione il compen-so ed il benefizio delle spese da essi a taluopo incontrate. Importerebbe essenzial-mente all’ agricoltura, che le locazioni deipoderi prolungate fossero al di là dell’ usogeneralmente stabilito. Il codice civile dàbensì alle locazioni una stabilità maggio-re, che non avevano prima, fissando dauna parte che il fittaiuolo possa sublo-care, ed anche cedere la sua locazionead un altro, se questa facoltà non gli èstata interdetta ; e, dall’ altra parte, che seil locatore vende il suo podere, 1’ acqui-rente non ne può escludere il fittaiuolo,che ha una locazione autentica, o la cuidata sia certa, a meno che questo dirittoriservato non si trovi nella locazione ; edin ciò la legge ha messo il diritto di loca-zione, il quale produce soltanto un’ obbli-
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gazioue personale dalla parto del locato-re, finché è proprietario della cosa, allivello del diritto di proprietà, il quale èun diritto reale e fondiario, donde derivala proprietà dei frutti, che produrrà il po-dere, dopo che 1’ acquirente ne sarà dive-nuto proprietario. Limitato avendo peròla legge a pochi anni la durata delle lo-cazioni, che fanno i tutori dei beni deiloro pupilli, i mariti di quelli delle loromogli, tutti gli altri amministratori dei benialtrui, e gli usufrulluarii, i soli proprietariisono cosi muniti della facoltà di contratta-re e quelli quindi che far possono locazionipiù lunghe, coinè di diciotto, di ventisette,o di trentasei anni, ed anche più, purchénon si estendano ad un tempo indefinito,poiché sarebbe una vendita.
Questa prolungazione delle locazionisuppone altresì, che il proprietario abbiaad essere sicuro abbastanza della solvibili-tà, dell’ intelligenza e della lealtà del fit-taiuolo, per risolversi a prolungargli cosìil godimento del suo podere, o si trovi alcaso di poter rescindere la locazione, sequello manca ai suoi impegni, senza essereobbligato d’incontrare una lite.
La facoltà di cedere il diritto della lo-cazione senza il consenso del proprietario,dev’ essere sempre interdetta al fittaiuolo,come anche quella di sublocare. Siccomela confidenza nella capacità e nella buonacondotta più ancora che nella solvibilitàdel fittaiuolo dev’ essere sempre quellache determina i proprietarii saggi, dipemdere così non dee dal fittaiuolo di dare adessi loro malgrado pèr sublocatario unuomo al quale non avrebbero voluto lo-care il loro podere.
L’ ordine del turno triennale è il sog-getto d’ una condizione, che si mette quasisempre nelle locazioni delle terre arabili.Fondato è questo sull’ uso, osservato perlungo tempo, e che sussiste ancora in mol-lissime località, di lasciar riposare le terre,