Band 
Tomo LIV. [Supplemento.]
Seite
118
JPEG-Download
 

118 Telegrafia

o dietro rapporto del Direttore del tele-grafo, o dell 1 ingegnere di manutenzionedei lavori.

Art. g.° Nel solo caso in cui il trenosia impedito di proseguire, o per gHastoimprovviso di strada, o per difetto dilocomotiva, o altre ragioni, la guardia piùprossima al luogo ove questo accade, da-rà, ad invito del conduttore del treno, ilsegnale straordinario, e lo ripeterà pertre volte se vi è guasto di strada, perquattro se vi è guasto di locomotiva, la-sciando un intervallo di cinque minutida un segnale all’ altro.

Regolamento pel servizio interno dei

telegrafi elettrici della Toscana .

Art. i.° E obbligo del ministro in pri-mo dell’uffizio di Palazzo Vecchio di sor-vegliare anche aH 1 uffizio della stazione diFirenze , non che di tenere l’amministra-zione delle spese minute dei varii uffizii,di provvedere al buon andamento di tut-to il telegrafo, e di supplire in ogni oc-correnza alle funzioni del Direttore.t Art. 2.” Tanto i ministri che gli aspi-ranti e le guardie dipendono immediata-mente dal Direttore dei telegrafi elettrici,il quale è incaricato della loro istruzionee della generale Direzione, e sorveglian-za del relativo servizio.

Art. 5." Il ministro del telegrafo è prin-cipalmente incaricato della corrisponden-za telegrafica, della buona custodia dellemacchine, ed in generale della sorve-glianza a tutto ciò che appartiene al suouffizio.

Art. 4. 0 L’aspirante dipende dal mini-stro, lo coadiuva e lo supplisce al bi-sogno.

Art. 5.° E obbligo pure del ministro diprovvedere alle minute spese del propriouffizio, pagando costantemente a pronticontanti, registrandole regolarmente nel

Telegrafia

suo libro d’ amministrazione, e conser-vandone i relativi documenti. Alla fined’ ogni mese il primo ministro di Firen-ze incaricato dal Direttore rimborsa idiversi ministri di queste spese, facendoil visto sui libri relativi, e ritirandone lericevute da deporsi nell’ archivio dell’uf-fizio presso il Direttore.

Art. 6.° Ad ogni accidente di rotturadel filo od altro che interrompa l’uso deltelegrafo sarà obbligo del ministro, 0aspirante che ne fa le veci nell’ uffiziopiù prossimo al luogo della rottura, diprovvedere al pronto riparo.

Art. 7. 0 Le guardie della strada ferrataincaricate della sorveglianza del filo, do-vranno trasmettere, ad ogni accidentedel filo medesimo, l’avviso all’uffizio piùprossimo.

Art. 8.° Saranno quelle guardie avvisa-le con un foglio redatto dal Direttore deitelegrafi elettrici dei provvedimenti im-mediati da prendersi nei varii possibiliaccidenti, onde non resti interrotto ilservizio telegrafico, e non avvenga cosache turbi il servizio della strada ferrata.

Art. 9. 0 Fino ad ulteriori disposizionil’uso del telegrafo elettrico è esclusiva-mente riserbato al R. Governo, il qualene accorda l’ uso alla società della stradaferrata per oggetti e comunicazioni uni-camente riguardanti il servizio della stra-da medesima. Il servizio telegrafico delGoverno, e quello ad uso della stradaferrata saranno definitivamente regolatiin maniera da potersi compiere indipen-dentemente l’ uno dall’ altro.

Art. io.°Gli uffizii telegrafici di Palaz-zo Vecchio in Firenze, di Pisa e Livor-no , sono costantemente aperti per tuttol’ anno e per tutte le ore.

Art. 11 .°Gli uffizii di Empoli e di Pon-tedera, e della stazione di Firenze saran-no aperti per tutto l’anno, un’ ora avantila partenza del primo treno, e rimarran-