Locazione
dopo che hanno dato una volta del Tor-mento, e nell’ anno seguente altri grani.Quest’ uso, che considerato viene soven-te quale cieca abitudine, non è forse tantomal inteso, quanto lo credono molti agro-nomi: attribuirlo conviene, alla natura delterreno, che da lungo tempo governatonon venne da una buona coltivazione econ molto concime, sia alla mancanza dimezzi sufficienti dei coltivatori del paese,od al bisogno del pascolo girovago, intesoa ritenere a stabbio i bestiami sulle terredopo la messe nei mesi più sterili dell’ an-no : di modo che quest’ uso, conosciutosotto il nome di maggese, è divenuto unanecessità nei paesi dove la coltivazione èassai ripartita, perchè, non trovandovisilinaiuoli, vale a dire coltivatori agiati ab-bastanza per pagare un lìtio, vi si locanole terre ai mezzadri, a metà grani, renden-do loro le paglie, o ad un terzo netto,non facendo questa riserva. Questa spia-cevole necessità esisterà sempre, finchei governi non mettano in esecuzione lemisure proprie a perfezionare 1’ agricoltu-ra, ove languisce per le cause soprain-dicate.
Ma nei paesi di grande coltivazione,ove i filtaiuoli agiati, istruiti e laboriosinon mancano, l’assoggettare una locazionea questa pratica del turno di tre anni, deiquali uno di maggese, sarebbe un errore.Impedire si dee bensì, che non ismunganole terre, sforzandone la coltivazione al ter-mine della loro locazione, come taluni sa-rebbero tentati, ed avrebbero la destrezzadi fare, perchè conviene, che il tettaiuolosusseguente le trovi almeno, quali le haricevute il precedente, affinchè pagare pos-sa al proprietario il fitto medesimo. Con-venire si può anche nella locazione d’ uncorso successivo di messi, quale fu fattoconoscere dall’ esperienza che il terrenocomporta o richiede; ma lasciar poi con-viene al filtaiuolo la libertà di coltiva-
Locazione
fa , come crederà conveniente e possi-bile : di mettere, se vuole, a coltivazionedi cereali piuttosto una minore quantitàdi terreno, coltivandolo a forni-, che unamaggiore, coltivandolo mediocremente, esoprattutto di convertirne molto, per av-vicendamento, in praterie artifiziali, per-chè queste gli daranno il mezzo di nutrirein ogni tempo una maggiore quantità dibestiami, e d’ una specie migliore ; per-chè con tali bestiami, che potranno an-che abilitarlo a fare un commercio van-taggioso , otterrà più letame e racco-glierà di più che se coltivasse in granigrossi e minuti i due terzi delle terre ;perchè finalmente i foraggi artifiziali beneadattati al terreno, lungi dal deteriorarela terra, come deteriorarla dovrebbe unatroppo seguita coltivazione di piante ce-reali, servono anzi a migliorarla col co-prirla, concentrarvi gli umori terrestri edi fluidi aerei, che sono gli agenti dellavegetazione, e col lanciarvi numerosi rima-sugli di radici, che, mescolati in seguitocon la terra mediante le rivoltature, lasminuzzano e la neutralizzano. Nè i pro-prietarii, nè i loro eredi verranno maipregiudicati se il linaiuolo coltiverà moltaterra in tal guisa : in questo caso peròconverrà stipulare nella locazione che ilfittaiuolo al suo cessare lascierà una quan-tità determinata di questi prati artifiziali inbuono stato, e dell’ età d’ un prodottomezzano e corrente.
Le altre clausole delle locazioni deipoderi riguardano le obbligazioni ordi-narie del fittaiuolo, che sono quasi tutteespresse distintissimamente nel Codice, edhanno la loro base nell’ equità natura-le ; gl’ impegni particolari o straordinarii,che imposti vengono al fittaiuolo, comesono il modo ed i termini del pagamentodel fitto in denaro, o in grano, od inparte nell’ uno e nell’ altro ; delle presta-zioni ed onorarli in pollame, uova, burro,