Telegrafia
no fino a che non abbiano 1’ avviso del-l’arrivo dell’ ultimo treno alla stazioneestrema.
Art. 12.° Il ministro di ciascuno uffizioè severamente responsabile dell’esattezzadelle comunicazioni e della più assolutariserva sul tenore di esse ; spetta quindial ministro di non permettere assoluta-mente 1’ accesso ad estranei nell’ uffiziotelegrafico nel tempo nel quale le mac-chine sono in attività, e di escludere ge-neralmente in ogni tempo il trattenimen-to nell’ uffizio medesimo di coloro che sirecassero a visitarlo.
Art. 1 3 .° In ogni uffizio esisteranno dueregistri distinti, l’uno pelle comunicazionidel Governo, l’altro per quelle della stra-da ferrata : il primo di essi sarà custodi-to sotto chiave dal ministro, il quale nonpotrà renderlo ostensibile ad altri cheall’autorità Governativa locale.
Art. 14. 0 Esisterà pure in ogni uffiziouna tabella portante la distribuzione delservizio nelle varie ore del giorno fra idiversi impiegati.
Art. i 5 .° Il ministro non potrà tras-mettere verun dispaccio, senza che que-sto gli venga presentato in un foglio scrit-to rn carattere intelligibile, e firmato dalmandante. Il ministro deve conservarescrupolosamente tali documenti a propriodiscarico.
■drt. 16.° I dispacci interessanti comu-nicazioni governative dovranno portare,>n Firenze , indistintamente la firma delministro segretario di Stato pel Diparti-mento dell’ Interno : in Livorno e Pisa quella del governatore o del prefetto odi c h* li rappresenta : in Empoli e Pon-tedera quella del vicario regio respetti-vamente, o dell’autorità governativa chesia loro sostituita.
Art. iy, n I <ì; S p a c C i interessanti il ser-vizio della strada ferrala dovranno esserrivestiti della firma degl’ ispettori delle
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stazioni respetlive, o di chi ne faccia leveci, o di quella del commissario regio,che sorveglia la strada medesima ogni-qualvolta si trovi sopra i luoghi, o diquella del presidente del consiglio d’am-ministrazione della strada ferrata, o deimembri di esso consiglio, o infine di quel-la dell’ ingegnere delegato o assistente :ma tali dispacci non dovranno esser ri-cevuti e comunicati allorché si riferisco-no ad oggetti estranei al servizio dellastrada medesima.
Art. 18.° Una comunicazione telegra-fica non sarà regolare se non porla l’orae il minuto in cui fu comunicata.
Art. ig.° Il ministro o l’aspirante nel-l’uffizio al quale una comunicazione è di-retta, è pure in obbligo di notare l’orae il minuto in cui la comunicazione stes-sa sia ricevuta.
Art. 20.°Ugualmente l’uffizio dal qua-le si parte una comunicazione dovrà no-tare la presunta assenza dei ministri del-1’ uffizio al quale è diretta, quando nonne ricevesse risposta.
Art. 21. 0 II ministro che nelle ore diuffizio fosse costretto necessariamente adassentarsi, non potrà farlo senza che siasupplito dall’ altro ministro o aspirante,e verificandosi che anche questo sia im-pedito, dovrà avvisare della sua assenzae dell’ora del suo ritorno le stazioni conle quali corrisponde, non che le autoritàgovernative dalle quali dipende, passandoal tempo stesso per lettera la sua giusti-ficazione al Direttore del telegrafo.
Art. 22.“Il ministro dell’uffizio che ri-ceve una comunicazione sarà sollecito ditrascriverla o passarla all’ ispettore dellastazione, se concerne il servizio dellastrada ferrata o sivvero di farla recapita-re senza il menomo ritardo e con ognicircospezione e riserva all’ autorità allaquale fosse diretta.
Art. 23 .° Ogni ministro che non sod-