Locazione
Da quanto dicemmo si riconosca die iproprietarii saranno sempre alieni dal larelocazioni lunghe, se sicuri non sono dipotere, in virtù d’ una clausola risoluto-ria, scacciare un fittaiuolo che mancasseai suoi doveri, senza essere costretti difargli una lite.
Dovrebbesi con questa clausola stipu-lare nella locazione, che nel caso in cuiil fittaiuolo fosse in ritardo d’ un’ anna-ta sul pagamento del fitto, o che man-cato avesse alle sue obbligazioni relati-ve alla coltivazione, il locatore potesseannullare la locazione con una sempliceintimazione enunciatila del fatto della con-travvenzione a questa condizione del con-tratto, nel qual caso annullata resterà lalocazione di pieno diritto, senza che visia bisogno di verun’ altra formalità nèdomanda in giustizia, salva al locatorela sua azione di danni ed interessi controil locatario, a motivo del pregiudizio chequesti gli avesse cagionato.
La legge non proibisce una tale stipu-lazione, conforme pienamente all’ equitànaturale.
Esiste di fatto nel contratto d’ affittoquesta differenza osservabile tra il pro-prietario ed il fittaiuolo, che questi hain mano un mezzo infallibile di costrin-gere l’altro ad eseguire le sue obbliga-zioni della locazione, quello cioè di nonpagare il fitto ; mentre il locatore, senza1’ effetto della clausula risolutoria, nonavrebbe, per costringere il fittaiuolo al-1’ adempimento delle sue, che ben sonod’altra importanza, altro mezzo che quel-lo d’ una lite giudiziaria, sempre impor-tunissima, e ben lontana dal riparare itorli sofferti col tardo e dispendioso suoesito ; imperciocché durante simile liti-gio, che il fittaiuolo può prolungare conraggiri d’ assai, i rischi, i discapiti delproprietario vanno sempre aumentando,e degradando vanno le terre. Le due;
Locazione 61
obbligazioni reciproche d’ una locazione,esseudo ugualmente le cause produttricidella locazione medesima, 1’ una dev’ es-sere naturalmente la norma dell’altra,, ela loro esecuzione esser dee da ambi i latila stessa.
Desiderabile nondimeno sarebbe, cheuna legge addizionale determinasse, chela clausula sopraindicata avesse ad averela sua esecuzione, senza bisogno di farnela domanda in giudizio ; ben inteso però,che questo diritto di annullare la loca-zione motivarsi non possa che sopra fattinolorii e facili a verificarsi, e non so-pra punti contenziosi, che esigessero di-scussioni. I proprietarii sanno benissimoche il loro vantaggio esige la lunga con-servazione dello stesso fittaiuolo, e deisuoi figli dopo di lui ; che questa conser-vazione fa sempre andar meglio le coseper essi, e pei terreni ; in vece quindi divoler usare d’ una tal clausola di rigorecontro un buon fittaiuolo, indulgenti sa-ranno piuttosto sopra que’punti, che nonriguardano una massima importanza, ech’egli saprà riparare; ma ben'dispia-cevole sarebbe per essi egualmente e per1’ agricoltura, se non potessero sollecita-mente espellere un fittaiuolo cattivo.
Nell’ attendere, che questo desiderabileeffetto della clausola risolutoria più espres-samente assicurato venga dalla legge, sipuò convenire d’ ambe le parti, una lo-cazione di nove anni, che di pieno di-ritto sarà questa prorogata dopo il suotermine, per altri nove anni, e per novealtri ancora dopo questo secondo periodo,e cosi in seguito, se si vuole, aggiugnen-dovi nondimeno, che se il fittaiuolo fossein ritardo d’ un’ annata di fitto, o se man-cato avesse essenzialmente a qualcuna del-le sue altre obbligazioni naturali o sti-pulate, relative alla coltivazione, questaclausola di proroga riguardata sarebbe co-lme nulla e non istipulata, quando ciò